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Legislazione
DECRETO 4 agosto 1999 - Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10 -bis , del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonche' delle condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori. (Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999) Aggiornato con le modifiche apportate dal DECRETO 27 gennaio 2000
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426 ed in particolare il Titolo II, relativo alla gestione degli imballaggi;
Visti gli articoli 38 e 39 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevedono, rispettivamente, per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi, l'obbligo di provvedere tramite il servizio pubblico alla raccolta dei rifiuti di imballaggi ad esso conferiti, sopportandone i relativi costi, e per la pubblica amministrazione, l'obbligo di organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio medesimi;
Visto l'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua le funzioni che il Consorzio nazionale imballaggi - CONAI, deve svolgere ai fini di garantire il raggiungimento, da parte dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi, degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui all'art. 37 e il necessario raccordo con l'attivita' di raccolta differenziata effettuata dalle pubbliche amministrazioni;
Visto lo statuto del CONAI, approvato con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1997;
Considerato che, ai sensi dell'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il CONAI puo' stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI, al fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilita' gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione, stabilendo, tra l'altro, l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni e le modalita' di raccolta dei rifiuti di imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita' di riciclaggio e di recupero;
Vista la nota prot. 505/TA/GM/MF in data 3 marzo 1999 a firma del Presidente dell'ANCI, con la quale si conferma il raggiungimento di una intesa tra ANCI e CONAI al fine di pervenire alla stipula del predetto accordo di programma, per tutti i materiali di imballaggio oggetto della raccolta differenziata, ad eccezione del vetro;
Considerato che nel corso degli incontri tenutisi presso il Ministero dell'ambiente con i rappresentanti dell'ANCI e del CONAI nei giorni 5 e 25 maggio 1999 non e' stato possibile raggiungere un accordo circa i costi e le modalita' della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro;
Visto il comma 10-bis del citato art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che prevede che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di mancata stipula dell'accordo puo' determinare con proprio decreto l'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori, nonche' le condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori;
Visto l'accordoponte ANCI-CONAI, stipulato in data 12 febbraio 1998, relativo alla decorrenza degli impegni per il riconoscimento economico dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico da parte del CONAI;
Visto il programma generale di prevenzione e gestione predisposto dal CONAI ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Ritenuta la necessita' di provvedere con urgenza a determinare il corrispettivo che il CONAI dovra' versare ai comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro, nonche' le modalita' di raccolta di tali rifiuti, al fine di garantire il completo avvio ed il funzionamento dell'intero sistema di gestione dei rifiuti urbani, anche in considerazione dell'entrata in vigore della tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Decreta:
Art. 1 - Obblighi del CONAI
1. Il CONAI e' tenuto a ritirare, tramite il consorzio recupero vetro (COREVE) di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e i produttori non associati al predetto consorzio, i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dalla pubblica amministrazione, nei limiti degli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati nell'art. 37 e nell'allegato E del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.
2. Sono a carico del CONAI eventuali oneri di movimentazione o trasporto per la consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro raccolti ai centri o impianti indicati dal CONAI medesimo, nel caso in cui gli stessi siano ubicati ad una distanza superiore ai trenta chilometri dal centro geografico dell'ambito di raccolta.
Art. 2 - Obblighi dei comuni
1. I comuni sono tenuti a mettere in atto un adeguato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro.
Art. 3 - Convenzioni
1. Il CONAI o, per esso, il COREVE o i produttori di cui all'art. 38, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, stipulano apposita convenzione con il comune, o con il gestore del servizio di raccolta differenziata delegato dal comune, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente decreto.
Art. 4 - Modalita' di raccoltae ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro
1. La raccolta e il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro sono effettuate secondo le modalita' tecniche indicate al punto 1 dell'allegato.
Art. 5 - Corrispettivi
1. Il corrispettivo che il CONAI versa al comune per il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro a decorrere dal 1 gennaio 1999 e' pari a 60 lire per chilogrammo, a condizione che attraverso adeguati resoconti contabili sia documentato dal gestore del servizio:
a) la decorrenza dell'attivazione e funzionamento del servizio diraccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro;
b) l'effettiva ed oggettiva consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro a soggetti economici o piattaforme di recupero riconosciute dal CONAI;
c) l'eventuale incasso di un corrispettivo economico inferiore alle 60 lire per chilogrammo.
2. [ Rif.1 ]La presenza, nel materiale raccolto, di frazioni estranee da luogo a riduzioni, secondo quanto previsto al punto 2 dell'allegato.
3. La convenzione di cui all'art. 3 puo' stabilire corrispettivi diversi in caso di particolari forme di raccolta, concordate tra le parti, tese ad ottimizzare la qualita' del rottame di vetro grezzo raccolto, quali la raccolta differenziata separata per colore del vetro.
Art. 6 - Informazione degli utenti
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualita', il CONAI garantisce che siano realizzati, in collaborazione con i comuni serviti o gestori convenzionati, attivita' ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi di vetro.
Art. 7 - Periodo transitorio
1. Nel periodo transitorio 1 marzo 1998 - 31 dicembre 1998, di vigenza dell'Accordoponte ANCI CONAI stipulato in data 12 febbraio 1998, i corrispettivi di cui all'art. 5 sono applicati nella misura forfettaria di 3 lire per chilogrammo.
2. Il corrispettivo forfettario di cui al comma 1 si intende riferito alle quantita' di rottame in vetro conferite dal servizio pubblico avviate a riciclaggio nel periodo transitorio, desumibili dal modello unico di dichiarazione (MUD) relativo al 1998, presentato nel 1999 e adeguatamente documentate.
Art. 8 - Disposizioni finali
1. Il presente decreto ha una validita' di anni due a decorrere dal 1 gennaio 1999.
2. Il presente decreto cessera' di avere efficacia qualora, prima del termine di cui al comma 1, l'ANCI e il CONAI pervengano alla stipula dell'accordo di cui all'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 relativamente ai rifiuti di imballaggio in vetro, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione formale del raggiungimento dell'accordo ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Roma, 4 agosto 1999
Il Ministro dell'ambiente
Ronchi
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BersaniALLEGATO
DECRETO MINISTERIALE EX ART. 41, COMMA 10-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22
ALLEGATO tecnico imballaggi in vetro
Premessa.
Il presente allegato si riferisce ai rifiuti di imballaggio da rottame di vetro sodico - calcico conferiti alla raccolta differenziata del servizio pubblico e ritirati, per il CONAI, dal COREVE o dai produttori non associati al predetto Consorzio, con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi, dei vetri da tubi raggiocatodici, delle lampade a scarica e ad altri vetri contaminati da sostanze radioattive, ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995, vetri al piombo, vetroceramica.
1. Modalita' di raccolta e di ritiro dei rifiuti di imballaggio invetro.
Il comune o il gestore convenzionato si deve impegnare alla messa a disposizione delle attrezzature nei punti di raccolta, per il successivo prelievo e stoccaggio presso i punti di raccolta e/o conferimento a piattaforma del rottame di vetro.
Il rottame di vetro proveniente da raccolta differenziata mista o multimateriale deve essere consegnato al COREVE o ai produttori non associati al predetto consorzio previa separazione dagli altri materiali oggetto della raccolta.
Il COREVE, o i produttori non associati al predetto consorzio, prenderanno in carico il materiale stoccato presso i punti di raccolta definiti dal comune o gestore convenzionato e rispondenti ai requisiti di legge.
A propria cura e spese, il COREVE, o i produttori non associati al predetto consorzio, in presenza di almeno un carico utile (30 tonnellate) provvederanno direttamente o attraverso i propri mandatari, al ritiro dello stesso presso tali punti di raccolta, all'avvio presso i centri di trattamento/valorizzazione e al successivo inoltro presso le vetrerie per il riciclo.
Le convenzioni locali disciplineranno le modalita' di ritiro del materiale stoccato che comunque dovra' avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilita' di un carico completo. Nel caso di ritiro oltre dieci giorni e sino a venti giorni lavorativi dalla comunicazione il convenzionato avra' diritto ad applicare una penale pari al 3% del corrispettivo dovuto per l'intero carico. La penale sara' pari al 10% nel caso di ritiro oltre venti giorni e sino a trenta giorni. Nel caso in cui la piattaforma abbia una produzione uguale a un carico giornaliero, il ritiro tra l'ottavo e il diciottesimo giorno lavorativo scontera' una penale del 10% e tra il diciannovesimo e il trentesimo giorno lavorativo una penale del 20%.
Il convenzionato promuovera', inoltre, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 6, forme di controllo e intervento sull'utenza, al fine di garantire elevati standard di qualita' del servizio di raccolta e del materiale conferito.
In tal senso, il convenzionato provvedera' alla costante manutenzione delle attrezzature di raccolta, alla loro dislocazione razionalizzata in numero congruo alla densita' abitativa nell'ambito comunale, con una frequenza di svuotamento in grado di assicurare all'utenza il regolare svolgimento del servizio.
Nelle convenzioni le parti, potranno regolamentare, ove possibile, specifiche modalita' relative allo svuotamento.
Ai fini dell'aggiornamento della banca dati CONAI/COREVE e del monitoraggio sui flussi il convenzionato si deve impegnare, infine, a comunicare ed aggiornare i dati relativi alle modalita' di raccolta e alla composizione dell'ambito di raccolta secondo le specifiche richieste.
Le modalita' del servizio di raccolta differenziata vengono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi in vetro di cui al Programma di prevenzione specifico predisposto da COREVE ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e recepiti nel Programma generale di prevenzione e gestione del CONAI e degli obiettivi di cui all'art. 37 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997.
Ai fini della determinazione del corrispettivo e del raggiungimento dei parametri qualitativi definiti al punto 2, si indica il sistema di raccolta differenziata con contenitore stradale monomateriale come ottimale.
Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalita' diverse per esigenze specifiche del territorio, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita', e comunque rispettando i parametri qualitativi indicati al punto 2, il corrispettivo applicato sara' convenzionalmente pari a lire 60 per chilogrammo.
L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attivita' di recupero negli ambiti territoriali sono svolti con riferimento ai piani regionali integrati ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997.
2. Specifiche merceologiche e standard qualitativi.
Si considerano frazioni estranee tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro.
Il CONAI, tramite il COREVE o i produttori non associati al predetto consorzio, provvedera' ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso la piattaforma. Ai fini del riconoscimento del corrispettivo e degli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalla seguente tabella [ Rif.2 ].
Frazioni estranee in peso % Corrispettivo Oneri smaltimento Sino al 3% 100% Conai/Coreve Dal 3,1 sino al 5% 50% Convenzionato Oltre il 5% 0 Convenzionato Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 5% il COREVE, o i produttori non associati al predetto Consorzio, avranno facolta' di respingere l'intero conferimento e non sara' riconosciuto alcun corrispettivo.
Fatto salva una quota massima del 3% in peso delle quantita' conferite, l'onere e la responsabilita' di smaltimento delle frazioni estranee relative ai singoli conferimenti sara' a carico del convenzionato.
Le analisi per la definizione del tenore di impurezza ai fini del riconoscimento del corrispettivo saranno eseguite almeno con cadenza annuale, in contraddittorio tra le parti, con oneri a carico del CONAI. In caso di verifiche intermedie, l'onere delle analisi sara' a carico delle parte richiedente secondo le seguenti modalita':
a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume non inferiore al 5% in peso dell'intera partita da controllare e comunque con un peso minimo di quest'ultima di almeno 1000 Kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura;
b) pesatura del campione individuato;
c) cernita delle frazioni estranee al rottame di vetro;
d) pesatura delle frazioni cernite;
e) la percentuale di impurita' sara' calcolata nel seguente modo: (Pcampione - Pcerniti)/Pcampione * 100.
Nel caso in cui vengano riscontrate nel materiale consegnato frazioni estranee superiori al 5% in peso, che comportino la restituzione dell'intero carico, il convenzionato potra' richiedere di eseguire a propria cura e spese presso la piattaforma di conferimento o altra sede concordata una analisi campionaria del materiale conferito in contraddittorio secondo la procedura di cui sopra.
Riferimenti ----------------
Rif.1: il comma 2 dell'art. 5 è stato modificato dall'articolo unico del D.M. 27.1.2000. Il testo prima della modifica era: "secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato".
Rif.2: La tabella è stata modificata dall'articolo unico del D.M. 27.1.2000. La tabella prima della modifica era:
Frazioni estranee in peso % Corrispettivo Oneri smaltimento Sino al 3% 100% Convenzionato Dal 3,1 sino al 5% 50% Convenzionato Oltre il 5% 0 Conferente