<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("1")%> Sanatoria per le omesse denunce dei pozzi
TUTELA DELLE ACQUE
SEMINARIO ON LINE - Il nuovo testo unico delle acque, novità e cambiamenti rispetto alla legge 319/76
DECRETO LEGISLATIVO 152/99
RETTIFICHE AL DECRETO 152/99

Il nuovo "TESTO UNICO" delle Acque, prime riflessioni e commenti 

(Dr. Alderano Mannozzi)

D.P.R. 238/99

DENUNCIA DEI POZZIRiapertura dei termini previsti dal D.Lgs n° 275 del 12/07/1993

ACQUE REFLUE AZIENDE ITTICHE E CONSERVIERE - SCARICO A MARE

ACQUE DI SORGENTE (ACQUE MINERALI)

 

POZZI - DENUNCIA

Riapertura dei termini previsti dal D.Lgs n° 275 del 12/07/1993

La legge n° 290 del 17/08/1999 "Proroga di termini nel settore agricolo" consente ai proprietari di pozzi che non avessero provveduto a denunciare l'esistenza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 275 del 12/07/93, che testualmente recita:  "1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. "

COSA FARE

I proprietari dei suddetti pozzi possono quindi, entro il 21 agosto 2000 (dodici mesi dal 21 agosto 1999 data in cui è entrata in vigore la Legge) , effettuare regolare denuncia del pozzo alla Regione (o provincia autonoma) ed alla provincia competente su apposita modulistica che le Regioni dovranno rendere disponibile entro il 21 dicembre 1999 (entro 4 mesi dall'entrata in vigore della Legge).

I proprietari di pozzi per uso domestico o agricolo potranno presentare denuncia semplificata mediante autocertificazione da presentare esclusivamente alla Provincia competente.

per scrivere ad ecos.it Scrivi a alimenti~ecos