<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("1")%> Il Nuovo "Testo Unico" delle Acque, prime riflessioni e commenti
TUTELA DELLE ACQUE
SEMINARIO ON LINE - Il nuovo testo unico delle acque, novità e cambiamenti rispetto alla legge 319/76
DECRETO LEGISLATIVO 152/99
RETTIFICHE AL DECRETO 152/99

Il nuovo "TESTO UNICO" delle Acque, prime riflessioni e commenti 

(Dr. Alderano Mannozzi)

D.P.R. 238/99

DENUNCIA DEI POZZIRiapertura dei termini previsti dal D.Lgs n° 275 del 12/07/1993

ACQUE REFLUE AZIENDE ITTICHE E CONSERVIERE - SCARICO A MARE

ACQUE DI SORGENTE (ACQUE MINERALI)

 

Il Nuovo "Testo Unico" delle Acque, prime riflessioni e commenti

Relazione tenuta al Convegno: Gli scarichi industriali e l'ambiente del 2000 dal Dr. Alderano Mannozzi - ECOS srl    

INTRODUZIONE

Sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta ufficiale n° 124 del 29/05/99 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n° 152 dell'11/05/99 dal titolo "Decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

Il Decreto 152/99 recepisce una lunga serie di direttive comunitarie in materia di acque ed ha assunto immediatamente un ruolo di primaria importanza in quanto con la sua emanazione sono state abrogate le seguenti norme :

  • Legge 10 maggio 1976, n. 319;
  • Legge 8 ottobre 1976, n.690, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L.10 agosto 1976, n.544;
  • Legge 24 dicembre 1979, n.650;
  • Legge 5/03/82, n.62, di conversione in legge, con modif. del D.L 30/12/81, n.801;
  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n.515;
  • Legge 25 luglio 1984, n.381 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 maggio 1984, n.176;
  • gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n.71 di conversione in legge, con modif. del D.L. 5/0290, n.16;
  • Decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n.130;
  • Decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.131;
  • Decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.132;
  • Decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n.133;
  • articolo 2, comma 1, della legge 6/12/93, n. 502, di conversione in legge, con modif. del D.L. 9/10/93, n. 408;
  • articolo 9-bis della legge 20/12/96, n. 642, di conversione in legge, con modifi. Del D.L. 23/10/96, 552;
  • Legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 17/03/95, n.79.

Ebbene si, dopo 24 anni la legge 319/76 (meglio nota come Legge Merli) è stata abrogata!

In realtà la situazione non è così drammatica come sembrerebbe ad una prima lettura del decreto in quanto il Legislatore ha previsto modalità di applicazione che dovrebbero essere in grado di evitare traumi sia agli enti pubblici che alle aziende private.

In particolare l’art. 62 prescrive :

  • che le Regioni possono adeguarsi al decreto con un tempo "non inferiore a due anni",
  • che "Le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate con l'articolo 63 restano in vigore, ove compatibili con gli allegati al presente decreto e fino all'adozione di specifiche normative in materia"

In questa sede vogliamo mettere in risalto gli obblighi che la nuova legge pone in capo al "titolare" dello scarico sottolineando le principali differenze con la preesistente disciplina basata sulla Legge n° 319 del 10/05/1976.

La nuova disciplina degli scarichi idrici si basa su due presupposti fondamentali :

  • tutti gli scarichi debbono essere autorizzati (art. 45 comma 1)

  • (concetto presente anche nella vecchia normativa)

  • tutti gli scarichi devono rispettare valori limite di emissione stabiliti in funzione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (art. 28 comma 1)

  • (concetto del tutto nuovo e sul quale sono incentrate una serie di iniziative volte a capire prima la qualità dei corpi idrici ed il loro uso e poi ad autorizzare eventuali scarichi in detti ricettori)

Tale concetto, era stato in realtà già stato introdotto dalla Legge n° 183/89 e dal D Lgs n° 130/92, di fatto, non era stato mai applicato stante la rigida comodità della Legge 319/76 e delle sue tabelle A e C.

L’art. 2 del Decreto riporta una serie definizioni da applicarsi in materia di scarichi idrici tra le quali spiccano le nuove definizioni di acque di scarico:

g) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

h) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

i) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento;

L'ammissibilità degli scarichi idrici nei possibili ricettori è disciplinata come segue:

1. scarichi in pubblica fognatura

Le acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammesse, alla sola condizione di rispettare il regolamento del gestore dell'impianto di depurazione (art. 33.comma 2).

Le acque reflue industriali possono invece essere scaricate se rispettano i limiti di accettabilità ad eventuali ulteriori prescrizioni imposte nell'autorizzazione (art. 33 comma 1).

2. scarichi in acque superficiali

Sono ammessi a condizione di rispettare i valori limite di emissione (art.31 comma 1)

3. scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

Sono vietati, con le seguenti eccezioni (art. 29. Comma 1):

- scarichi per i quali sia impossibile o eccessivamente oneroso il convogliamento in acque superficiali

- scarichi provenienti dalla Lavorazione/lavaggio di rocce e minerali

In via transitoria gli scarichi già autorizzati ai sensi della previgente normativa, e non ricadenti nei casi sopra citati devono essere convogliati in rete fognaria in acque superficiali, ovvero destinati al riutilizzo entro 3 anni dall’entrata in vigore della nuova legge (art. 29 comma 2) .

Qualora ciò risultasse impossibile, o eccessivamente oneroso, occorrerà adeguarsi ai limiti della tabella 4 entro 3 anni dall'entrata in vigore della legge, rispettando nelle more i limiti di tabella 3 o eventuali limiti regionali più restrittivi (art. 29 comma 3)

Questo divieto di scarico nel suolo, di fatto , crea notevole danno alle aziende, ed in particolare quelle ubicate nella provincia di Teramo, in quanto ci risulta che era prassi consolidata da parte dell'ente pubblico di autorizzare lo scarico civile a condizione che venisse convogliato nel suolo mediante pozzi a dispersione.

4. scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee:

Sono vietati (art. 30 comma 1), con le seguenti eccezioni:

  • scarico nella stessa falda di provenienza di acque utilizzate per usi geotermici, di infiltrazione di miniere e cave, pompate nel corso di lavori di ingegneria civile, di impianti di scambio termico (art. 30 comma 2),

  • scarico in unità geologiche profonde di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi (art. 30 comma 3)

In via transitoria, gli scarichi già autorizzati ai sensi della previgente normativa e non ricadenti nei casi sopra citati, devono essere convogliati in acque superficiali, ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica entro 3 anni dall'entrata in vigore della nuova legge (art. comma 6)

Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati (art. 45 comma 1), con la sola eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in reti fognarie (art. 45 comma 4); che sono sempre ammessi.

Per insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche e assimilate che non recapitano in reti fognarie il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione allo scarico (art. 45 comma 4).

L'ente competente al rilascio delle autorizzazioni è il Comune per gli scarichi in pubblica fognatura e la Provincia, salvo diverse disposizioni regionali, per gli scarichi negli altri corpi ricettori (art. 45 comma 6)

Gli scarichi di acque reflue domestiche o equivalenti sono disciplinati dalla Regioni (art. 45 comma 3) che possono prevedere forme di rinnovo tacite delle autorizzazioni (art. 45 comma 7).

Il decreto specifica finalmente un termine per il rilascio delle autorizzazioni (90 giorni); termine non previsto dalla Legge 319/76, e quindi lasciato alla definizione da parte delle singole amministrazioni.

L'autorizzazione e valida per 4 anni e il rinnovo deve essere chiesto un anno prima della scadenza.

Se la richiesta di rinnovo è stata formulata entro tale temine, lo scarico può continuare anche in caso di ritardo dell'ente competente.

Se invece lo scarico contiene le sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5, il rinnovo deve essere concesso entro 6 mesi a decorrere dalla data di scadenza; in caso contrario lo scarico deve cessare (art. 45 comma 7).

I titolari degli scarichi in essere, autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto, provvedono a presentare l'istanza di autorizzazione come sopra indicato e comunque non oltre 4 anni da tale data (art. 62 comma11).

La durata quadriennale di tutte le autorizzazioni agli scarichi idrici era stata introdotta dalla Legge 172/95.

Preoccupante appare l’istituto del silenzio-diniego per gli scarichi contenenti sostanze pericolose, meccanismo che non era previsto dall’abrogato D.Lgs. 133/92.

La domanda di autorizzazione per gli scarichi industriali deve indicare i dati quali-quantitativi dello scarico, la quantità d'acqua prelevata annualmente, il corpo idrico ricettore, il punto di controllo, il sistema complessivo di scarico, l'eventuale sistema di misurazione delle portate, i mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, i sistemi di depurazione (art. 46 comma 1).

Se lo scarico contiene sostanze della tabella 3/A, si deve inoltre indicare la capacità di produzione del singolo stabilimento ed il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo (art 46 comma 2).

Valori limite

I valori limite possono essere espressi in concentrazione, in quantità massima per unità di tempo (Kg/mese) e come fattore di emissione (quantità di inquinante per materia prima o unità di prodotto).

I limiti in concentrazione di riferimento sono indicati dalla legge nell'allegato 5, traendoli quasi integralmente da quelli già previsti delle norme preesistenti, mentre i limiti di quantità, di nuova introduzione, dovranno essere stabiliti dalie Regioni (art. 28 comma 2) tenendo conto della pericolosità delle sostanze e delle migliori tecnologie disponibili.

I fattori di emissione debbono essere stabiliti in caso di autorizzazione di scarichi contenenti cadmio, cromo esavalente, mercurio, Idrocarburi totali, composti organici alogenati pesticidi fosforati (art. 34 comma 2)

I limiti di concentrazione presentano le seguenti differenze rispetto alle Tabelle A e C della Legge 319/76:

Scarichi in pubblica fognatura

La tabella 3 riporta valori di concentrazione identici a quelli della tabella C della L 319/76, con le seguenti eccezioni:

  • i parametri "solidi sedimentabili" e ",metalli e non metalli tossici totali" non sono più riportati;
  • sono sostituiti i parametri "cromo III" da "cromo totale", "oli minerali" da 'idrocarburi totali" e "pesticidi clorurati" da "pesticidi totali", con identici valori limite;
  • i parametri microbiologici "coliformi totali", 'coliformi fecali" e 'streptococchi totali" sono sostituiti dal parametro "Escherichia coli" .
  • il test di tossicità viene eseguito con modalità diverse da quelle previste in Tab C .

Scarichi in acque superficiali

La tabella 3 riporta valori di concentrazione identici a quelli della tabella A della L 319/76, con le seguenti eccezioni:

  • i parametri "solidi sedimentabili" e "metalli e non metalli tossici totali" non sono più riportati;
  • sono sostituiti i parametri "cromo III" da "cromo totale", "oli minerali" da "idrocarburi totali" e "pesticidi clorurati" da "pesticidi totali" con identici valori;
  • i parametri microbiologici "coliformi totali", 'coliformi fecali" e 'streptococchi totali" sono sostituiti dal parametro "Escherichia coli"
  • il test di tossicità viene eseguito con modalità diverse da quelle previste in Tab A .

Per un confronto tra i limiti della Tabella A e C della Legge 319/76 e la Tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs 152/99 vedere la tabella allegata

La tabella 3/A (allegata) riporta invece limiti particolari per scarichi di sostanze pericolose provenienti da specifici cicli produttivi, identici a quelli riportati nell’allegato B del D Lgs 133/92.

Scarichi sul suolo

La tabella 4 (allegata) riporta i valori limite di concentrazione per scarichi sul suolo, non previsti dalla precedente normativa.

E’ stabilito il divieto di scaricare sul suolo le sostanze riportate al punto 2.1 dell'allegato 5.

Scarichi nel sottosuolo

Non sono definiti valori limite considerata la particolare tipologia di scarichi ammessi. In ogni caso non si possono scaricare le sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.

I limiti dell'allegato 5 hanno soltanto valore di riferimento, in quanto le Regioni, per gli scarichi in acque superficiali e sul suolo, e gli enti gestori, per gli scarichi in reti fognarie, possono stabilire limiti diversi o nuovi parametri (art. 28 comma 2, art. 33 comma 1).

Tali limiti possono essere maggiori o minori di quelli riportarti nel decreto, con l'eccezione dei parametri delle tabelle 3/A e 5, per i quali non sono ammessi limiti meno restrittivi in caso di scarico in acque superficiali o in fognatura (possibili deroghe sono previste nelle note alla Tabella) (art. 28 comma 2).

Limiti particolari sono stabiliti dalle Provincie in caso di scarico in corso d’acqua con portata naturale nulla per oltre 120 giorni (all’anno?) ovvero in corpo idrico non significativo (art. 45 comma 8).

Rispetto alla Legge 319/76 la nuova norma adotta un approccio flessibile sui limiti, attribuendo ai valori riportati nella legge un valore di mero riferimento, ampiamente modificabile da parte degli enti locali competenti.

Viene così risolto un problema annoso sul quale la giurisprudenza si è espressa in modo vario anche dopo l’emanazione della Legge172/95.

Per imporre limiti più restrittivi allo scarico di sostanze pericolose l'autoritá competente deve comunque accertare un reale pericolo per l'ambiente, in funzione di criteri di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità (art. 34 comma 1).

I limiti delle tabelle 3 e 4 sono riferiti ad un campione medio prelevato nell’arco di 3 ore (allegato 5, punti 1.2 e 2), rimanendo comunque ammissibili anche tempi più lunghi di campionamento.

Per quanto riguarda le metodiche di campionamento e di misura, rimangono valide quelle già in vigore, salvo aggiornamenti ad opera dell’ANPA.

Scarichi di sostanze pericolose

L'autorità competente può prescrivere che scarichi parziali contenenti cadmio, cromo esavalente, mercurio, idrocarburi, composti organici alogenati e pesticidi fosforati subiscano un trattamento particolare prima della confluenza nello scarico generale (art. 28 comma 4).

E’ vietata la diluizione con acque di raffreddamento e lavaggio degli scarichi contenenti arsenico, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio e zinco "prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto" (art 28 comma 5).

L'autorità competente può prescrivere che scarichi parziali contenenti le sostanze delle tabelle 3/A e 5 (allegata) siano trattate come rifiuti, escludendone quindi il convogliamento nello scarico generale (art. 34 comma 3).

Nuova disposizione che probabilmente darà adito ad poderosi volumi di giurisprudenza stante il diritto dell'azienda di decidere, nel rispetto delle leggi vigenti, le modalità di eliminazione di un rifiuto o di uno scarico di acque reflue.

Acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne

Le Regioni possono disciplinare i casi in cui le acque di prima pioggia (non definite dalla legge) e di dilavamento di aree esterne, non recapitanti in reti fognarie, debbano essere convogliate e trattate.

La disposizione si applica a "particolari stabilimenti nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte" (art. 39 comma 1).

Questo problema, non affrontato dalla Legge 319/76, è stato in passato oggetto di disposizioni da parte di alcune Regioni.

Trattamento di Rifiuti costituiti da acque reflue

Rifiuti costituiti da acque reflue domestiche o industriali possono essere trattati presso impianti pubblici di depurazione acque purché questi ultimi siano debitamente autorizzati ai sensi della nuova legge, siano rispettati i limiti per gli scarichi in fognatura e i rifiuti provengano dallo stesso ambito territoriale ottimale di cui alla Legge 36/94.

La normativa sui rifiuti si applica comunque al produttore e al trasportatore mentre il gestore dell'impianto è soggetto al solo obbligo di tenuta del registro di carico e scarico (art. 36).

Viene così risolta un 'altra questione molto controversa, stabilendo che il gestore dell’impianto pubblico che riceve i reflui a mezzo autobotte non necessita di un’autorizzazione come smaltitore di rifiuti, a patto che siano rispettate determinate condizioni .

Disposizioni particolari

Sono oggetto di disciplina specifica, da attuare eventualmente con provvedimenti ministeriali e regionali :

  • gli scarichi in mare di materiali inerti, di scavo, manufatti, materiali organici ed inorganici di origine marina o salmastra prodotti durante la pesca (art. 35);
  • l'utilizzo agronomico di effluenti o di allevamento zootecnico, di acque di vegetazione di franto oleari, di acque reflue provenienti da allevamenti ittici e da aziende agricole e agroalimentari (art. 38);
  • la restituzione di acque utilizzate per produzione idroelettrica per scopi irrigui, in impianti di potabilizzazione nonché di acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi (art. 40 comma 1);
  • le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe (art. 40 comma 2).

 

Adeguamento alle nuove disposizioni

I titolari di scarichi esistenti devono adeguarsi entro 3 anni alle disposizioni specifiche del decreto (art. 62 comma 11) .

ACQUE REFLUE URBANE

Il D.Lgs 152/99 introduce grandi cambiamenti nelle modalità di gestione dei depuratori delle acque reflue urbane in quanto di passa dalla rigidità della Tabella A delle Legge 319/76 a concetti quali "… % di riduzione dei parametri in ingresso..", al "numero di campioni, ammessi su base annua, la cui media giornaliera può superare i limiti tabellari.. " i campioni che risultano non conformi affinchè lo scarico si considerato in regola ..".

I limiti che i gestori di impianti di acque reflue urbane sono tenuti a rispettare sono riferiti soltanto al parametro COD, al parametro BOD5 ed al parametro Solidi sospesi.

Gli impianti situati nelle "aree sensibili" sono inoltre tenuti a rispettare un limite per l’Azoto totale ed il Fosforo totale.

Personalmente riteniamo che una simile disparità di trattamento (sia nel rispetto dei limiti che delle rispettive sanzioni) tra le modalità di gestione degli impianti di depurazione delle acque urbane e quelle industriali sarà motivo di accese discussioni sull’eguaglianza del cittadino (sia esso soggetto pubblico che privato) davanti alla legge.

Da una lettura attenta dell’allegato 5 punto 1.1 risulta infatti una specie di "licenza di scarico" che somiglia molto ad una "licenza di uccidere" di Bondiana memoria.

Ciò è vero soprattutto se teniamo conto del fatto che la gran parte dei depuratori di acque reflue urbane sono stati affidati dai comuni a soggetti privati (che operano e fine di lucro) e che oggi si vedono finalmente liberi dall’annoso problema della disinfezione a base di ipoclorito, della presenza di eccessi di azoto e fosforo, tensioattivi etc. nello scarico e quindi liberi di organizzare e gestire il servizio nel modo più conveniente possibile.

Per questo tipo di impianti inoltre i controlli debbono essere eseguiti su campioni medi di 24 ore (che se non adeguatamente conservati possono portare riduzioni significative delle concentrazioni di COD e BOD5).

Dulcis in fundo per gli unici parametri da rispettare è previsto, in apposita tabella, una tolleranza del limite (per il COD, BOD5 e solidi sospesi) rispettivamente del 100 %, e del 150 %.

 

Le sanzioni

Le sanzioni penali ed amministrative previste dal nuovo T.U. sulle acque sono contenute nel Titolo V (Artt. 54 - 61); in tutto 8 articoli che vanno a "sostituire" ben 16 articoli contenuti nei seguenti provvedimenti (tutti ovviamente abrogati dal nuovo T.U):

  • Legge n° 319/76 (artt. 21, 22, 23, 23 bis, 24 e 24 bis),
  • D. Lgs n° 130/92 (artt. 12 e 14),
  • D.Lgs n° 131/92 (art. 7),
  • D. Lgs n° 132/92 (artt. 18 e 19),
  • D Lgs n° 133/92 (artt. 13, 14 e 18),
  • D. L. n° 552/96 (art. 9 bis, comma 6)

Dei complessivi 8 articoli dedicati alle sanzioni esamineremo quelli che contengono le disposizioni più rilevanti da un punto di vista sostanziale.

In particolare l’art. 54 e il 59 da un lato individua i comportamenti illeciti sanzionati dal T.U (penali e amministrativi) mentre gli artt. 58, 60 e 61 disciplinano la tematica della bonifica e del risarcimento del danno arrecato all'ambiente a seguito di eventi di inquinamento (o di pericolo di inquinamento).

Artt. 54 e 59

Il commento agli artt. 54 e 59 è riportato nella tabella allegata nella quale sono descritti i possibili reati e la relativa entità della pena.

L'ordine scelto per l'esposizione delle varie fattispecie è quello riportato nell'art. 59 (Sanzioni penali), in quanto è in tale articolo che si rintracciano la maggior parte delle violazioni in materia di scarichi di acque reflue industriali.

Osservazioni di carattere generale sul nuovo apparato sanzionatorio

Le sanzioni previste dall'articolo 59 per le violazioni inerenti gli scarichi industriali non si discostano molto da quelle previgenti quanto a entità delle pene.

Ciò, peraltro, non deve trarre in inganno facendo supporre che il nuovo sistema sanzionatorio sia, nel suo complesso, equivalente a quello precedente.

Il nuovo sistema sanzionatorio è, in realtà, estremamente più severo in quanto prevede che :

  1. alcuni reati (che in precedenza erano puniti "a pena alternativa" dell’arresto o ammenda) sono ora puniti "a pena congiunta" (arresto e ammenda o a sola pena detentiva (solo arresto); vedi, in particolare, artt. 59 comma 3 e 59 comma 5;
  2. viene espressamente prevista la punibilità della non meglio specificata "immissione occasionale" vedi, in particolare art. 59 comma 5 e art. 54 comma 1;
  3. viene apparentemente ribaltata l'impostazione data dall'art. 17 del D.Lgs. 22/97 (Ronchi) alla problematica delle bonifiche vedi artt. 58, 60, e 61, in relazione a quanto evidenziato al punto 1.

Con riguardo al primo punto va infatti ricordato che punire un reato con una pena congiunta significa non poter ammettere il soggetto responsabile alla procedura di "oblazione" prevista dall'art. 162 bis del c.p. secondo la quale "Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa o dell’arresto o dell’ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda prevista dalla legge…." e quindi significa non consentire l'estinzione del reato.

Con riguardo al secondo punto va notato che il sancire per legge la punibilità di un superamento dei limiti di accettabilità derivante oltre che da uno "scarico" (temine ben definito dal T.U.) anche da una "immissione occasionale" (assolutamente non definita dal T.U.) rischia di portare ad un ampliamento assolutamente discrezionale dei casi di applicabilità della sanzione. 

CONCLUSIONI

Il D.Lgs 152/99 porta con se una grande quantità di lavoro per le imprese pubbliche e private ed inoltre rappresenta per i giovani una buona opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

Non è questa la sede adatta per esprimere una nota di disappunto considerando che in un paese che soffre di disoccupazione cronica queste direttive comunitarie potevano essere recepite già 8 anni fa !

L'opportunità di lavoro deriverà soprattutto dalla caratterizzazione di tutti i corpi idrici superficiali (torrenti, fiumi, laghi) e; in particolare di quelli sotterranei (per l'Italia vero e proprio universo inesplorato e per il quale il D.Lgs. 152/99 stabilisce 24 mesi di monitoraggio iniziale e 5 anni di monitoraggio a regime).

L'augurio che posso fare come operatore ai giovani, alle aziende ed agli enti locali e che ognuno faccia la propria parte con diligenza e professionalità nell'interesse comune di uno sviluppo economico e sociale solido e duraturo nel tempo e ricordando sempre che il futuro lo costruiamo tutti quanti noi, ogni giorno, con le nostre piccole, semplici, azioni.

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