<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("2")%> Legge 17 Agosto 1999, n. 290 - Proroga di termini nel settore agricolo

Legislazione

Tutela delle acque

LEGGE 17 Agosto 1999, n. 290 - Proroga di termini nel settore agricolo (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1999)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 - Immissione in circolazione delle motoagricole

1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999.

 

Art. 2 - Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-legge n. 507 del 1994

1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' riaperto e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; in caso di richiesta di riconoscimento o concessione, i canoni di derivazione irrigua sono dovuti dalla data di accoglimento della relativa domanda. Le regioni adottano,  entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1 luglio 1995.

2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante  autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia, da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti nel termine di cui al comma 1, estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso per la mancata tempestiva denuncia.

3. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: "periodo non superiore a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "periodo non superiore a quattro anni".

 

Art. 3 - Supporto alla programmazione agricola nazionale

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' ulteriormente prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 1999, fino al completamento del riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1999. Per la predetta finalita' e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno1999. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

 

Art. 4 - Operazioni di credito agrario

1.A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia, a  prevalente indirizzo  olivicolo, condotte  da coltivatori diretti e  imprenditori agricoli  a titolo principale,  nonche' delle cooperative olivicole di conduzione, danneggiate dalla grave crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate  delle  operazioni   di  credito   agrario,  di  esercizio  e  di miglioramento,  in  scadenza  entro  il 31  marzo  1998.   I  medesimi interventi, con le stesse procedure e modalita', si applicano anche a  favore  delle  aziende  agricole  e delle   cooperative  olivicole  di conduzione di altre regioni con zone a vocazione olivicola, in cui e' accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.

2.  Sono considerate  a prevalente   indirizzo olivicolo  le aziende agricole e  le cooperative   olivicole di conduzione che  traggono da dette produzioni almeno il cinquanta per cento della produzione lorda vendibile.

3.  Le rate  prorogate  sono assistite   dal  concorso pubblico  nel pagamento degli  interessi, ai sensi   del decreto del  Presidente del Consiglio dei  Ministri 29  novembre 1985, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.

4. Sulle rate  prorogate opera il Fondo   interbancario di garanzia, di cui alla legge 2 giugno 1961,  n. 454, e al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

5. Alla  spesa  per  il  concorso   pubblico  nel   pagamento  degli interessi, nel limite di lire 10  miliardi per il 1999, si provvede a carico delle disponibilita' iscritte   all'unita' previsionale di base 3.2.2.3 "Fondo  di solidarieta' nazionale" dello  stato di previsione del  Ministero  del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per  l'anno 1999, come  rifinanziata dalla tabella  C della legge 23   dicembre 1998, n. 449;  tale somma affluisce allo  stato di previsione   dell'entrata   del  bilancio   dello  Stato     per  essere riassegnata,  con decreto  del Ministro   del tesoro,  del bilancio  e della programmazione  economica, alle competenti  unita' previsionali di  base dello  stato di  previsione del  Ministero per  le politiche agricole per l'esercizio finanziario 1999.

 

Art. 5 - Disposizioni integrative

1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o piu' dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma".

2. I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per azioni congiunte di sviluppo e consolidamento di passivita', restano validi anche nel caso di parziale realizzazione del progetto integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, purche' il progetto integrato del soggetto beneficiario del mutuo sia portato a compimento.

3. I benefici creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per solo consolidamento di passivita', restano validi anche nel caso di mancata realizzazione, parziale o totale, del progetto integrato approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252,   purche' il soggetto beneficiario del mutuo presenti un proprio progetto di investimento da realizzare con parte del ricavato del mutuo concesso ai sensi del citato comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo di rilevanza nazionale nel settore zootecnico, gia' ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 252, mantengono la titolarita' e la destinazione del finanziamento agevolato anche nel caso del venir meno dell'originario progetto integrato, purche' portino a termine la propria parte di progetto. Le somme impegnate per la stipula di mutui concessi ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conservate in bilancio fino al 31 dicembre 1999.

 

Art. 6 - Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici

1. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e' differito al 30 giugno 2000.

 

Art. 7 - Registro dei prodotti fitosanitari

1. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000".

 

Art. 8 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlaosservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 agosto 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

De Castro, Ministro per le politiche agricole

Visto, il Guardasigilli: Diliberto