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Legislazione
D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato sul S.O. n. 38 Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997)
Il testo è stato aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389; le modifiche apportate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426; le modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.
SOMMARIO TITOLO I TITOLO II TITOLO III TITOLO IV TITOLO V ALLEGATO A ALLEGATO B
ALLEGATO C ALLEGATO D ALLEGATO E ALLEGATO F ALLEGATO G ALLEGATO H ALLEGATO I
ALLEGATO C
(previsto dallarticolo 6, comma 1, lettera h)
N.B. Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dellarticolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute delluomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio allambiente
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dellagricoltura o dellecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)