|
Incenerimento materiale a rischio BSE |
| G. U. 82 del 7 aprile 2001 |
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 32 della legge 28 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanitą 15 giugno 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 171
del 24 luglio 1998;
Viste le decisioni n. 2000/418/CE della commissione europea e la n. 2000/766/CE
del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro della sanitą 29 settembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 novembre 2000, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanitą 13 novembre 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 271
del 20 novembre 2000;
Vista l'ordinanza del Ministro della sanitą di concerto con il Ministro
dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001;
Visto il decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo
2001, n. 49 recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine
animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle
proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2001, ed in
particolare l'art. 1;
Considerato necessario ed urgente adottare specifiche misure atte a fronteggiare
la situazione di rischio sanitario ed ambientale, relativa alla gestione del
materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio destinati
allo smaltimento o al recupero energetico, venutasi a determinare a seguito
dell'emergenza derivante dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
Considerato che in questa prima fase di emergenza, attesa l'esigenza di non
rallentare le iniziative urgenti assunte, le disposizioni sanitarie vigenti in
materia di controllo delle attivitą di raccolta, trasporto, stoccaggio e
pretrattamento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso
rischio destinati allo smaltimento ed al recupero appaiono idonee a garantire un
adeguato controllo anche ai fini della tutela ambientale;
Ordina:
Art. 1. - Raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento
1. Alle attivitą di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento del
materiale specifico a rischio, disciplinate dal decreto del Ministro della sanitą
29 settembre 2000 e successive modificazioni, alle attivitą di raccolta,
trasporto, stoccaggio e trasformazione dei materiali ad alto e basso rischio,
disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' alle
attivitą di raccolta, trasporto, stoccaggio e trasformazione degli altri
materiali tal quali e prodotti derivati, destinati alla distruzione ai sensi del
decreto legge 11 gennaio 2001, n. 1, come convertito in legge 9 marzo 2001, n.
49, non si applicano, fino al 31 dicembre 2001, le disposizioni previste, di cui
agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22.
Art. 2. - Recupero energetico in procedura semplificata
1. Le proteine animali ed i grassi fusi ottenuti da materiale specifico a
rischio, e da materiali ad alto e a basso rischio presso gli impianti
autorizzati, rispettivamente, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro
della sanitą 29 settembre 2000 e degli articoli 3, comma 2, e 5, comma 1, del
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, possono essere oggetto di attivitą
di recupero energetico, ai sensi degli articoli 21 e 33 del decreto legislativo
n. 22/1997, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalitą di
esercizio e le prescrizioni riportate nell'allegato 1 alla presente ordinanza di
cui costituisce parte integrante.
2. Sono fatte salve le comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 2,
dell'ordinanza del Ministro della sanitą 13 novembre 2000, qualora l'attivitą
sia effettuata nel rispetto dell'allegato 1.
3. Per il soggetto che intenda effettuare le attivitą di recupero energetico di
cui al comma 1, il termine previsto, per la comunicazione alla Provincia
dell'inizio dell'attivitą, dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' ridotto a trenta giorni, ferma restando l'anticipata
espressione favorevole da parte della provincia competente.
4. La comunicazione di cui all'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n.
22/1997, e' inviata anche alla AUSL territorialmente competente.
5. Nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile
1998, n. 148 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile
1997, nella parte relativa alla individuazione e classificazione del materiale
va riportata la seguente dicitura: "Materiali e prodotti derivati emergenza
BSE".
Art. 3. - Incenerimento
1. Gli impianti di incenerimento gią autorizzati ai sensi del decreto
legislativo n. 22/1997, smaltiscono i materiali di cui al decreto legge n.
1/2001, come convertito in legge n. 49/2001, conformandosi alle seguenti
ulteriori prescrizioni:
a) lo stoccaggio del materiale tal quale presso l'impianto di incenerimento
rispetti le prescrizioni dell'autoritą sanitaria competente per territorio
secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro della sanitą 29 settembre
2000 e successive modificazioni;
b) per lo stoccaggio dei prodotti derivati venga inviata apposita nota
informativa alla AUSL di competenza;
c) siano rispettati i valori limite di emissione prescritti dalle autorizzazioni
vigenti. Fino al 31 dicembre 2001, per li ossidi di azoto si applica unicamente
il valore limite medio orario o semiorario;
d) nella documentazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1 aprile
1998, n. 148 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile
1997, nella parte relativa alla individuazione e classificazione del materiale
va riportata la seguente dicitura: "Materiali e prodotti derivati emergenza
BSE".
2. Per quanto concerne la realizzazione di nuovi inceneritori, per lo
smaltimento del materiale tal quale, all'interno degli stabilimenti di
macellazione i termini previsti dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo
n. 22/1997, sino al 31 dicembre 2001, sono ridotti rispettivamente a complessivi
sessanta e trenta giorni ferma restando l'anticipata espressione di
provvedimento favorevole da parte della regione competente. Tale autorizzazione
e' strettamente vincolata al materiale di cui al presente comma e non puo'
essere ampliata all'incenerimento di altre tipologie di rifiuti.
Art. 4. - Tutela della salute e sicurezza del lavoro
1. Alle attivitą aventi ad oggetto i materiali disciplinati dalla presente
ordinanza si applicano le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro, tenuto conto delle raccomandazioni tecniche di cui
all'allegato 2 alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante.
Art. 5. - Disposizioni finali
1. La presente ordinanza sostituisce l'ordinanza del Ministro della sanitą
13 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
271 del 20 novembre 2000 e l'ordinanza del Ministro della sanitą di concerto
con il Ministro dell'ambiente del 3 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2001.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione ed
entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma,
30 marzo 2001
Il Ministro della sanitą
Veronesi
Il Ministro dell'ambiente
Bordon
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta
Allegato 1
NORME TECNICHE PER IL RECUPERO ENERGETICO DEI PRODOTTI
DERIVATI DALLA TRASFORMAZIONE DI MATERIALE SPECIFICO A RISCHIO, DI MATERIALI AD
ALTO E BASSO RISCHIO.
1. Tipologia:
proteine animali e grassi trasformati da materiale specifico e ad alto rischio;
proteine animali e grassi trasformati ed ottenuti da materiali a basso rischio;
alimenti zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti.
1.1 Provenienza:
impianti di pretrattamento del materiale specifico a rischio di cui all'art. 7
del decreto del Ministro della sanitą 29 settembre 2000; impianti di
trasformazione dei materiali ad alto e basso rischio di cui all'art. 3, comma 2,
ed all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 508/1992; partite di alimenti
zootecnici contenenti frazioni dei materiali predetti.
1.2 Caratteristiche:
a) farina proteica animale e/o alimenti zootecnici aventi le seguenti
caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 12.000 kJ/kg min;
umiditą 10% max;
ceneri sul secco 40% max.
b) grasso animale avente le seguenti caratteristiche:
P.C.I. sul tal quale 30.000 kJ/kg min;
umiditą 2% max;
ceneri sul secco 2% max.
I parametri di cui ai punti a) e b) devono essere documentati dal produttore in
aggiunta alla documentazione sanitaria prevista dalla vigente normativa.
1.3 Attivitą di recupero:
il recupero energetico, comprendente la relativa messa in riserva presso
l'impianto, puo' essere effettuato in impianti dedicati, nonche' in impianti
industriali di potenza nominale non inferiore a 20 MWt. Il limite di potenzialitą
non si applica nel caso che il recupero energetico del grasso animale avvenga
nell'impianto di trasformazione stesso.
Nel caso di impiego simultaneo in impianti industriali con combustibili
autorizzati, il calore prodotto dai rifiuti non deve eccedere il 60% del calore
totale prodotto dell'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.
Durante tutte le fasi dell'attivitą devono essere evitati il contatto diretto e
la manipolazione dei rifiuti di cui al punto1.2 nonche' qualsiasi forma di
dispersione ambientale degli stessi.
1.3.1 Caratteristiche degli impianti.
Gli impianti dovranno essere provvisti di:
a) bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non richiesto nei forni
industriali);
b) alimentazione automatica dei rifiuti di cui al punto 1.2;
c) regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di
avviamento (non richiesto nei forni industriali);
d) controllo in continuo nell'effluente gassoso di:
- polveri totali;
- sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico
totale (COT);
- acido cloridrico (HCl);
- biossido di zolfo (SO2);
- monossido di carbonio;
- ossidi di azoto (espressi come NO2);
- ossigeno;
- temperatura.
I dati di monitoraggio delle emissioni devono essere acquisiti, elaborati ed
archiviati secondo le modalitą definite dal decreto del Ministro dell'ambiente
21 dicembre 1995.
Gli impianti attualmente non forniti di apparecchiature per tale controllo in
continuo provvedono all'adeguamento entro un anno dall'entrata in vigore della
presente ordinanza.
In detti impianti durante il periodo di adeguamento i controlli previsti dal
decreto ministeriale 12 luglio 1990, e sue modificazioni ed integrazioni sono
effettuati con cadenza trimestrale per i seguenti inquinanti:
- polveri totali;
- sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico
totale (COT);
- acido cloridrico (HCl);
- biossido di zolfo (SO2);
- monossido di carbonio;
- ossido di azoto (espressi come NO2).
1.3.2 Limiti alle emissioni
1.3.2.1 Impianti dedicati:
Le emissioni da impianti dedicati devono rispettare i valori limite di seguito
riportati, riferiti a fumi anidri alle condizioni normali (273 K e 101,3 kPa) e
ad un tenore di ossigeno nei fumi dell'11% in volume:
I valori limite di emissione sono rispettati se:
tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite di emissione
stabiliti alla successiva lettera a);
tutti i valori medi semiorari non superano i valori limite di emissione di cui
alla lettera b).
tutti i valori medi rilevati nei periodi di campionamento di cui alle lettere c)
e d), effettuati con cadenza almeno semestrale, non superano i corrispondenti
valori limite di emissione.
a) valori medi giornalieri:
1) polveri totali 10 mg/m3;
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio
organico totale (COT) 10 mg/m3;
3) acido cloridrico (HCL) 10 mg/m3;
4) biossido di zolfo (SO2) 50 mg/m3;
5) monossido di carbonio 100 mg/m3;
6) ossidi di azoto (espressi come NO2) 200 mg/m3 (*)
(*) Fino al 31 dicembre 2001, per gli ossidi di azoto si applica unicamente il
valore limite medio semiorario di cui alla lettera b).
b)valori semiorari:
1) polveri totali 30 mg/m3;
2) sostanze organiche sotto forma di gas e vapori, espresse come carbonio
organico totale (COT) 20 mg/m3;
3) acido cloridrico (HCL) 60 mg/m3;
4) biossido di zolfo (SO2) 200 mg/m3;
5) ossidi di azoto (espressi come NO2) 400 mg/m3.
c) valori medi durante il periodo di campionamento di 1 ora:
1) cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd) e tallio e i suoi
composti, espressi come tallio (Tl) 0,05 mg/m3 totali.
2) mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) 0,05 mg/m3;
3) antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb);
arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As);
piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb);
cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr);
cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co);
rame e suoi composti, espressi come rame (Cu);
manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn);
nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni);
vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V);
stagno e suoi composti, espressi come stagno (Sn) 0,5 mg/m3 totali.
Tali valori medi comprendono anche le emissioni dei metalli e loro composti
presenti sotto forma di gas e vapori.
d) valori medi in un periodo di campionamento di 8 ore.
1) diossine e furani (PCDD +PCDF) 0,1 ng/m3;
2) idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,01 mg/m3;
Il valore limite di emissione di diossine e furani si riferisce alla
concentrazione totale (TE, tossica equivalente) di diossine e furani, calcolata
moltiplicando le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e furani per i
rispettivi fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma:
2,3,7,8 - tetracloro dibenzodiossina (TCDD) 1;
1,2,3,7,8 - pentacloro dibenzodiossina (PeCDD) 0,5;
1,2,3,4,7,8 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;
1,2,3,6,7,8 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;
1,2,3,7,8,9 - esacloro dibenzodiossina (HxCDD) 0,1;
1,2,3,4,6,7,8 - heptacloro dibenzodiossina (HpCDD) 0,01;
- octacloro dibenzodiossina (OCDD) 0,001;
2,3,7,8 - tetracloro dibenzofurano (TCDF) 0,1;
2,3,4,7,8 - pentacloro dibenzofurano (PeCDF) 0,5;
1,2,3,7,8 - pentacloro dibenzofurano (PeCDF) 0,05;
1,2,3,4,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
1,2,3,6,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
1,2,3,7,8,9 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
2,3,4,6,7,8 - esacloro dibenzofurano (HxCDF) 0,1;
1,2,3,4,6,7,8 - heptacloro dibenzofurano (HpCDF) 0,01;
1,2,3,4,7,8,9 - heptacloro dibenzofurano (HpCDF) 0,01;
- octacloro dibenzofurano (OCDF) 0,001.
Il valore limite di emissione degli idrocarburi policiclici aromatici si
riferisce alla somma dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici:
- benz[a]antracene;
- dibenz[a,h]antracene;
- benzo[b]fluorantene;
- benzo[j]fluorantene;
- benzo[k]fluorantene;
- benzo[a]pirene;
- dibenzo[a,e]pirene;
- dibenzo[a,h]pirene;
- dibenzo[a,i]pirene;
- dibenzo[a,l]pirene;
- indeno[1,2,3-cd]pirene.
1.3.2.2 Impianti industriali.
Le emissioni da impianti industriali che impiegano i rifiuti di cui al punto 1.2
unitamente a combustibili autorizzati devono rispettare, per ciascun inquinante
di cui al punto 1.3.2.1, lettere a), c), e d), il valore limite di emissione
calcolato applicando la seguente formula (di miscelazione):
V rifiuti x C rifiuti + V processo x C processo
C = -----------------------------------------------
V
rifiuti + V processo
in cui:
V rifiuti: volume dei gas di scarico provenienti dalla combustione dei soli
rifiuti, in quantitą corrispondente alla massima prevista in comunicazione,
determinato sulla base dei rifiuti che hanno il piu' basso potere calorifico e
normalizzato sulla base del tenore di ossigeno previsto dalla normativa vigente.
Qualora il calore liberato dalla combustione dei rifiuti sia inferiore al 10%
del calore totale liberato nell'impianto, V rifiuti deve essere calcolato in
base al quantitativo (fittizio) di rifiuti che libererebbe un calore pari al 10%
di detto calore totale.
C rifiuti: valore limite di emissione stabilito al punto 1.3.2.1, lettere a, c)
e d).
V processo: volume dei gas di scarico provenienti dal processo dell'impianto,
inclusa la combustione dei combustibili ammessi ai sensi della normativa vigente
(esclusi i rifiuti), in quantitą corrispondente alla minima prevista in
comunicazione, normalizzato sulla base del tenore di ossigeno previsto dalla
normativa vigente.
C processo: valore limite di emissione, conforme alle disposizioni nazionali
legislative, regolamentari e amministrative vigenti per l'impianto, quando in
esso vengono bruciati i combustibili ammessi ai sensi della normativa vigente
(rifiuti esclusi). In mancanza di tali disposizioni si applicano i valori limite
di emissione contenuti nell'autorizzazione. Per i valori in essa non menzionati,
si ricorre alle concentrazioni di massa reali.
Il valore e' riferito allo stesso tempo di mediazione di cui al punto 1.3.2.1,
lettere a), c) e d).
C: valore limite totale di emissione, riferito a fumi anidri alle condizioni
normali (273 K e 101,3 kPa) e ad un tenore di ossigeno nei fumi calcolato sulla
base dei tenori di ossigeno utilizzati per V rifiuti e per V processo,
rispettando il rapporto dei volumi parziali.
Per gli ossidi di azoto, qualora l'applicazione della formula di miscelazione
porti ad un valore limite medio giornaliero inferiore a 800 mg/Nm3, si applica
come valore limite medio giornaliero il minore fra 800 mg/Nm3 ed il valore
limite medio giornaliero utilizzato per il calcolo di C processo.
Non si deve tenere conto degli agenti inquinanti e del CO che non derivano
direttamente dalla combustione di rifiuti o di combustibili, come pure del CO
derivante dalla combustione se:
maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste dal processo
di produzione;
il valore C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine e i furani
e' rispettato.
I valori medi semi orari di cui al punto 1.3.2.1, lettera b), sono utilizzati
solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.
Allegato 2
MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
DEI LAVORATORI ESPOSTI
1. Le imprese che effettuano le attivitą di cui agli articoli 2 e 3 della
presente ordinanza sono tenute all'aggiornamento della valutazione del rischio,
nonche' alle conseguenti misure di prevenzione e protezione ai sensi dell'art.
4, commi 5, lettera b) e 7, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare all'osservanza delle
disposizioni del Titolo VIII riguardante gli agenti biologici. In base all'esito
della valutazione del rischio il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare le
conseguenti scelte organizzative e produttive.
2. Incenerimento e coincenerimento dei prodotti (proteine animali trasformate e
grassi) derivati da materiali specifici a rischio, ad alto e basso rischio:
a) se l'attivitą e' svolta a ciclo chiuso occorre ridefinire le procedure e le
modalitą relative agli interventi di manutenzione di attrezzature ed impianti e
tener conto della possibilitą dell'evento accidentale disciplinando le
conseguenti procedure di intervento e gestione.
b) se l'attivitą non e' svolta a ciclo chiuso, oltre alle misure di cui al
punto a) e' necessario prestare particolare attenzione all'organizzazione
dell'attivitą lavorativa, in particolare ai tempi di potenziale esposizione ed
alla riduzione al minimo dei lavoratori addetti.
Sotto il profilo della definizione delle modalitą operative queste dovranno
evitare, per quanto tecnicamente possibile, i rischi di esposizione nelle varie
fasi di lavoro e l'inquinamento dell'ambiente circostante. Quanto alle misure di
prevenzione e protezione si richiamano le disposizioni dell'allegato IV del
decreto del Ministro della sanitą 29 settembre 2000, e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Incenerimento e coincenerimento del materiale tal quale.
Si richiamano le indicazioni gią fornite al punto 2, tenendo conto delle
diverse modalitą di esposizione.
4. Qualora le modalitą di esercizio dell'attivitą in questione comportino una
sorveglianza sanitaria il medico competente deve, in relazione agli obblighi
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 626/1994, collaborare alla valutazione
del rischio ed alla determinazione delle misure di sicurezza, comprese quelle di
tipo organizzativo. Il suddetto medico deve redigere o aggiornare l'elenco dei
lavoratori esposti e le relative cartelle sanitarie e di rischio.
Nelle more della definizione del modello di cui all'art. 87 del decreto
legislativo n. 626/1994, l'elenco e le cartelle sono redatte dal sanitario
stesso.
5. Nel caso in cui il materiale non possa pervenire con modalitą tali da
consentirne il trasferimento diretto al sistema di combustione, ma pervenga in
confezioni, queste dovranno essere aperte al momento dell'utilizzazione. Si
sottolinea inoltre la necessitą di incenerire al pił presto tale materiale al
fine di evitare ulteriori problematiche di gestione correlate ad una possibile
accelerazione dei processi fermentativi.
6. Il datore di lavoro nel programma di formazione ed informazione, di cui al
decreto legislativo n. 626/1994, deve porre particolare attenzione alle
caratteristiche ed alle modalitą dello specifico rischio di esposizione, alle
precauzioni da adottare nello svolgimento dell'attivitą ed al corretto uso dei
dispositivi di protezione individuale.
7. Alle aziende unitą sanitarie locali sono demandati la vigilanza ed i
controlli, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Ministro della sanitą
del 29 settembre 2000, e successive modifiche ed integrazioni.