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POZZI - DENUNCIA Riapertura dei termini previsti dal D.Lgs n° 275 del 12/07/1993 La legge n° 290 del 17/08/1999 "Proroga di termini nel settore agricolo" consente ai proprietari di pozzi che non avessero provveduto a denunciare l'esistenza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 275 del 12/07/93, che testualmente recita: "1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. " COSA FARE I proprietari dei suddetti pozzi possono quindi, entro il 21 agosto 2000 (dodici mesi dal 21 agosto 1999 data in cui è entrata in vigore la Legge) , effettuare regolare denuncia del pozzo alla Regione (o provincia autonoma) ed alla provincia competente su apposita modulistica che le Regioni dovranno rendere disponibile entro il 21 dicembre 1999 (entro 4 mesi dall'entrata in vigore della Legge). I proprietari di pozzi per uso domestico o agricolo potranno presentare denuncia semplificata mediante autocertificazione da presentare esclusivamente alla Provincia competente. |
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