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Legislazione
DECRETO 3 settembre 1998, n. 370 - Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. ( G.U. n. 250 del 26.10.98)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLA SANITÀ, DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il regolamento CEE n. 259/93 dei Consiglio del 1° febbraio 1993 per la disciplina delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
Visto il regolamento CE n. 120/97 del Consiglio dei 20 gennaio 1997, che ha modificato il regolamento CEE n. 259/93;
Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93 tutte le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento medesimo sono soggette al deposito di una garanzia finanziaria che copra le spese di trasporto nonché le spese di smaltimento o di recupero;
Tenuto conto che la predetta garanzia copre anche i casi di cui agli articoli 25 e 26 del predetto regolamento CEE n. 259/93;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/64/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»;
Visto, in particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dei 12 gennaio 1998;
Vista la comunicazione al Presidente dei Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 dei 21 luglio 1998, n. prot. UL/98/13944.
A D 0 T T A
il seguente regolamento:
Art. 1 - Garanzie - 1. Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni sono garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio dei ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348.
2. La fidejussione di cui al comma 1 è prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattuali e per gli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3, e garantisce le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento n. CEE 259193, nonché le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, sostenute dalle autorità competenti di spedizione o di destinazione e dallo Stato ai sensi dei regolamento medesimo.
3. Ciascun trasporto è corredato dall'apposito bollettino di accompagnamento in originale oppure, nel caso in cui la notifica sia relativa a più trasporti, dalla copia del bollettino medesimo timbrato e firmato in originale dall'autorità competente di spedizione.
4. Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti importati in Italia è trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite dell'autorità competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/193.
5. La regione o provincia autonoma di partenza dei trasporto dei rifiuti, in qualità di autorità competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi dei comma 2 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli allegati 1, 2, e 3, e svolge le relative attività di sorveglianza.
6. Le garanzie finanziarie già presentate in conformità delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dei presente decreto continuano ad essere istruite, accettate e liberate secondo le disposizioni medesime. Ai predetti fini si intendono già presentate le garanzie fidejussorie la cui data di spedizione, risultante dal timbro postale, o di consegna, risultante dal numero di protocollo in entrata, sia anteriore alla data di entrata in vigore dei presente decreto.
Art. 2 - Importazione di rifiuti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - 1. Il trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati dallo Stato della Città dei Vaticano e dalla Repubblica di San Marino al territorio nazionale può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, direttamente dalle rispettive autorità competenti ovvero da imprese iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 30 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 3 - Condizioni e limiti - 1. Le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;
b) i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
e) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti;
d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati.
2. Le spese amministrative di cui all'allegato 4, poste a carico del notificatore ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del regolamento CEE n. 259/93, sono versate alle autorità di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione dei trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea.
4. I trasporti di rifiuti effettuati sul territorio nazionale che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 devono essere coperti da idonea garanzia fidejussoria ai sensi della normativa nazionale vigente.
Art. 4 - Abrogazioni - 1. Dalla data di entrata in vigore dei presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 26 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1989, e il decreto ministeriale 28 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 3 luglio 1989 nonché il decreto dei Ministro dell'ambiente n. 457 del 22 ottobre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 dei 31 ottobre 1988 nonché le altre disposizioni incompatibili con il presente decreto.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 settembre 1998
Il Ministro dell'ambiente ( Ronchi)
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ( Bersani)
Il Minstro della sanità ( Bindi)
Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazioni economica ( Ciampi)
Il Ministro dei trasporti e della navigazione ( Burlando)
ALLEGATO 1 ( art. 1, comma 2)
Fidejussione assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti.
ALLEGATO 1 ( art. 1, comma 2)
Fidejussione bancaria a garanzia degli obblighi derivanti dalla spedizione transfrontaliera dei rifiuti.
ALLEGATO 3 ( art. 1, comma 2)
Importi minimi di garanzia fidejussoria da prestare a favore dello Stato italiano per esportazione di rifiuti.