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BONIFICA SITI INQUINATI |
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ALLEGATO
3 Criteri
generali per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e
ripristino ambientale; per le misure di sicurezza e messa in sicurezza
permanente; criteri per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi
batterici mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento
delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze
inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, materiali
inerti entro i valori di concentrazione limite accettabili indicati
nell'allegato 1 stabiliti per la destinazione d'uso prevista o ai valori di
concentrazione residui accettabili definiti in base alle tecnologie scelte per
il sito e stabiliti mediante una metodologia di Analisi di Rischio condotta per
il sito specifico sulla base dei criteri indicati nell'allegato 4. Le
misure di sicurezza sono attuate per impedire danni, alla salute pubblica o
all'ambiente influenzato dalle caratteristiche del sito, derivanti dai livelli
di concentrazione residui in suolo, sottosuolo e acque sotterranee stabiliti per
gli interventi di bonifica di un sito specifico in base ai risultati
dell'analisi di rischio. Gli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale,
le misure di sicurezza e gli interventi di messa in sicurezza permanente devono
essere condotti secondo i seguenti criteri generali: a)
privilegiare le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e
significativamente la concentrazione nelle diverse matrici ambientali, gli
effetti tossici e la mobilità delle sostanze inquinanti b)
privilegiare le tecniche di bonifica tendenti a trattare e riutilizzare il suolo
nel sito, trattamento in-situ ed on-site del suolo contaminato, con conseguente
riduzione dei rischi derivanti dal trasporto e messa a discarica di terreno
inquinato c)
privilegiare le tecniche di bonifica che permettono il trattamento e il
riutilizzo nel sito anche dei materiali eterogenei o di risulta utilizzati nel
sito come materiali di riempimento d)
prevedere il riutilizzo del suolo e dei materiali eterogenei sottoposti a
trattamenti off-site sia nel sito medesimo che in altri siti che presentino le
caratteristiche ambientali e sanitarie adeguate e)
presentare una dettagliata analisi comparativa delle diverse tecnologie di
bonifica applicabili al sito in esame, in considerazione delle specifiche
caratteristiche dell'area, in termini di efficacia nel raggiungere gli obiettivi
finali, concentrazioni residue, tempi di esecuzione, impatto sull'ambiente
circostante degli interventi; questa analisi deve essere corredata da un'analisi
dei costi delle diverse tecnologie f)
le alternative presentate dovranno permettere di comparare l'efficacia delle
tecnologie anche in considerazione della riduzione della gestione a lungo
termine delle misure di sicurezza, dei relativi controlli e monitoraggi g)
definire i valori delle concentrazioni residue accettabili per il sito in esame
in modo da garantire la protezione della salute pubblica e dell'ambiente
circostante, sia per le condizioni presenti che per scenari di possibile
modificazione delle principali caratteristiche ambientali e territoriali h)
per la messa in sicurezza permanente privilegiare gli interventi che permettono
il trattamento dei rifiuti, per ridurne sia il volume che gli effetti di
tossicità i)
adeguare le misure di sicurezza alle caratteristiche specifiche del sito e
dell'ambiente da questo influenzato j)
provvedere all'immediata classificazione ed eliminazione dei rifiuti o sostanze
pericolose presenti o accumulate sul sito che possono aggravare lo stato di
contaminazione k)
provvedere alla completa registrazione dei dati relativi a rifiuti e fonti di
inquinamento rimossi, definendo ai fini della progettazione degli interventi di
bonifica il volume, la tipologia e la caratteristiche chimico-fisiche, le
sostanze contenute, la precisa localizzazione nel sito, le caratteristiche dello
stoccaggio l)
privilegiare negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l'impiego di
materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero di
rifiuti urbani m)
sottoporre le tecnologie proposte a test di laboratorio o a verifiche con
impianti pilota che permettano di valutarne l'efficacia nelle condizioni
geologiche e ambientali specifiche del sito n)
evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria,
delle acque sotterranee e superficiali, del suolo e sottosuolo, nonché ogni
inconveniente derivante da rumori e odori o)
evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli
interventi p)
salvaguardare le matrici ambientali presenti nel sito e nell'area interessata
dagli effetti dell'inquinamento ed evitare ogni aggiuntivo degrado dell'ambiente
e del paesaggio q)
adeguare gli interventi di ripristino ambientale alla destinazione d'uso e alle
caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesistiche dell'area Criteri
generali per gli interventi in cui si faccia ricorso a batteri, ceppi batterici
mutanti e stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo a)
L'uso di inoculi costituiti da microrganismi geneticamente modificati (MGM)
negli interventi di bonifica biologica di suolo, sottosuolo, acque sotterranee o
superficiali è consentito limitatamente a sistemi di trattamento completamente
chiusi, di seguito indicati come bioreattori. Per bioreattori si intendono
strutture nelle quali è possibile isolare completamente dall'ambiente esterno
le matrici da bonificare, una volta asportate dalla giacitura originaria. In
questo caso, le reazioni biologiche avvengono all'interno di contenitori le cui
vie di ingresso (per l'alimentazione) e di uscita (per il monitoraggio del
processo e lo scarico) devono essere a tenuta, in modo da prevenire il rilascio
di agenti biologici nell'ambiente circostante. b)
Nei casi previsti in a) è consentito l'impiego di soli MGM appartenenti al
Gruppo 1 di cui alla direttiva 90/219/CEE, recepita con il Dlgs 3 marzo 1993,
con emendamenti introdotti dalla Direttiva 94/51 CEE. c)
Il titolare dell'intervento di bonifica che intenda avvalersi di MGM,
limitatamente a quanto specificato al capoverso a) deve inoltrare documentata
richiesta al Ministero dell'ambiente (o ad altra autorità competente da
designarsi), fornendo le informazioni specificate nell'allegato VB della
succitata direttiva. L'impiego di MGM del Gruppo 1 in sistemi chiusi può
avvenire solo previo rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità
competente, la quale è obbligata a pronunciarsi entro 90 giorni dall'inoltro
della richiesta da parte del titolare dell'intervento di bonifica. d)
Una volta terminato il ciclo di trattamento in bioreattore, le matrici, prima di
una eventuale ricollocazione nella giacitura originaria, devono essere
sottoposte a procedure atte a favorire una diffusa ricolonizzazione da parte di
comunità microbiche naturali, in modo da ricondurre il numero dei MGM inoculati
a valori < 103 UFC (unità formanti colonie) per g di suolo o mL di acqua sottoposti a
trattamento di bonifica. e)
Non sono soggetti a limitazioni particolari, anche per gli interventi di
bonifica condotti in sistemi non confinati, gli interventi di amplificazione (bioaugmentation)
delle comunità microbiche degradatrici autoctone alle matrici da sottoporre a
trattamento biologico ovvero l'inoculazione delle stesse con microrganismi o
consorzi microbici naturali, fatta salva la non patogenicità di questi per
l'uomo, gli animali e le piante. Messa
in sicurezza d'emergenza Gli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza hanno carattere di urgenza. Sono
mirati a rimuovere le fonti inquinanti, ad evitare la diffusione dei
contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti,
ad impedire il contatto diretto della popolazione con la contaminazione
presente, ad intercettare e isolare liquidi inquinanti sversati. Gli
interventi di messa in sicurezza d'urgenza non sono sostitutivi degli interventi
di bonifica o degli interventi di messa in sicurezza permanente. Gli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza devono essere attuati
tempestivamente a seguito di incidenti o all'individuazione di una chiara
situazione di pericolo di inquinamento dell'ambiente o di rischio per la salute
umana, per rimuovere o isolare le fonti di contaminazione e attuare azioni
mitigative per prevenire ed eliminare pericoli immediati verso l'uomo e
l'ambiente circostante. Tali interventi, in assenza di dati specifici, vengono
definiti in base ad ipotesi cautelative. Di
seguito vengono riportate alcune tipologie di interventi di messa in sicurezza
d'emergenza: -
rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta
liquidi sversati, pompaggio liquidi inquinanti galleggianti -
installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e
sorveglianza -
installazione di drenaggi di controllo -
costruzione o stabilizzazione di argini -
copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati -
rimozione o svuotamento di bidoni o container, contenenti materiali o sostanze
potenzialmente pericolosi In caso di adozione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza sono
previste attività di monitoraggio e controllo finalizzate a verificare sia il
raggiungimento degli obiettivi previsti che il permanere nel tempo delle
condizioni che assicurano la protezione ambientale e della salute pubblica. Bonifica
e ripristino ambientale; messa in sicurezza permanente La definizione e la realizzazione degli interventi di bonifica/messa in
sicurezza permanente devono essere precedute da un'accurata attività di
caratterizzazione del sito inquinato e dell'area soggetta agli effetti
dell'inquinamento presente nel sito, sulla base di quanto richiesto
nell'allegato 4. La
definizione di un programma di bonifica/messa in sicurezza permanente e
ripristino ambientale di un sito inquinato può venire schematizzata in questo
modo: -
definizione della destinazione d'uso del sito prevista dagli strumenti
urbanistici -
caratterizzazione del sito, dell'ambiente e del territorio influenzati -
definizione degli obiettivi dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza
permanente e ripristino ambientale in relazione alla specifica destinazione
d'uso -
analisi delle possibili tecniche di bonifica/messa in sicurezza permanente
adottabili nel caso in esame -
selezione della tecnica di bonifica ed eventuale definizione delle
concentrazioni residue da raggiungere -
analisi del rischio relativa alle concentrazioni residue proposte -
verifica dell'efficacia della tecnica proposta mediante test di laboratorio o
impianti pilota -
selezione delle misure di sicurezza -
studio della compatibilità ambientale degli interventi -
definizione dei criteri di accettazione dei risultati -
controllo e monitoraggio degli interventi di bonifica/messa in sicurezza
permanente e delle eventuali misure di sicurezza -
definizione delle eventuali limitazioni all'uso e prescrizioni. Gli
interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente devono assicurare per ogni
sito in esame il raggiungimento degli obiettivi previsti con il minor impatto
ambientale e la maggiore efficacia, in termini di concentrazioni residue nelle
matrici ambientali e protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Il
sistema di classificazione generalmente adottato per individuare la tipologia di
intervento definisce: -
interventi in-situ: effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo
inquinato -
interventi on-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo
inquinato, ma con trattamento nell'area del sito stesso -
interventi off-site: con movimentazione e rimozione di materiali e suolo
inquinato fuori dal sito stesso, per avviare i materiali e il suolo negli
impianti di trattamento autorizzati o in discarica Il collaudo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente dovrà
valutare la rispondenza tra il progetto definitivo e la realizzazione in termini
di: raggiungimento dei valori di concentrazioni limite accettabili o dei valori
di concentrazione residui; efficacia di sistemi, tecnologie, strumenti e mezzi
utilizzati per la bonifica/messa in sicurezza permanente, sia durante
l'esecuzione che al termine delle attività di bonifica e ripristino ambientale;
efficacia degli interventi di messa in sicurezza permanente nel contenere la
migrazione dell'inquinamento; efficacia delle misure di sicurezza. Le
azioni di monitoraggio e controllo devono essere effettuate nel corso e al
termine di tutte le fasi previste per la bonifica o la messa in sicurezza
permanente e il ripristino ambientale del sito inquinato per verificare
l'efficacia degli interventi nel raggiungere gli obiettivi prefissati. In
particolare: -
al termine delle azioni di messa in sicurezza d'emergenza -
a seguito della realizzazione delle misure di sicurezza, per verificare che: i
valori di contaminazione nelle matrici ambientali influenzate dal sito
corrispondano ai livelli di concentrazione residui accettati in fase di
progettazione; non siano in atto fenomeni di migrazione dell'inquinamento; sia
tutelata la salute pubblica -
nel corso delle attività di bonifica/messa in sicurezza permanente per
verificare la congruità con i requisiti di progetto -
a seguito del completamento delle attività di bonifica/messa in sicurezza
permanente e ripristino ambientale, per verificare, durante un congruo periodo
di tempo, la efficacia dell'intervento di bonifica e delle misure di sicurezza. Misure
di sicurezza Le misure di sicurezza sono adottate per evitare rischi derivanti
dall'inquinamento residuo all'ambiente influenzato dall'inquinamento e dalle
attività del sito e alla salute pubblica, qualora con gli interventi di
bonifica non siano stati raggiunti i valori di concentrazione limite accettabili
stabiliti nell'allegato 1 o qualora vengano realizzati interventi di messa in
sicurezza permanente. Le
misure di sicurezza sono dirette ad intercettare la migrazione di contaminanti
residui nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali, nei
rifiuti ammassati e ad evitare la diffusione di polveri contaminate e vapori. Questi
interventi comprendono: -
sbarramenti di pozzi, che assicurino un pompaggio adeguato ad intercettare il
flusso di sostanze contaminanti presenti nelle acque sotterranee -
prelievo di acque sotterranee per sottoporle a trattamenti di disinquinamento,
che possono comportare o meno la reimmissione in falda -
ricoprimento con materiale isolante di porzioni di suolo, in modo da impedire
ulteriore percolamento delle sostanze presenti in suolo e sottosuolo e il
contatto diretto con la popolazione -
sistemi di contenimento statico dell'inquinamento, quali barriere o diaframmi,
sotterranei o superficiali, orizzontali o verticali -
inertizzazione/stabilizzazione del suolo in sito Le misure di sicurezza devono garantire il contenimento dell'inquinamento e
la protezione dei ricettori umani e ambientali, così come previsto dal
progetto; dovranno essere adottate sulla base di previsioni che contemplino
scenari di variazione delle principali caratteristiche ambientali e
territoriali. Pertanto, in fase di progettazione, dovranno essere considerati i
problemi di stabilità nel tempo e la resistenza statica e funzionale delle
opere in considerazione di modifiche delle caratteristiche del territorio. Nella
progettazione di queste opere dovranno anche essere effettuate valutazioni
relative alla necessità di predisporre un piano di emergenza per mitigare
eventuali malfunzionamenti. Tra le misure di sicurezza rientrano le limitazioni previste all'uso del
sito, o porzioni del sito, derivanti dalla necessità di proteggere la salute
pubblica dall'inquinamento residuo. Protezione
dei lavoratori L'applicazione
di un intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino
ambientale di un sito inquinato deve garantire che non si verifichino emissioni
di sostanze o prodotti intermedi pericolosi per la salute degli operatori che
operano sul sito, sia durante l'esecuzione delle indagini, dei sopralluoghi, del
monitoraggio, del campionamento e degli interventi. Per ogni sito in cui i lavoratori sono potenzialmente esposti a sostanze pericolose sarà previsto un piano di protezione con lo scopo di indicare i pericoli per la sicurezza e la salute che possono esistere in ogni fase operativa ed identificare le procedure per la protezione dei dipendenti. Il piano di protezione sarà definito in conformità a quanto previsto dal D.lgs 626/1994. |
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