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Legislazione
DECRETO 11 settembre 1999, n. 401 - Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5 novembre 1999)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto l'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;
Visti gli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli 96/C/29/03, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/29 del 2 febbraio 1996;
Tenuto conto degli obiettivi prefissati dalla Conferenza di Kyoto del 1 -11 dicembre 1997, in materia di riduzione delle emissioni gassose nocive;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro dell'ambiente;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 74/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 12 maggio 1999, n. 6553;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1 - Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento detta le disposizioni generali e le modalita' applicative in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti e di interventi diretti, in coerenza con la politica agricola, energetica ed ambientale nazionale e dell'Unione europea e con gli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto del 1 -11 dicembre 1997, rispettivamente a favore della produzione e della utilizzazione di biomassa da destinare a finalita' energetiche e per la diffusione e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo ed agroindustriale.
2. Le disposizioni previste dal presente regolamento sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e determinano la base giuridica per l'ammissibilita' degli aiuti. Esse sono operative solo successivamente all'ottenimento del parere di conformita' da parte della Commissione europea.
3. Ai fini del presente regolamento sono considerate biomasse: la legna da ardere, altri prodotti e residui lignocellulosici puri, sottoprodotti di coltivazioni agricole, ittiche e di trasformazione agroindustriale, colture agricole e forestali dedicate, liquami e reflui zootecnici e acquicoli.
4. Ai fini del presente regolamento sono considerate fonti rinnovabili di energia anche il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree ed il moto ondoso.
Art. 2 - Regimi di aiuto e beneficiari
1. Gli aiuti per l'utilizzo ai fini energetici delle produzioni agricole e forestali sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 20 maggio 1997, n. 950, che intendono destinare a fini energetici le loro produzioni. Gli aiuti consistono in contributi, in conto capitale o interessi, per investimenti finalizzati, all'autoproduzione aziendale o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili e di sistemi idonei a ridurre i consumi energetici, nonche' per la realizzazione di progetti, con esse coordinati, di assistenza tecnica.
2. Per le coltivazioni energetiche dedicate e' previsto un regime di aiuti in termini di partecipazione ai maggiori costi sostenuti per la produzione sperimentale, da calcolarsi per ettaro in funzione del valore energetico della produzione e del livello di intensita' colturale cui la produzione e' soggetta. Gli aiuti sono concessi, previa stipula di un contratto di fornitura, alle sole produzioni destinate ad uso industriale e non possono riguardare colture gia' ammesse ad uno specifico regime di aiuti comunitario.
3. Gli aiuti per la produzione di energia nel settore agricolo da fonti rinnovabili sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950.
4. Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale o interessi per la realizzazione di impianti per l'autoproduzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e a ridurre i consumi energetici, nella misura massima prevista dai regolamenti del Consiglio del 20 maggio 1997, numeri 950 e 951.
5. Per i progetti di autoproduzione energetica presentati da soggetti costituiti in forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli e forestali sono altresi' ammesse le spese per la costituzione e per il funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, per una durata quinquennale ed in misura decrescente, in rapporto alle spese reali sostenute nell'anno considerato. L'utilizzo di produzioni forestali, non strettamente aziendali, e' vincolato alla predisposizione di piani di assestamento forestale.
6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che sussista un progetto unitario per le finalita' di cui all'articolo 1.
Art. 3 - Modalita' attuative
1. L'istruttoria dei progetti e' svolta dalle regioni e dalle province autonome sulla base degli indicatori definiti con decreto del Ministero per le politiche agricole d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome.
2. Il monitoraggio dell'attuazione del regime di aiuti di cui al presente decreto e' svolto dal Ministero per le politiche agricole, che si avvale di un comitato tecnico.
Art. 4 - Copertura finanziaria
1. Il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, cosi' come indicato nel decreto legislativo n. 173/1998, sara' determinato con specifici provvedimenti di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 settembre 1999
Il Ministro: De Castro
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 266
NOTE -----------
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, ai sensi dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del sopra citato decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e' il seguente:
"3. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e' istituito un regime di aiuti a favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi. Tale regime e' disciplinato, ai sensi degli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con regolamento del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'entita' dell'aiuto e' determinata per ogni settore produttivo, in maniera tale da armonizzare i costi sostenuti dai produttori nazionali con quelli medi comunitari.
4. Sono definiti, con le modalita' di cui al comma 3 e con il concerto anche del Ministero dell'ambiente, gli interventi diretti a favorire gli investimenti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici. Tali interventi, previsti dall'art. 12, paragrafo 3, lettera d) e paragrafo 4, lettera a) primo trattino del regolamento (CE) n. 950/97, sono attuati nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato alla decisione della Commissione 94/173/CE del 22 marzo 1994".
- Si riporta il testo degli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 18. - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprieta' industriale, salvo quanto previsto all'art. 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attivita' industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unita' di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
j) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonche' le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attivita' o interventi di rilevanza economica strategica o di attivita' valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra gli operatori; tali attivita' sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attivita' di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalita' e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalita' per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attivita' produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; d'intesa con la Conferenza Stato regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attivita' concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e societa' miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnicoeconomico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e societa' italiane a gare internazionali;
d) l'attivita' promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente".
"Art. 29. - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale.
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) la ricerca scientifica in campo energetico;
b) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
c) la determinazione dei criteri generali tecnicocostruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione e distribuzione dell'energia;
d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche, di competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
h) la fissazione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui al comma 1 del presente articolo in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico, nonche' le competenze di cui all'art. 18, comma 1, lettere n) e o), in caso di agevolazioni per le medesime finalita;
i) salvo quanto previsto nel capo IV del presente titolo, gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione in materia ai sensi della normativa vigente;
l) la prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi in mare, nonche' la prospezione e ricerca di idrocarburi in terraferma, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria ai sensi delle norme vigenti;
m) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
n) l'attuazione sino al suo esaurimento, del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni;
o) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi;
p) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
3. In sede di recepimento della direttiva 96/1992/CE, lo Stato definisce obiettivi generali e vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici, disciplinando altresi' le concessioni di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. Fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni per uso idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata. In mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente.
4. Le determinazioni di cui alla lettera h) del comma 2, l'articolazione territoriale dei programmi di ricerca, le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali, nazionali e dell'Unione europea sono adottati sentita la Conferenza unificata".
- Il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L 142 del 2 giugno 1997.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante (Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato e' il seguente:
"3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile, perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale".
Per "trattato" si intende il "trattato di Amsterdam", ratificato in Italia con legge 16 giugno 1998, n. 209, recante "Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997", pubblicata sul supplemento n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998 (n.d.r.).
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 12, paragrafi 3 e 4 del citato regolamento CE n. 950/97 e' il seguente:
"3 (Aiuti nelle aziende ammissibili). - Nelle aziende individuali o associate per le quali ricorrono le condizioni di amissibilita' di cui agli articoli 5 e 9, sono vietati gli aiuti agli investimenti che superino i valori e gli importi di cui all'art. 7, paragrafi 2 e 3, e 11.
Questo divieto non si applica agli aiuti destinati:
a) alla costruzione di fabbricati aziendali;
b) al trasferimento dei fabbricati aziendali effettuato per pubblica utilita';
c) alle opere di miglioramento fondiario;
d) agli investimenti destinati alla protezione e al miglioramento dell'ambiente.
Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato, come anche i divieti e le limitazioni settoriali, di cui all'art. 6 del presente regolamento si applicano agli importi che si aggiungono ai valori ed importi indicati all'art. 7, paragrafi 2 e 3 dell'art. 11.
4 (Aiuti nelle aziende non ammissibili). - Gli Stati membri possono concedere aiuti agli investimenti nelle aziende per le quali non ricorrono le condizioni di ammissibilita' di cui all'art. 5. Tali aiuti:
a) possono raggiungere i valori e gli importi indicati al titolo II quando sono destinati:
alla realizzazione di risparmi di energia;
al miglioramento fondiario;
alla protezione e al miglioramento dell'ambiente, purche' agli investimenti non determino un aumento della capacita' produttiva;
al miglioramento delle condizioni di igiene negli allevamenti nonche' al rispetto delle norme comunitarie in materia di benessere degli animali, o delle norme nazionali quando queste ultime sono piu' rigorose delle norme comunitarie e sempreche' tali investimenti non determinino un aumento della capacita' produttiva;
b) possono essere concessi fino a concorrenza di un volume di investimenti che figura all'allegato I, come aiuti transitori agli investimenti nelle piccole aziende agricole. Essi non possono essere concessi a condizioni piu' favorevoli di quelle previste agli articoli 7 e 11;
c) in tutti gli altri casi, devono:
essere inferiori di almeno un quarto agli aiuti concessi in virtu' del titolo II,
riguardare gli investimenti che non superano il volume totale indicato all'allegato I, per un periodo di sei anni;
d) devono soddisiare le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 a meno che essi siano destinati:
al settore della produzione dei palmipedi destinati alla produzione di foie gras;
agli acquisti di bestiame che possano essere incentivati in virtu' dell'art. 7, paragrafo 1, anche se non si tratta del primo acquisto;
al settore della produzione lattierocasearia, purche' l'investimento non faccia superare il numero di 50 vacche da latte per ULU per azienda e che siano rispettate le altre disposizioni di cui all'art. 6, paragrafo 3.
Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato non si applicano a tali aiuti ed eccezione dell'art. 92 paragrafo 2 del trattato".
- Per il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, e' pubblicato in G.U.C.E. n. L 142 del 2 giugno 1997.
Nota all'art. 4:
- Per il titolo del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda in nota al titolo.