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Pagina aggiornata il 24.8.1999 ACQUE REFLUE AZIENDE ITTICHE E CONSERVIERE - SCARICO A MARE - Deroga ai limiti della Legge 319/76 fino al 30 giugno 2000 La legge n° 290 del 17/08/1999 "Proroga di termini nel settore agricolo" consente FINO AL 30 GIUGNO 2000 ai titolari degli impianti di lavorazione dell'industria ittico-conserviera che abbiano natura di insediamenti produttivi; e che scarichino le proprie acque reflue di lavorazione DIRETTAMENTE IN MARE o su PUBBLICA FOGNATURA CHE ABBIA COME UNICO E DIRETTO RECETTORE IL MARE, di scaricare le stese acque reflue in deroga ai limiti previsti dalla Legge 319/76. Infatti l'art 7 della legge 290 proroga al 30/06/2000 il limite temporale previsto dall'art. 9-bis comma 4 della Legge n° 642 del 20/12/96. COSA FARE I titolari delle aziende ittiche e conserviere per poter usufruire della deroga ai limiti della Legge 319/76 debbono presentare domanda al Sindaco del Comune di appartenenza specificando:
Inoltre il titolare dell'azienda dovrà dichiarare di applicare procedure depurative con garantiscono l'abbattimento almeno del 50 % del carico organico inquinante e che vengono rispettati i limiti per le sostanze bio-accumulabili di cui alla Delibera Interministeriale del 30/12/1980 (Metalli e non metalli tossici totali ,Arsenico, Cadmio, Cromo, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Oli minerali, Solventi clorurati, Pesticidi clorurati, Pesticidi fosforati). L'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Sindaco, in forma espressa, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Fino al rilascio della stessa è consentito lo scarico nel rispetto dei regolamenti locali e delle prescrizioni regionali sempre che lo scarico non costituisca pericolo per la salute pubblica
Commento: Nella Legge 290 del 20/08/99 non si fa alcun cenno al recente D.Lgs,. 152/99 (detto anche "Testo unico sulle acque") che all'art. 63 abroga la Legge 319/76 e molte altre norme nel settore delle acque reflue né al fatto che il D.L n° 10 del 26/01/87 (e la relativa legge n° 119 di conversione) è stato abrogato dalla legge n° 574 dell'11/11/1996. |
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