Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 28-09-1999
(Supplemento Ordinario n. 177)
DECRETO LEGISLATIVO 17
agosto 1999, n. 334.
- Attuazione della direttiva
98/62/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose.
-
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
- Vista la direttiva 98/62/CE. del Consiglio, del 9
dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17,
maggio 1988, n. 175, e successive modifiche;
- Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137;
- Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1999;
- Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
- Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della sanità, dell'interno, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali;
- emana il seguente decreto legislativo:
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- CAPO 1
- PRINCIPI GENERALI
-
- Art. 1 (Finalità)
-
- 1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate
a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose
e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
- 2. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo
le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative nome di attuazione.
- 3. Le disposizioni del presente decreto recanti
obblighi o adempimenti a carico dei gestori nei confronti delle regioni o
degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di
Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente;
quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si
intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture provinciali
competenti secondo il rispettivo ordinamento.
- Art. 2 (Ambito di applicazione)
- 1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti
in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a
quelle indicate nell'allegato I.
- Ai fini del presente decreto si intende per
"presenza di sostanze pericolose" la presenza di queste, reale o
prevista, nello stabilimento, ovvero quale che si reputa possano essere
generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in
quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
- 3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra
quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 5.
- 4. Salvo che sia diversamente stabilito rimangono
ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti:
- a) decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri
1 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989,
limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
- b) decreto dei Ministri dell'ambiente del 20 maggio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio1991
- limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;
- c) decreto dei ministri dellambiente e della sanità
23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio
1994
- d) i criteri di cui allallegato del decreto del
Ministro dellambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 3 luglio1996;
- e) decreto dei Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 dei 4
luglio 1996;
- f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996;
- g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18
del 23 gennaio 1998-
- h)decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998;
- i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998;
- l) decreto dei Ministro dell'ambiente 20 ottobre
1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262
del 9 novembre 1998.
- 5. Le disposizioni di cui al presente decreto non
pregiudicano lapplicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
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- Art. 3
- (Definizioni)
- Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al
controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose
all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività
comuni o connesse;
- b) "impianto", un'unità tecnica all'interno
di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o
depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiatura, le
strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni
ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i
moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari
per il funzionamento dell'impianto;
- c) "deposito", la presenza di una certa
quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per
custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
- d) "gestore", la persona fisica o giuridica
che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto;
- e) "sostanze pericolose", le sostanze,
miscele o preparati elencati nellallegato 1, parte 1, o rispondenti ai
criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie
prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi
quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;
- f) "incidente rilevante", un evento quale
un'emissione, un incendio o unesplosione di grande entità, dovuto a
sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno
stabilimento di cui all'articolo 2, colonna 1,e che dia luogo ad un pericolo
grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente,
all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più
sostanze pericolose;
- g) "pericolo", la proprietà intrinseca di
una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno
stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente;
- h) "rischio", la probabilità che un
determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze
specifiche.
-
-
- Art. 4
- Esclusioni
-
- 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
- a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi
militari;
- b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
- c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito
temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via
aerea;
- d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta,
comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui
all'articolo 2, comma 1;
- e) l'attività delle industrie estrattili di cui al
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, consistente nella prospezione
ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante perforazione;
- f) le discariche di rifiuti;
- g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia,
nonché le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla
riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei
treni condotte negli scali di smistamento ferroviario ad eccezione degli
scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2;
- h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati
secondo le tipologie di cui all'allegato I dei decreto del Ministro
dell'ambiente 20 ottobre 1998,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del
7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le attività ivi
menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i
termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20
ottobre 1998.
- 2 Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella
disciplina del presente decreto:
- a) quando volgono attività di carico, scarico o
travaso di sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a
quelle indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa
o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una
massa massima di 400 chilogrammi;
- b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate,
una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di
trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose
presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
- Nei porti industriali e petroliferi si applica la
normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla
peculiarità delle attività portuali, definiti in un regolamento
interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente,
quello dei trasporti e della navigazione e quello della sanità, entro
novanta giorni dalla data di entrata in yigore del presente decreto. Il
regolamento dovrà garantire Livelli di sicurezza equivalenti a quelli
stabiliti, in particolare specificando le modalità del rapporto di
sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti
industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi
industriali e di sicurezza.
-
- CAPO II
- ADEMPIMENTI DEL GESTORE DEGLI STABILIMENTI A
RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
-
- Art. 5
- Obblighi generali del gestore
-
- 1. Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure
idonee a prevenire gli incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e
per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle
normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela
della popolazione e dell'ambiente.
- 2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui
allallegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità
inferiori a quelle indicate nellallegato I oltre a quanto previsto al
comma 1, è altresì tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di
incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di
cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche
ed integrazioni; all'adozione delle appropriata misure di sicurezza e
all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento
di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del Ministro
dellambiente 16 marzo 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del
30 marzo 1998.
- 3. Il gestore egli stabilimenti industriali di cui
all'allegato A in cui sono presenti sostanze in quantità superiori ai
valori di soglia di cui al punto 3 dell'allegato B e, per le sostanze e
categorie elencate nell'allegato I, in quantità inferiori ai valori di
soglia ivi riportati, deve:
- a) presentare una relazione, redatta, fino all'adozione
del decreto previsto all'articolo 8, comma 4, secondo i principi stabiliti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989,
pubblicato nella Gazzetta Uffìciale n.93 del 21 aprile 1989, contenente le
informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose
presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione
di misure di sicurezza appropriata, all'informazione, formazione,
addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, così come
previsto dal citato decreto ministeriale 16 marzo 1998, nonché la scheda di
informazione di cui all'allegato V. La relazione e la scheda sono presentate
alla regione territorialmente competente e al prefetto entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e aggiornate ogni cinque
anni;
- b) predisporre il piano di emergenza interno con le
modalità e i contenuti minimi previsti dall'articolo 11.
-
- Art. 6
- (Notifica)
-
- 1 .Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2,
comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a
trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al
comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del
Corpo nazionale dei Vigili dei fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, integrato ai sensi
dell'articolo 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una notifica entro i
seguenti termini:
- a) centottanta giorni prima dell'inizio della
costruzione, per gli stabilimenti nuovi;
- b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.
- 2. La notifica, sottoscritta nelle forme
dell'autocertificazione con le modalità e gli affetti della legge 4 gennaio
1968, n.. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti
informazioni:
- a) il nome o la ragione sociale del gestore e
l'indirizzo completo dello stabilimento;
- b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo
completo;
- c) il nome o la funzione della persona responsabile
dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
- d) le notizie che consentano di individuare le sostanze
pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la
loro forma fisica;
- e) l'attività, in corso o prevista, dellimpianto o
del deposito
- f) l'ambiente immediatamente circostante lo
stabilimento e, in articolare, gli elementi che potrebbero causare un
incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
- 3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di
modifiche allallegato I, parte 1, o per effetto di modifiche tecniche
disposte con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di
mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo
di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche
ovvero dal recepimento delle relative disposizioni comunitarie.
- 4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del
deposito ovvero, in caso di aumento significativo della quantità e di
modifica significativo della natura o dello stato fisico delle sostanze
pericolose presenti, il gestore informa immediatamente il Ministero
dell'ambiente, la regione, la provincia, il Comitato, il comune, il prefetto
e il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio.
- 5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al
comma 2, invia al Ministero dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al
prefetto competenti per territorio le informazioni di cui all'allegato V.
- 6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2,
comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di
sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti
comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del
Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del
settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, e norme
tecniche internazionali.
-
- Art. 7
- (Politica di prevenzione dagli incidenti
rilevanti)
-
- 1. Al fine., di promuovere, costanti miglioramenti
della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e
dell'ambiente con i- mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il
gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un
documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del
sistema di gestione della sicurezza.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione
della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di
cui al decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche, secondo
quanto previsto dall'allegato III.
- 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'interno della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista
dall'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida
per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza secondo le
indicazioni dell'allegato III alle quali il Gestore degli stabilimenti di
cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine previsto per il primo
riesame, successivo allemanazione del predetto decreto, del documento di
cui al comma 1.
- 4. Il documento di cui al comma 1 deve essere
depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base
delle linee guida definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a
disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e 25.
- 5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto
stabilito dal comma 2 contestualmente all'inizio dell'attività.
-
- Art. 8
- (Rapporto di sicurezza)
-
- Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze
pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato
I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di
sicurezza.
- 2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento
previsto all'articolo 7, comma 1 è parte integrante, deve evidenziare che:
- a) è stato adottato il sistema di gestione della
sicurezza;
- b) i pericoli di incidente rilevante sono stati
individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per
limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
- c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la
manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura,
connessi con il Funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con
i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri
e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6., anche
le misure complementari ivi previste;
- d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e
sono stati forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 gli
elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di
prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
- 3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le
informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito
all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti
attorno agli stabilimenti già esistenti.
- 4. Con uno o più decreti dei Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del
commercio e dellartigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono
definiti, secondo le indicazioni dellallegato Il e tenuto conto di quanto
già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo
1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di
cui sicurezza nonché della relazione prevista all'articolo 5, comma 3, i
criteri per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi
di incidenti, nonché i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino
allemanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui ai decreti Ministeriali emanati ai sensi dell'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche.
- 5. Al fine di semplificare le procedure e purché
ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di
sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme
di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per
costituire il rapporto di sicurezza.
- 6 Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità
competente preposta alla valutazione dello stesso così come previsto
all'articolo 21, entro i seguenti termini:
- a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio
dell'attività;
- b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) per gli stabilimenti preesistenti, noti soggetti
alle disposizioni del citato, decreto del Presidente della Repubblica n. 175
del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
- d) in occasione del riesame periodico di cui il comma
7, lettere a) e b).
- 7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame
biennale di cui all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di
sicurezza:
- a) almeno ogni cinque anni;
- b) nei casi previsti dallarticolo 10;
- c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del
Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione della regione
interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in considerazione delle
nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi
degli incidenti, o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi
sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli o a
seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati previste
all'articolo 15, comma 2.
- 8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle
autorità di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui
al comma 7 comporti o meno una modifica dello stesso.
- 9. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui
all'articolo 22, comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di
sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla regione-
territorialmente competente ai fini dell'accessibilità al pubblico.
- 10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore
comprova che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una
qualsiasi parte nello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da
non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformità ai criteri di sui all'allegato VII, la limitazione delle
informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla prevenzione
dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro
conseguenze per luomo e per l'ambiente, dandone comunicazione alle
autorità destinatarie dei Rapporto di sicurezza.
- 11. Il Ministero dellambiente trasmette alla
Commissione europea lelenco degli stabilimemti di cui al comma 10 e le
motivazioni della limitazione delle informazioni.
-
- Art. 9.
- (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza)
- 1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti
di cui all'articolo 8, comma 1, prima di dare inizio alla costruzione degli
impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione
vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 21,
comma 3; a tal fine, fa pervenire all'autorità di cui all'articolo 21,
comma 1, un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non
può essere rilasciata in mancanza dei nulla osta di fattibilità.
- 2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore, al
fine di ottenere il parere tecnico conclusivo presenta ,all'autorità di cui
all'articolo 21, comma 1, il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente
quello preliminare.
- 3. Decoroso inutilmente il termine previsto
allarticolo 21 comma 3, il gestore può presentare allautorità di cui
allarticolo 21, comma 1, una perizia giurata che attesti:
-
- La veridicità e la completezza delle informazioni;
-
- La conformità delle misure di sicurezza previste
alle prescrizioni generali stabilite dal decreto di cui allarticolo
8, comma 4.
- 4. Trascorsi due mesi dalla presentazione della perizia
giurata di cui al comma 3, senza che lautorità di cui allarticolo 21,
comma 1, si sia pronunciata o abbia richiesto chiarimenti o documentazione
integrativa, il gestore può dare inizio allattività.
-
- Art. 10
- (Modifiche di uno stabilimento)
1. Con decreto dei Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono individuate le modifiche di impianti e di
depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze
pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di
rischio.
2. Il gestore deve, secondo le procedure e i termini
fissati nel decreto di cui al comma 1:
a) riesaminare e, se necessario, ,modificare la politica
di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione nonché le
procedure di cui i agli articoli 6 e 8 e trasmettere alle autorità competenti
tutte le informazioni utili;
b) riesaminare e, se necessario, modificare il rapporto
di sicurezza e trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni
utili prima di procedere alle modifiche, secondo le procedure previste
dallarticolo 9, per i nuovi stabilimenti;
c) comunicare la modifica all'autorità competente in
materia di Valutazione di impatto ambientale, che si deve pronunciare entro un
mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per
tale valutazione.
Art. 11
(Piano di emergenza interno)
Per tutti gli stabilimenti soggetti alle
disposizioni dell'articolo 8 il gestore è tenuto a predisporre, previa
consultazione del personale che lavora nello stabilimento, il piano di
emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare
l'attività;
b)per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al
decreto del Presidente della Repubblica n. 175 dei 1988, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti già
assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 dei 1988 entro tre mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei presente decreto
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le
informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzare gli effetti e limitare i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le
cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere
l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
-
- informare adeguatamente i lavoratori e le autorità
locali competenti;
-
- provvedere al ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
- 3. Il piano di emergenza interno deve essere
riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal
gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento,
ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La
revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e
nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in
merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
- 4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla
provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni
utili per l'elaborazione dei piano di emergenza di cui all'articolo 20
secondo la rispettiva competenza.
- 5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge del 23 agosto
1989, n. 400, a disciplinare le forme dì consultazione, di cui ai commi 1 e
3, dei personale che lavora nello stabilimento.
-
-
- Art. 12
- (Effetto domino)
- 1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero dell'ambiente,
sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle informazioni
ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8:
- a) individua gli stabilimenti tra quelli di cui
all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la possibilità o le
conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa dei
luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle
sostanze pericolose presenti in essi;
- b) accerta che avvenga lo scambio, fra i gestori, delle
informazioni necessarie per consentire di riesaminare, ed eventualmente
modificare, in considerazione della natura e dell'entità dei pericolo
globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di, gestione della
sicurezza, i rapporti di sicurezza ed i piani di emergenza interni e la
diffusione delle informazioni alla popolazione.
- 2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1
devono trasmettere al prefetto e alla provincia entro quattro mesi
dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie
per gli adempimenti di competenza di cui allarticolo 20.
-
- Art. 13
- (Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti)
- 1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,, il Ministero dell'ambiente,
sentita la regione interessata e il Comitato:
- a) individua le aree ad elevata concentrazione di
stabilimenti sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2
e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2;
- b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti
soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, presenti nell'area,
avvalendosi del Comitato;
- 1) lo scambio delle informazioni necessarie per
accertare la natura e l'entità dei pericolo globale di incidenti rilevanti
ed acquisisce e finisce ai gestori stessi ogni altra informazione utile ai
fini della valutazione dei rischi dell'area, compresi studi di sicurezza
agli altri stabilimenti esistenti nell'area in cui sono presenti sostanze
pericolose;
- 2) la predisposizione, da parte dei gestori degli
stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, anche
mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area,
aggiornato nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6;
- c) predispone nelle aree di cui alla lettera a), anche
sulla base delle indicazioni contenute nello studio di sicurezza integrato
di cui al comma 1, lettera b) numero 2) un piano di intervento nel quale
sono indicate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di
rischio.
- 2. Con uno o più decreti dei Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato - regioni,
sono stabiliti:
- a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione
delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi nelle quali
il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
- b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i
gestori e per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza
integrato;
- c) le procedure per la diffusione delle informazioni
alla popolazione;
- d) le linee guida per la predisposizione dei piani
d'intervento di cui al comma 1, lettera c).
-
- Art. 14
- (Controllo dell'urbanizzazione)
- 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei
presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri
dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con la Conferenza Stato - regioni, stabilisce, per le
zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che
rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi
di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla
destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di
mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché
degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le
conseguenze, per:
-
- insediamenti di stabilimenti nuovi;
-
- modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo
10, comma 1;
-
- nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli
stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazioni, luoghi
frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora lubicazione o
linsediamento o linfrastuttura possono aggravare il rischio o le
conseguenze di un incidente rilevante.
- 2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1,
allemanazione del decreto provvede, entro i successivi tre mesi il
Presidente del Consiglio dei ministri.
- 3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al
comma 1 o di quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove
necessario, le ,varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale
e agli strumenti urbanistici. La variante è approvata in base alle
procedure individuate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447. Trascorso il termine di cui sopra senza
che sia stata adottata la variante, la concessione o l'autorizzazione per
gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate
qualora il progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dai
decreti di cui al comma 1 o al comma 2 , previo parere tecnico dell'autorità
competente di cui all'articolo 21, comma 1, sui rischi connessi alla
presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su
criteri generali.
- 4. Decorsi i termini di cui ai commi, 1 e 2 senza che
siano stati adottati i provvedimenti ivi previsti, la concessione o
l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
sono rilasciate, previa valutazione favorevole dell'autorità competente di
cui all'articolo 21, comma 1, in ordine alla compatibilità della
localizzazione degli interventi con le esigenze di sicurezza.
- 5. Sono fatte salve le concessioni edilizie già
rilasciate alla data di entrata in vigore dei presente decreto.
- 6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a
zone frequentate dal pubblico, zone residenziali e zone di particolare
interesse naturale il gestore deve, altresì, adottare misure tecniche
complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente,
utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il Comune invita il
gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorità
competente di cui allarticolo 21, coma 1, le misure che intende adottare;
tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità nellambito
dellistruttoria di cui allarticolo 21.
-
- CAPO III
- COMPETENZE
-
- Art. 15
- (Funzioni dei Ministero dell'ambiente,),
- 1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, sono
stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di
incidenti rilevanti, le modalità con e quali il gestore deve procedere
all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriata misure di
sicurezza, per la prevenzione, all'addestramento e all'equipaggiamento di
coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di
sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche
in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per
l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono
avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione
di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai
decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.
- 2. Con decreto del Ministro dellambiente, previa
comunicazione al Ministero della sanità, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e al Ministero dell'interno, si provvede al
recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai
sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; il decreto è
emanato di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni qualvolta la nuova
direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.
- 3. Il Ministero dell'ambiente:
- a) comunica agli Stati membri relativamente agli
stabilimenti di cui all'articolo 8 vicini al loro territorio nei quali possa
verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le
informazioni utili perché lo Stato membro possa applicare tutte le misure
connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione;
- b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli
incidenti rilevanti verificatasi sul territorio nazioanle e che rispondano
ai criteri riportati nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena
disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte II;
- c) presenta alla Commissione europea una relazione
triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del
Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la
nazionalizzazione delle reazioni relative all'attuazione di talune direttive
concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui
agli articoli 6 e 8.
- 4. Il Ministero dell'ambiente predispone e aggiorna,
nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente
avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti
e la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei
sistemi di gestione della sicurezza.
- 5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento dei
compiti previsti dal presente decreto, può avvalersi anche della segretaria
tecnica già ivi istituita presso il Servizio inquinamento atmosferico e
acustico e per le industrie a rischio.
- 6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione
delle norme tecniche di attuazione previste dal presente decreto, può
convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, una
conferenza di servizi con la partecipazione, ai fini esclusivamente
consultivi di un rappresentante per ciascuno degli organi tecnici previsti
all'articolo 17, di due rappresentanti delle associazioni degli industriali
nominati dal Ministro dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, di
un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e di un rappresentante delle associazioni ambientali di
interesse nazionale riconosciute tali ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349.
- Art. 16
- (Funzioni dindirizzo)
- Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, dei commercio e
dell'artigianato sono adottati atti di indirizzo e coordinamento ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di stabilire
criteri uniformi:
- a) per l'individuazione dell'effetto domino di cui
all'articolo 12;
- b)per l'individuazione delle aree ad elevata
concentrazione di cui all'articolo 13;
- c) relativi alle misure di controllo di cui
all'articolo 25;
- d) diretti all semplificazione e allo snellimento dei
procedimenti per l'elaborazione dei procedimenti discendenti
dall'istruttoria tecnica di cui all'articolo 21.
-
- Art. 17
- (Organi tecnici)
- 1. Ai Fini dell'applicazione del presente decreto i
ministeri competenti si avvolgono, in relazione alle specifiche competenze,
dell'ANPA, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza dei
lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dei Corpo
nazionale dei Vigili dei fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie
disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere anche
programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.
- 2. L'ISPESL armonizza il procedimento di omologazione
degli impianti, ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 597, in cui sono
presenti le sostanze, dell'allegato I, parte I e II, con le norme tecniche
del presente decreto in materia di sicurezza.
-
- Art. 18
- (Competenze della Regione)
- 1. La regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'esercizio delle competenze
amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la regione:
- a) individua le autorità competenti titolari delle
funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria
tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la
semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di
valutazione di impatto ambientale;
- b) definisce le modalità per il coordinamento dei
soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni
dellARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui allarticolo
20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e
degli altri organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonché, nel
rispetto di quanto previsto allarticolo 25, le modalità per
lesercizio della vigilanza e del controllo;
- c) definisce le procedure per l'adozione degli
interventi di salvaguardia dellambiente e del territorio in relazione
alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
- Art. 19
- (Composizione e funzionamento del Comitato tecnico
regionale o interregionale)
- 1. Fino allemanazione da parte delle regioni della
disciplina di cui allarticolo 18, il comitato tecnico regionale, di cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n.577, provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione dei rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e a
formulare le relative conclusioni con le modalità previste all'articolo 21.
- 2. Ai Fini dell'espletamento dei compiti previsti dal
comma I il Comitato è integrato, nei limiti delle risorse finanziarie
previste dalla legislazione dal comandante provinciale dei vigili del fuoco
competente per territorio, ove non sia già competente, nonché dai soggetti
dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente
- a) due rappresentatnti dellAgenzia regionale per la
protezione dell'Ambiente territorialmente competente, ove costituita;
- b) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL
territorialmente competente;
-
- un rappresentante della regione territorialmente
competente;
-
- un rappresentante della provincia territorialmente
competente;
-
- un rappresentante del comune territorialmente
competente.
- 3. Per ogni componente titolare è nominato un
supplente.
- 4. Il Comitato è costituito, validamente con la
presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- 5. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico
scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti
-
-
- CAPO IV
- PROCEDURE
-
- Art. 20
- (Piano di emergenza esterno)
- 1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine
di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla
scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e
12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida
previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle
disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone
il piano di sicurezza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione
il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente, ai sindaci, alla regione
e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell'interno ed al
Dipartimento della Protezione civile. Nella comunicazione al Ministero
dell'ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui
all'articolo 15, comma 3, lettera a).
- 2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato
tenendo conto almeno delle indicazioni di cui allallegato IV, punto 2, ed
essere elaborati allo scopo di:
- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da
minimizzare gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per
i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere
l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità
locali competenti;
- d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al
ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
- 3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato,
sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato nei limiti delle
risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad intervalli
appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere
conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di
emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle
misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; dalla revisione del piano
viene data comunicazione al Ministero dellambiente
- 4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce,
d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalità di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione dei piano di
emergenza esterna, provvisorio definitivo, e per la relativa informazione
alla popolazione. Inoltre, ferme restando le attribuzioni delle
amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite
dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica
che l'attivazione dei piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei
soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento
incontrollato di natura tale che si possa ragionevolmente prevedere che
provochi un incidente rilevante.
- 5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui
all'articolo 13, il prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali
interessati, redime anche il piano di emergenza esterno dell'area.
interessata; fino all'emanazione del nuovo pianbo di emergenza esterno vale
quello già emanato in precedenza.
- 6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare,
con regolamento da adottarsi ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della
legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della
popolazione sui piani di cui al comma 1.
- 7. Le disposizioni del presente articolo restano in
vigore fino all'attivazione dell'articolo 72 dei citato decreto legislativo
n. 112 dei 1998.
-
- Art. 21
- (Procedura per la valutazione dei rapporto di
sicurezza)
- 1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte
delle regioni della specifica disciplina prevista dall'articolo 18, a
svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione dei
rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresì il
provvedimento conclusivo.
- 2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto
il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di
sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di
quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere
comunque superiori ai due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria
- vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le
eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore
per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente
insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.
- 3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche
individuale con il decreto di cui a l'articolo 10, il Comitato avvia
l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di
sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza,
effettuata i sopralluoghi ed eventualmente ritenuti necessari, rilascia il
nullaosta di fattibilità eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame
del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la
sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi
dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le
sospensioni necessarie allacquisizione di informazioni supplementari, non
superiori comunque a due mesi. A seguito dei rilascio dei nullaosta di
fattibilità il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di
sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il
rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro
quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei
necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria
vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali
prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende
adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino
nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni
richieste, viene eventualmente previsto il divieto di inizio di attività.
- 4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2
e 3 vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno,
alla regione, al prefetto, al sindaco, nonché, per l'applicazione della
normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili dei fuoco competente
per territorio.
- 5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a
mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal
presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli
atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e
documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o sopralluoghi
nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può
essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
-
- Art. 22
- (Informazioni sulle misure di sicurezza)
- 1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti
raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto
possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati
richiesti.
- 2. La regione provvede affinché il rapporto di
sicurezza di cui all'articolo 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), siano accessibili alla
popolazione interessata. li gestore può chiedere alla regione di non
diffondere le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di
carattere industriale, commerciale o personale e che si riferiscono alla
pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la regione mette a
disposizione della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di cui
all'articolo 8, comma 10.
- 3. E vietata la diffusione dei dati e delle
informazioni riservate di cui al comma 2, da parte di chiunque ne venga a
conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.
- 4. Il comune ove è localizzato lo stabilimento
soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le
informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5,
eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali
informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle
sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e della scheda informativa di cui all'allegato V.
- 5. Le notizie di cui al comma 4 sono pubblicate ad
intervalli regolari e, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, devono
essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui
all'articolo 21.
-
- 6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da
adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente
sono comunque fornite dal comune alle persone che possono essere coinvolte
in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti
soggetti al presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre
anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che intervenga
una modifica in conformità all'articolo 10. Esse devono essere
permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di
ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, in nessun caso,
essere superiore a cinque anni.
-
- Art. 23
- (Consultazione della popolazione)
- 1. La popolazione interessata deve essere messa in
grado di esprimere il proprio parere nei casi di:
- a) elaborazione dei progetti, relativi a nuovi
stabilimenti di cui all'articolo 9;
- b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali
modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione dei
territorio prevista dal presente decreto;
- c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture
attorno agli stabilimenti esistenti.
- 2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito
dei procedimento di formazione dello strumento urbanistico, o del
procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalità stabilite
dalle regioni dal Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze,
che possono provvedere la possibilità di utilizzare la conferenza di
servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle
imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la
necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi
stabilimenti, alla decolizzazione di impianti nonché alla urbanizzazione
dei territorio.
-
- Art. 24
- (Accadimento di incidente rilevante)
- 1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore
è tenuto a:
- a) adattare le misure previste dal piano di emergenza
di cui all'articolo 11;
- b)informare il prefetto, il sindaco, il comando
provinciale dei Vigili de fuoco il presidente della giunta regionale e il
presidente dell'amministrazione provinciale comunicando, non appena ne venga
a conoscenza:
- 1) le circostanze dell'incidente;
- 2) le sostanze pericolose presenti;
- 3) i dati disponibili per valutare le conseguenze
dell'incidente per luomo e per l'ambiente;
- 4) le misure di emergenza adottate;
- 5) le informazioni sulle misure previste per limitare
gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed abitare che esso si
riproduca;
- c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da
indagini più approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le
precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
- 2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri
dell'ambiente, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile nonché
i prefetti delle province limitrofe che potrebbero essere interessate dagli
effetti dell'evento e dispone per l'attuazione dei piano di emergenza
esterni; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico
dei gestore, anche in, via di rivalsa, e socio fatte salire le misure
assicurative stipulate.
- 3. Il Ministro dellambiente, non appena possibile,
predispone un sopralluogo ai fini della comunicazione alla Commissione
europea delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b).
-
- Art. 25
- (Misure di controllo)
- 1. Le misure di controllo, effettuate ai fini
dell'applicazione dei presente decreto. sulla base delle disponibilità
finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate
nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21, consistono in verifiche
ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica d prevenzione
degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi
di gestione della sicurezza.
- 2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono
effettuate, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla
legislazione vigente, dalla regione; in attesa dell'attuazione del
procedimento previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 dei
1998, quelle relative agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono disposte
ai sensi del decreto del Ministro dellAmbiente 5 novembre 1997,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.27 dei 3 febbraio 1998.
- 3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dellAmbiente,
di concerto con i Ministri dellinterno, della sanità e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato -
regioni, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del
rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono essere concepite in modo
da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici,
organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
- 4. Il sistema delle misure di controllo di cui al
presente articolo comporta che:
- a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un
programma di controllo con una periodicità stabilita in base a una
valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in
uno specifico stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti
soggetti alla presentazione dei rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8;
- b) dopo ogni controllo deve essere redatta una
relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente;
- c) i risultati dei controlli possono essere valutati in
collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un termine
stabilito dall'autorità di controllo.
- 5. il personale che effettua il controllo può chiedere
al gestore tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare
un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per
stabilire le probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di
un incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di
emergenza esterno
- 6. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 1, il Ministero dell'ambiente può disporre ispezioni negli
stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dei citato decreto 5
novembre 1997, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla
legislazione vigente.
-
- Art. 26
- (Procedure semplificate)
- 1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 dei citato
decreto legislativo n. 112 dei 1998, per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione dei rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 e per quelli
interessati alle modifiche con aggravio dei rischio di incidente rilevante
di cui all'articolo 10, la documentazione tecnica presentata per
l'espletamento della procedura di cui all'articolo 21 viene esaminata dal
Comitato, le cui conclusioni vengono acquisite dal Comando provinciale dei
Vigili dei fuoco competente per territorio ai fini dei rilascio del
certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 17 dei decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
-
- 2. Con decreto del Ministero dellinterno, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le procedure semplificate di prevenzione incendi per
gli stabilimenti di cui al comma 1; fino all'emanazione di tale decreto si
applicano, in quanto compatibili con le procedure di cui al decreto del
Mniistro dell'interno 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 19 maggio 1998.
- Gli atti conclusivi dei procedimenti di Valutazione dei
rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorità di cui allarticolo
21, comma 1, agli organi competenti perché ne tengano conto, in
particolare, nellambito delle procedure relative alle istruttorie
tecniche previste:
-
- dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi regionali in materia di valutazione
di impatto ambientale;
-
- dal regio decreto - legge 2 novembre 1933n n. 1741,
convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
-
- dallarticolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
-
- dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
-
- dallarticolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
-
- dallarticolo 216 del regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265;
-
- dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni ed integrazini;
-
- dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.
-
- CAPO V
- SANZIONI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
-
- Art. 27
- (Sanzioni)
-
1. Il gestore che omette di presentare la notifica
di cui all'articolo 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo
8 o di redigere il documento di cui all'articolo 7 entro i termini previsti,
è punito con l'arresto fino ad un anno.