<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("1")%> Circolare sul DM 20 agosto 1999 - Bonifica dei suoli inquinati
AMIANTO
D.M. 20 AGOSTO 1999
MATERIALE SOSTITUTIVO DELL’AMIANTO
INDICAZIONI e COMMENTI

 

D.M. 20 agosto 1999 "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5 comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n° 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Sul numero 249 della Gazzetta Ufficiale del 22/10/1999 č stato pubblicato il decreto legislativo riportato in oggetto, recante modifiche ed integrazioni alla legge n° 257/92.

L'occasione č opportuna per chiarire alcuni aspetti relativi alla eliminazione dell'amianto.

Le lastre in eternit sono costituite da un impasto di cemento e amianto (generalmente del tipo crisotilo) in concentrazione di circa il 15%.

Le lastre in eternit possono rilasciare fibre di amianto se abrasi, segati, perforati o spazzolati, oppure se deteriorati.

Il problema dell' amianto č quindi legato al rilascio delle fibre, infatti, soltanto fibre con certe dimensioni possono provocare il tumore ai polmoni.

L'art. 3 della legge n° 257/1992 prevede infatti che la valutazione prevista dall' art. 22 del D.Lgs. n° 277/1991 (determinazione analitica delle fibre di amianto aerodisperse) venga effettuata nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unitā produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivitā di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate.

La sola presenza nell'unitā produttiva delle lastre in eternit non obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione di cui al D. Lgs. 277/1991.

La legge n° 257/1992 vieta l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto ma non dispone lo smantellamento dei manufatti contenenti amianto.

L'art. 10 della legge n° 257/1992 prevede, tra l'altro, che le regioni censiscano gli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto.

Per questo motivo molte aziende USL stanno provvedendo ad inviare dei questionari al fine di ottemperare a quanto disposto dalle norme vigenti.

Successivamente le aziende USL dovrebbero effettuare l'analisi del rivestimento degli edifici (secondo le modalitā tecniche previste dal DM 6/9/1994) e disporre, ai sensi dell'art. 12 della legge 257/1992, qualora non si possa ricorrere a tecniche di finissaggio, la rimozione dei materiali contenenti amianto.

Il decreto in oggetto (art. 2) oltre a stabilire le modalitā con cui devono essere effettuati i rivestimenti incapsulanti per la bonifica dei manufatti in cemento - amianto, predispone, in tabella 1, un diagramma di flusso al fine di controllare e monitorare lo stato di conservazione dei manufatti in cemento - amianto.

Dallo schema si evince che č necessario definire un programma di controllo e manutenzione periodica (annuale) attraverso ispezioni visive dello stato di conservazione (friabilitā) dei materiali contenenti amianto e determinazione analitiche delle fibre di amianto aerodisperse.

Riassumendo il datore di lavoro (committente) in caso di bonifica o rimozione dei manufatti contenenti amianto deve:

  • appaltare i lavori ad impresa in possesso dei requisiti di legge (imprese iscritte all'Albo Nazionale previsto dall'art. 12 comma 4 della legge n° 257/92. Si sottolinea che il decreto attuativo, che fissa le modalitā ed i criteri di iscrizione, non č stato ancora pubblicato, per cui non esiste alcuna ditta iscritta all'Albo);
  • redigere la notifica preliminare da inviare alla USL competente per territorio ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n° 494/96;
  • richiedere all'impresa esecutrice l'attestazione della conforme esecuzione dei lavori;
  • attuare il programma di controllo e manutenzione.

L'impresa esecutrice dei lavori deve:

  • attuare le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • presentare il piano di lavoro alla USL competente per territorio ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n° 277/91;
  • rilasciare al committente l'attestazione della conforme esecuzione dei lavori.

Le lastre in eternit sono rifiuti speciali non pericolosi identificati dal codice CER 17.01.05.

Invece i materiali isolanti a base di amianto sono rifiuti speciali pericolosi identificati dal codice CER 17.06.01.

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