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Legislazione
DECRETO 20 gennaio 1999, n.76 - Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori. (pubblicato sulla G.U. n. 73 del 29 marzo 1999).
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ed in particolare l'articolo 4, comma 4;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996 recante requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzine prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari in data 3 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 gennaio 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le modalita' e i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con dispositivi di recupero dei vapori di benzina le pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti.
Art. 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
benzina: qualunque distillato di petrolio corrispondente ai seguenti codici doganali: NC27100026 - 27100027 - 27100029 - 27100032 - 27100034 - 27100036;
pompa di distribuzione o distributore: apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina. Puo' essere dotato di idonea unita' di pompaggio in grado di aspirare da serbatoi di stoccaggio, oppure puo' essere collegato ad un sistema di pompaggio centralizzato. Se inserito in un impianto di distribuzione di carburanti in rapporto con il pubblico, deve essere dotato di idoneo dispositivo per l'indicazione ed il calcolo delle quantita' erogate; il distributore, inserito in un impianto di distribuzione di carburanti privato, puo' essere sprovvisto di detti dispositivi;
dispositivi di recupero dei vapori o sistema di recupero dei vapori - fase II: insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire l'emissione in atmosfera di composti organici volatili durante i rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale insieme di procedure e di dispositivi, di seguito indicato piu' brevemente come sistema di recupero dei vapori, comprende pistole di erogazione predisposte per il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate, ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori, linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, nonche' tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il funzionamento degli impianti in condizione di sicurezza ed efficienza;
impianto preesistente di distribuzione di carburanti: installazione in cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da serbatoi di stoccaggio realizzata con concessione rilasciata antecedentemente al 3 dicembre 1997;
erogato: il volume annuo di benzina, espresso in metricubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel 1997.
Art. 3
1. Entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di autorizzazioni relative ad un numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti superiore a cinque, devono attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano gia' attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi all'articolo 5, tale che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 40% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari. In ogni caso entro la stessa data i titolari di cui sopra devono dotare almeno la meta' dei loro impianti preesistenti ubicati nei comuni individuati nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento, di dispositivi di recupero dei vapori per le pompe di distribuzione delle benzine.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, entro il 30 settembre 1999 i soggetti di cui al comma 1, devono attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano gia' attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi all'articolo 5, tale che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 70% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30 settembre 1999 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti ubicati nei comuni individuati nell'allegato 1 devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30 giugno 2000 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti devono essere attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.
5. A decorrere dalla data di adeguamento, indicata al comma 1, deve essere conservata presso il singolo impianto di distribuzione dei carburanti e messa disposizione dell'autorita' competente una autocertificazione del titolare dell'autorizzazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti commi nonche' la data prevista per l'adeguamento a quanto ivi prescritto.
Art. 4
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, devono trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'interno un piano di adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento delle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti secondo la tempistica ed i criteri di cui all'articolo 3. Il piano si ritiene approvato ove entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'interno, non comunichi osservazioni ai titolari di autorizzazioni.
2. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 deve riportare il numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti nonche' l'erogato totale e specificare per ognuno di detti impianti, suddivisi su base provinciale nonche', nel caso dei comuni individuati nell'allegato 1, su base comunale: la data del rilascio della autorizzazione, l'ubicazione, l'erogato, lo stato di adeguamento alla data del 3 dicembre 1997 nonche' la data prevista per l'adeguamento.
3. Possono essere apportate modifiche al piano di adeguamento di cui al comma 1, fermi restando i termini temporali e i criteri previsti all'articolo 3. Tali modifiche devono essere preventivamente comunicate ai Ministeri indicati al comma 1.
4. I titolari di autorizzazioni che non presentino il piano di cui al comma 1 nei termini ivi previsti devono adeguare tutti i loro impianti entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5
1. I sistemi di recupero dei vapori da installare sulle pompe di distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156.
2. Ai fini dell'installazione dei sistemi di recupero dei vapori negli impianti di distribuzione dei carburanti si applica quanto previsto all'articolo 5 del decreto di cui al comma 1.
3. Le procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori a carico dell'esercente dell'impianto di distribuzione dei carburanti sono quelle individuate all'articolo 6 del decreto di cui al comma 1.
Art. 6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 gennaio 1999
Il Ministro dell'ambiente Ronchi
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BersaniIl Ministro della sanita' Bindi
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 13
NOTE -----------------------
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 4, comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413 (Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene), e' il seguente:
"4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalita' ed i termini per la graduale applicazione dell'obbligo di cui al comma 3. Il decreto e' emanato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione alle Camere del relativo schema".
- L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 413 del 1997 e' riportato nella note alle premesse.
Nota all'art. 5:
- Il testo degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, citato nelle premesse, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Ai fini dell'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori, l'efficienza media del sistema di recupero non deve essere inferiore all'80%, raggiunto con un valore medio del rapporto V/L compreso tra 0,95 e 1,05. Il raggiungimento del valore di efficienza viene comprovato da una prova effettuata su prototipo. Sino alla emanazione di un specifica regola tecnica, da parte degli organi competenti, in via provvisoria l'efficienza deve essere determinata con prove effettuate con sistemi di misura utilizzanti il metodo volumetricogravimetrico del TUV Rheinland, ovvero con altro di dimostrata equivalenza, rilevando le perdite di vapori di benzina globali, incluse quelle degli sfiati dai serbatoi interrati.
2. La certificazione comprovante l'efficienza del prototipo viene rilasciata da un laboratorio italiano accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 45002. L'omologazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori e' rilasciata dal Ministero dell'interno. La domanda di omologazione e' presentata al Ministero dell'interno dal fabbricante. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria alla indentificazione dei dispositivi componenti il sistema di recupero dei vapori e viene richiesta la certificazione di prova di cui al precedente comma 1. L'omologazione del Ministero dell'interno riguarda altresi' la rispondenza del dispositivo stesso alla sicurezza antincendi secondo il decreto ministeriale 31 luglio 1934.
3. I dispositivi legalmente riconosciuti nei Paesi appartenenti all'Unione europea, che soddisfino ai requisiti di cui al precedente comma 1, possono essere commercializzati in Italia, per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto. A tal fine, dovra' essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno, corredata della documentazione necessaria alla indentificazione del materiale e delle relative certificazioni di prova rilasciate o riconosciute dalle competenti autorita'. Documentazione e certificazioni dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana. Gli stessi dispositivi dovranno comunque essere preventivamente sottoposti alla verifica della rispondenza alla sicurezza antincendi secondo il decreto ministeriale 31 luglio 1934 presso il laboratorio di macchine e termotecnica del centro studi ed esperienze del Ministero dell'interno.
4. Il Ministero dell'ambiente procedera', tramite conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o fornire interpretazioni sull'applicazione del presente decreto nonche' a procedere all'aggiornamento dello stesso in relazione a specifiche necessita' o all'evoluzione della tecnica".
"Art. 4. - 1. In attesa di una normativa tecnica specifica, i requisiti tecnici di installazione e di costruzione dei sistemi di recupero dei vapori sono indicati nell'allegato A al presente decreto.
2. Le modalita' di prova dei dispositivi di recupero dei vapori, ai fini delle approvazioni di tipo di competenza del Ministero dell'interno, sono indicati nell'allegato B al presente decreto".
ALLEGATO
ELENCO DEI COMUNI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 3 DELL'ARTICOLO 3
Il seguente elenco si riferisce ai comuni italiani che, secondo il 13 censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 1991, hanno un numero di abitanti pari o superiore a 150. 000:
1) Bari
2) Bologna
3) Brescia
4) Cagliari
5) Catania
6) Firenze
7) Foggia
8) Genova
9) Livorno
10) Messina
11) Milano
12) Modena
13) Napoli
14) Padova
15) Palermo
16) Parma
17) Prato
18) Reggio Calabria
19) Roma
20) Salerno
21) Taranto
22) Torino
23) Trieste
24) Venezia
25) Verona