%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("2")%>
Legislazione
D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Pubblicato sul S.O. n. 38 Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997)
Il testo è stato aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 8 novembre 1997, n. 389; le modifiche apportate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426; le modifiche apportate dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.
SOMMARIO TITOLO I TITOLO II
TITOLO III TITOLO IV TITOLO V ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C ALLEGATO D ALLEGATO E ALLEGATO F ALLEGATO G ALLEGATO H ALLEGATO I TITOLO III Gestione di particolari categorie di rifiuti
Art. 44 - Beni durevoli - 1. [ Rif. 1 ] I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente allacquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorita' stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 25.
2. Il Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, e i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4;
b) lindividuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. [ Rif. 12 ]Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dellarticolo 25, comma 2. Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dellambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata allatto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente allacquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente allacquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino lavvenuto restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori daria.
Art. 45 - Rifiuti sanitari - 1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti alloperatore autorizzato al trasporto verso limpianto di smaltimento.
3. [ Rif. 2 ] I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della Regione dintesa con il Ministro della sanità ed il Ministro dellambiente può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni.
4. [ Rif. 3 ] Con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui allarticolo 7, comma 2, lettera f) e definite le norme tecniche per assicurare una corretta gestione degli stessi;
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dellimpianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
Art. 46 -[ Rif. 4 ] Veicoli a motore e rimorchi - 1. [ Rif. 5 ] Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. [ Rif. 6 ]Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. [ Rif. 7 ] I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del Codice civile , sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro del tesoro dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione.
4. [ Rif. 8 ] I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dellautorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché lassunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dellimpegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5. [ Rif. 9 ] Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice deve comunicare l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
6-bis. [ Rif. 10 ] I gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6-ter. [ Rif. 10 ] Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quater. [ Rif. 10 ] Agli stessi obblighi di cui al comma 6-bis e 6-ter sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6-quinquies. [ Rif. 10 ] All'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "la distruzione, la demolizione" sono sostituite dalle parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione.
7. È consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dallarticolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 .
9. Lutilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dellambiente, di concerto con i Ministri dellindustria, del commercio e dellartigianato e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e allindividuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
Art. 47 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti - 1. È istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) [ Rif. 11 ] le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e lassegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio può nei limiti e nei modi determinati dallo statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per lassolvimento degli obblighi medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire lequilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dellambiente e al Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica sullattività complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attività detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
Art. 48 - Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene - 1. [ Rif. 13 ]Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui allarticolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene ;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d) promuove linformazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura leliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro linquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio può ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dellambiente, di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sullimporto netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzione di beni di polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dellambiente di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto di approvazione dello statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.
Note esplicative:
Rif. 1 - L'articolo 44, comma 1 è stato così modificato dall'art. 6 comma 1 del D.lgs. 389/97.Rif. 2 - L'articolo 45, comma 3 è stato così modificato dall'art. 6 comma 2 del D.lgs. 389/97.
Rif. 3 - L'articolo 45, comma 4, lettera b) è stato così modificato dall'art. 6 comma 3 del D.lgs. 389/97.
Rif. 4 - La rubrica dell'articolo 46 è stata così così modificata dall'art. 6 comma 4 del D.lgs. 389/97.
Rif. 5 - L'articolo 46, comma 1 è stato così modificato dall'art. 6 comma 5 del D.lgs. 389/97.
Rif. 6 - L'articolo 46, comma 2 è stato così modificato dall'art. 6 comma 6 e 7 del D.lgs. 389/97.
Rif. 7 - L'articolo 46, comma 3 è stato così modificato dall'art. 6 comma 8 e 9 del D.lgs. 389/97.
Rif. 8 - All'articolo 46, comma 4 è stato così modificato dall'art. 6 comma 10 del D.lgs. 389/97.
Rif. 9 - L'articolo 46 comma 5 è stato così modificato dall'art. 6 comma 11 del D.lgs. 389/97.
Rif.10 - I commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 6 comma 12 del D.lgs. 389/97.
Rif. 11 - L'articolo 47, comma 5 è stato così modificato dall'art. 6 comma 13 del D.lgs. 389/97.
Rif. 12 - L'articolo 44 comma 3 è stato così modificato dal comma 15 dell'art. 1 della Legge 426/98.
Rif. 13 - Il comma 1 dell'articolo 48 è stato così modificato dal comma 22 dell'art. 1 della Legge 426/98.