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Legislazione
DECRETO 16 SETTEMBRE 1999 - definizione di "Utilizzazioni minori di interesse agricolo" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1999, n. 278)
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede per gli organismi ufficiali o scientifici di ricerca impegnati in attivita' agricole, per le organizzazioni agricole professionali, la possibilita' di chiedere al Ministero della sanita' l'estensione del campo di applicazione di un prodotto fitosanitario autorizzato per utilizzazioni che rivestono un'importanza minore;
Visto il comma 3 dell'art. 9 del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale e' disposto che il Ministero della sanita' di concerto con il Ministero per le politiche agricole provveda alla definizione delle utilizzazioni minori di interesse agricolo;
Vista la circolare del Ministro della sanita' 10 giugno 1995, n. 17, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di prodotti fitosanitari recate dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1998, che modifica gli allegati II, parte A, punto 6 (residui), III parte A, punto 8 (residui) e III, parte A, punto 7.2 (dati sull'esposizione) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva della Commissione europea 96/68/CE;
Visti i decreti del Ministro della sanita' del 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali rispettivamente n. 305 del 30 dicembre 1992 e n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
Visto il decreto del Ministero della sanita' del 22 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile1998, che fissa i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione e che fornisce un elenco dei prodotti e parti di esse cui si applicano le quantita' massime di residui consentite anche in attuazione di direttive comunitarie;
Visto il parere favorevole della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Considerati gli orientamenti comunitari relativi alla classificazione di colture maggiori per il sud Europa ed in attesa della emanazione di specifiche disposizioni, relative anche alla possibile estrapolazione da dati adeguati ottenuti su un'altra coltura;
Considerata la necessita' di disporre di una definizione degli utilizzi minori nonche' di un elenco di colture minori;
Vista la notifica inoltrata alla Commissione europea con procedura n. 98/404/1 ai sensi della direttiva 83/189/CEE e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1 - Utilizzazioni minori
1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e' considerata "utilizzazione minore di interesse agricolo" l'impiego di prodotti fitosanitari per usi di piccola scala o che rivestono un'importanza economica minore rispetto agli usi per i quali il prodotto fitosanitario risulta gia' autorizzato.
2. In particolare per utilizzazioni minori di prodotti fitosanitari deve intendersi:
a) impiego sulle colture minori;
b) impiego sui materiali di moltiplicazione;
c) trattamenti localizzati su porzioni di pianta che richiedono quantita' limitate di un prodotto fitosanitario rispetto ai suoi usi abituali;
d) trattamenti occasionali e su aree limitate per controllare le avversita' che si manifestano su colture diverse da quelle gia' autorizzate.
Art. 2 - Colture minori
1. Nell'allegato 1 del presente decreto sono riportate le colture classificate "maggiori" e le colture classificate "minori", facendo riferimento ai gruppi di prodotti vegetali e parti di essi a cui si applicano le quantita' massime consentite di residui di sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari.
Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 1999
Il Ministro della sanita' Bindi
Il Ministro delle politiche agricole e forestali De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 124
Allegato: ELENCO DI COLTURE "MINORI" E COLTURE "MAGGIORI" RIFERITE AI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE E PARTI DI ESSI A CUI SI APPLICANO I LIMITI MASSIMI CONSENTITI DI RESIDUI DI SOSTANZE ATTIVE CONTENUTE NEI PRODOTTI FITOSANITARI