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TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO |
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| Supp. Ord. n. 153/L alla G.U. n. 218 del 18 settembre 2000 | ||
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Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 258 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.
Art.
1 Definizioni 1.
Allart. 2, comma 2, del d.lgs 11 maggio 1999, n.
152, sono apportate le
seguenti modifiche: a)
la lettera h) è sostituita dalla seguente: "acque reflue industriali":
qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque
reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; b)
la lettera i) è sostituita dalla seguente: "acque reflue urbane": acque
reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie,
anche separate, e provenienti da agglomerato; c)
la lettera m) è sostituita dalla seguente: "agglomerato": area in cui la
popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate
così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile
anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il
convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di
acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale; d)
dopo la lettera n) è inserita la seguente: "n-bis) utilizzazione
agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione
residuate dalla lavorazione delle olive, ovvero di acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione
allapplicazione al terreno di cui alla lettera n), finalizzata allutilizzo
delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute, ovvero al loro
utilizzo irriguo o fertirriguo;"; e)
dopo la lettera o) è inserita la seguente: "o-bis) gestore del servizio
idrico integrato: il soggetto che in base alla convenzione di cui allart.
11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gestisce i servizi idrici integrati e,
soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore
esistente del servizio pubblico;"; f)
dopo la lettera aa) è inserita la seguente: "aa-bis) fognature separate:
la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque
meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e
la separazione delle acque di prima pioggia, laltra che canalizza le altre
acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima
pioggia"; g)
dopo la lettera cc) è inserita la seguente: "cc-bis) scarichi esistenti:
gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in
esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di
trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state
completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e allassegnazione
lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999
sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di
acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già
autorizzati". Art.
2 Competenze 1.
Allart. 3 del d.lgs n. 152 del 1999, comma 3 è sostituito dal seguente: "3.
In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dallappartenenza allUnione europea o pericolo di grave
pregiudizio alla salute o allambiente o in inottemperanza agli obblighi di
informazione, il presidente del consiglio dei ministri, su proposta dei ministri
competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità allart. 5 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 fermi restando i poteri di ordinanza previsti
dallordinamento in caso di urgente necessità, nonché quanto disposto
dallart. 53. Gli oneri economici connessi allattività di sostituzione
sono posti a carico dellente inadempiente.". Art.
3 Perseguimento
obiettivo di qualità ambientale 1.
Allart. 5 del d.lgs n. 152 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
Entro il 30 aprile 2003, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del
primo rilevamento effettuato ai sensi degli artt. 42 e 43, le regioni
identificano per ciascun corpo idrico significativo, o parte di esso, la classe
di qualità corrispondente a una di quelle indicate nellallegato 1.". Art.
4 Aree
sensibili 1.
Lart. 18 del d.lgs n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente: Art.
18 Aree
sensibili 1.
Le aree sensibili sono individuate secondo i criteri dellallegato 6. 2.
Ai fini della prima individuazione sono designate aree sensibili: a)
i laghi di cui allallegato 6, nonché i corsi dacqua a esse afferenti per
un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa; b)
le aree lagunari di Orbetello, Ravenna e Piallassa-Baiona, le Valli di
Comacchio, i laghi salmastri e il delta del Po; c)
le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio
1971, resa esecutiva con dpr 13 marzo 1976, n. 448; d)
le aree costiere dellAdriatico nordoccidentale dalla foce dellAdige al
confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi dacqua a essi afferenti
per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa. 3.
Resta fermo quanto disposto dalla legislazione vigente relativamente alla tutela
di Venezia. 4.
Sulla base dei criteri stabiliti nellallegato 6 e sentita lautorità di
bacino, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono designare ulteriori aree sensibili ovvero individuano
allinterno delle aree indicate nel comma 2, i corpi idrici che non
costituiscono aree sensibili. 5.
Le regioni, sulla base dei criteri previsti dallallegato 6, delimitano i
bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono allinquinamento di
tali aree. 6.
Ogni quattro anni si provvede alla reidentificazione delle aree sensibili e dei
rispettivi bacini drenanti che contribuiscono allinquinamento delle aree
sensibili. 7.
Le nuove aree sensibili identificate ai sensi dei commi 4 e 6 devono soddisfare
i requisiti dellart. 32 entro sette anni dallidentificazione.". Art.
5 Salvaguardia
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano 1.
Lart. 21 del d.lgs n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente: "Art.
21 Disciplina
delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano 1.
Su proposta delle autorità dambito, le regioni per mantenere e migliorare le
caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al
consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste
carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle
risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta
e zone di rispetto, nonché, allinterno dei bacini imbriferi e delle aree di
ricarica della falda, le zone di protezione. 2.
Per gli approvvigionamenti diversi da quelli di cui al comma 1, le autorità
competenti impartiscono, caso per caso, le prescrizioni necessarie per la
conservazione, la tutela della risorsa e il controllo delle caratteristiche
qualitative delle acque destinate al consumo umano. 3.
Per la gestione delle aree di salvaguardia si applicano le disposizioni
dellart. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e le disposizioni dellart.
24 della stessa legge, anche per quanto riguarda eventuali indennizzi per le
attività preesistenti. 4.
La zona di tutela assoluta è costituita dallarea immediatamente circostante
le captazioni o derivazioni; essa deve avere unestensione in caso di acque
sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di
raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita
esclusivamente a opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio. 5.
La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la
zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni duso tali da
tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può
essere suddivida in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in
relazione alla tipologia dellopera di presa o captazione e alla situazione
locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di
rispetto sono vietati linsediamento dei seguenti centri di pericolo e lo
svolgimento delle seguenti attività: a)
dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b)
accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c)
spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che limpiego
di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico
piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture
compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle
risorse idriche; d)
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; e)
aree cimiteriali; f)
apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g)
apertura di pozzi a eccezione di quelli che estraggono acque destinate al
consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dellestrazione e alla
protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h)
gestioni di rifiuti; i)
stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze
radioattive; l)
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m)
pozzi perdenti; n)
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di
azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e
distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di
rispetto ristretta. 6.
Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 5, preesistenti, ove
possibile e comunque a eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure
per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in
sicurezza. Le regioni e le province autonome disciplinano allinterno delle
zone di rispetto le seguenti strutture o attività: a)
fognature; b)
edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione; c)
opere viarie, ferroviarie e in genere infrastrutture di servizio; d)
le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla
lettera c) del comma 5. 7.
In assenza dellindividuazione da parte della regione della zona di rispetto
ai sensi del comma 1, la medesima ha unestensione di 200 metri di raggio
rispetto al punto di captazione o di derivazione. 8.
Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le indicazioni delle
regioni per assicurare la protezione del patrimonio idrico. In esse si possono
adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato,
limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici,
agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali,
provinciali, regionali, sia generali sia di settore. 9.
Le regioni, al fine della protezione delle acque sotterranee, anche di quelle
non ancora utilizzate per luso umano, individuano e disciplinano,
allinterno delle zone di protezione, le seguenti aree: a)
aree di ricaduta della falda; b)
emergenze naturali e artificiali della falda; c)
zone di riserva.". Pianificazione
del bilancio idrico 1.
Allart. 22 del dl n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti modifiche: a)
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le regioni definiscono sulla base
delle linee guida di cui al comma 4 e dei criteri adottati dai comitati
istituzionali delle autorità di bacino gli obblighi di installazione e
manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la
misurazione delle portate e dei volumi dacqua pubblica derivati, in
corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché
gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni
allAutorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione e alle
autorità di bacino competenti. Le autorità di bacino provvedano a trasmettere
i dati in proprio possesso allAgenzia nazionale per la protezione
dellambiente secondo le modalità di cui allart. 3, comma 7."; b)
il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Salvo quanto previsto al comma 6,
tutte le derivazioni di acqua comunque in atto alla data di entrata in vigore
del presente decreto sono regolate dallautorità concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi
idrici come previsto dallart. 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio
1989, n. 183 e dallart. 3, comma 3, della legge 5/1/1994, n. 36, senza che ciò
possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di
concessione."; c)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: "6-bis. Nel provvedimento di
concessione preferenziale, rilasciato ai sensi dellart. 4 del regio decreto
11/12/1933, n. 1775, sono previsti i rilasci volti a garantire il minimo
deflusso vitale nei corpi idrici e le prescrizioni necessarie ad assicurare
lequilibrio del bilancio idrico.". Art.
7 Modifiche
al regio decreto 11/12/1933, n. 1775 1.
Allart. 23 del dl n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a)
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Lart. 12-bis del regio decreto
11/12/1933, n. 1775, introdotto dallart. 5 del dl 12/7/1993, n. 275, è
sostituito dal seguente: "Articolo
12-bis 1.
Il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento
o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso dacqua
interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle
possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla
raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile. Nelle
condizioni del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità
e le caratteristiche qualitative dellacqua restituita. Analogamente, nei casi
di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare
lequilibrio complessivo tra i prelievi e le capacità di ricarica
dellacquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque
salate o inquinate, e quantaltro sia utile in funzione del controllo del
miglior regime delle acque. 2.
Lutilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da
sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito
per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità di
riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque
piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi
di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa
e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il
canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato. 3.
Sono escluse le concessioni a uso idroelettrico i cui impianti sono posti in
serie con gli impianti di acquedotto.". b)
il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Larticolo 17 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente: 1.
Salvo quanto previsto dallart. 93 e dallart. 28, commi 3 e 4, della legge
5/1/1994, n. 36, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un
provvedimento autorizzativo o concessorio dellautorità competente. Nel caso
di violazione del disposto del comma 1, lamministrazione competente dispone
la cessazione dellutenza abusiva e il contravventore, fatti salvi ogni altro
adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, è tenuto al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di
particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500
mila lire a 3 milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si
applica il pagamento in misura ridotta di cui allart. 16 della legge
24/11/1981, n. 689. È in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non
corrisposti. Lautorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono
stabilite le necessarie cautele, può eccezionalmente consentire la
continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di
interesse pubblico generale, purché lutilizzazione non risulti in palese
contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque."; c)
il comma 6 è sostituito dal seguente: "Fatta salva la normativa transitoria di
attuazione dellarticolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le
derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente
in atto, la sanzione di cui allarticolo 17, del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta a un quinto
qualora sia presentata la domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000. Non
sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che
abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del
presente decreto. La concessione in sanatoria è rilasciata nel rispetto della
legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del
procedimento istruttorio della concessione in sanatoria, lutilizzazione può
proseguire, fermo restando lobbligo del pagamento del canone per luso
effettuato e il potere dellautorità concedente di sospendere in qualsiasi
momento lutilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità."; d)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6 bis. I termini previsti
dallarticolo 1, comma 4, del dpr 18 febbraio 1999, n. 238, per la
presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di
cui allarticolo 4 del rd 11 dicembre 1933, n. 1775, e dallarticolo 2 della
legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 31
dicembre 2000. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999."; e)
il comma 7 è sostituito dal seguente. "7. Il primo comma dellarticolo 21
del rd 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal comma 1 dellarticolo 29
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituito dal seguente: "Tutte
le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni,
salvo quanto disposto al secondo comma, non può eccedere i 30 anni ovvero 40
per uso irriguo. Resta ferma la disciplina di cui allarticolo 12 commi 6, 7 e
8 del d.lgs 16 marzo 1999, n. 79."; f)
il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Il comma 7 si applica anche alle
concessioni di derivazione già rilasciate. Qualora alla scadenza di queste
ultime, per effetto dello stesso comma 7, risulti anticipata rispetto a quella
originariamente fissata nel provvedimento di concessione, le relative
derivazioni possono continuare a essere esercitate sino alla data di scadenza
originaria, purché venga presentata domanda entro il 31 dicembre 2000, fatta
salva lapplicazione di quanto previsto allarticolo 22, e sempre che alla
prosecuzione della derivazione non osti uno specifico motivo di interesse
pubblico. Le piccole derivazioni a uso idroelettrico di pertinenza dellEnel,
per le quali risulti decorso il termine di 30 anni fissato dal comma 7, sono
prorogate per ulteriori 30 anni a far data dallentrata in vigore del d.lgs 16
marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31
dicembre 2000. Le regioni, anche su richiesta o parere dellente gestore
qualora la concessione ricada in area protetta, ove si verifichino la mancanza
di presupposti di cui al comma 1 procedono, senza indennizzo, alla modifica
delle condizioni fissate dal relativo disciplinare ai fini di rendere
compatibile il prelievo, ovvero alla revoca."; g)
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi: "9
bis. Fatta salva lefficacia delle norme più restrittive tutto il territorio
nazionale è assoggettato a tutela ai sensi dellarticolo 94 del rd 11
dicembre 1933, n. 1775. 9
ter. Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di
derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del
demanio idrico emanate, entro il 30 settembre 2000, ai sensi dellarticolo 88,
comma 1, lettera p) del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 su proposta del ministro dei
lavori pubblici, nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero
utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di
proprietà privata. Le regioni, sentite le autorità di bacino, disciplinano
forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per usi domestici,
come definiti dallarticolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
laddove sia necessario garantire lequilibrio del bilancio idrico di cui
allarticolo 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 9
quater. Il comma 2 dellarticolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, come
modificato dallarticolo 28, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, è
sostituito dal seguente: "Il
riconoscimento e la concessione preferenziale delle acque superficiali o
sorgentizie che hanno assunto natura pubblica per effetto dellarticolo 1,
nonché le concessioni in sanatoria, sono rilasciati su parere dellente
gestore dellarea naturale protetta. Gli enti gestori di aree protette
verificano le captazioni e le derivazioni già assentite allinterno delle
aree protette e richiedono allautorità competente la modifica delle quantità
di rilascio qualora riconoscano alterazioni degli equilibri biologici dei corsi
dacqua oggetto di captazione, senza che ciò possa dar luogo alla
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta
salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.". 9
quinquies. Il comma 3 dellarticolo 25 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è
abrogato.". Articolo
8 Acque
minerali 1.
La rubrica dellarticolo 24 del d.lgs n. 152 del 1999 è sostituita dalla
seguente: "Acque minerali naturali e di sorgenti". Articolo
9 Criteri
per la disciplina degli scarichi 1.
Allarticolo 27 del d.lgs n. 152 del 1999 il comma 4 è sostituito dal
seguente: "4.
Per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue
domestiche le regioni identificano sistemi individuali o altri sistemi pubblici
o privati adeguati secondo i criteri di cui alla delibera indicata al comma 7
dellarticolo 62, che raggiungono lo stesso livello di protezione ambientale,
indicando i tempi di adeguamento.". 2.
Larticolo 28 del d.lgs n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente: "Articolo
28 Criteri
generali della disciplina degli scarichi 1.
Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di
qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di
emissione previsti dallallegato 5. 2.
Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nellesercizio della loro autonomia,
tenendo conto dei carichi massimi ammissibili, delle migliori tecniche
disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui
allallegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità
massima per unità di tempo in ordine a ogni sostanza inquinante e per gruppi o
famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limiti meno
restrittivi di quelli fissati nellallegato 5: a)
nella tabella 1 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali; b)
nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi
idrici superficiali ricadenti in aree sensibili; c)
nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati; d)
nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo
allegato. 3.
Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte
dellautorità competente per il controllo nel punto assunto per la
misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3
dellarticolo 34, si intende effettuata subito a monte, dal punto di
immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché
in fognature, sul suolo e nel sottosuolo. 4.
Lautorità competente per il controllo è autorizzata a effettuare tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per laccertamento delle condizioni che danno
luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali
contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,
16, 17 e 18 della tabella 5 dellallegato 5, subiscano un trattamento
particolare prima della loro confluenza nello scarico generale. 5.
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti
mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è
comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate
esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4, prima del
trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal
presente decreto. Lautorità competente, in sede di autorizzazione, può
prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero
impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di
ciascun stabilimento. 6.
Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri
con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico
è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità
del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite
con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza
maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state
prelevate. 7.
Salvo quanto previsto dallarticolo 38, ai fini della disciplina degli
scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le
acque reflue: a)
provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla
silvicoltura; b)
provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di
almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di
allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 chilogrammi di azoto
presente negli effluenti di allevamento prodotti per un anno da computare
secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dellallegato 5. Per
gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a
partire dal 13 giugno 2002; c)
provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che
esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della
produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà
funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata
proveniente per almeno due terzi esclusivamente dallattività di coltivazione
dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d)
provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a
scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1
kg per metro quadrato di specchio dacqua o in cui venga utilizzata una
portata dacqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e)
aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate
dalla normativa regionale. 8)
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e
successivamente ogni due anni, le regioni trasmettono allAgenzia nazionale
per la protezione dellambiente le informazioni relative alla funzionalità
dei depuratori, nonché allo smaltimento dei relativi fanghi, secondo le modalità
indicate nel decreto di cui allarticolo 3, comma 7. 9.
Al fine di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato
dellambiente le regioni pubblicano ogni due anni una relazione sulle attività
di smaltimento delle acque reflue urbane nelle aree di loro competenza, secondo
le modalità indicate nel decreto di cui allarticolo 3, comma 7. 10)
Le autorità competenti possono promuovere e stipulare accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il risparmio
idrico, il riutilizzo delle acque di scarico e il recupero come materia prima
dei fanghi di depurazione, con la possibilità di ricorrere a strumenti
economici, di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi e
di fissare, per le sostanze ritenute utili, limiti agli scarichi in deroga alla
disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle
misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità. Articolo
10 Scarichi
sul suolo 1.
Allarticolo 29 del d.lgs n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a)
al comma 1 è aggiunta la seguente lettera: e) Per gli scarichi di acque
meteoriche convogliate in reti fognarie separate."; b)
il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Al di fuori delle ipotesi previste
al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti
fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate
con il decreto di cui allarticolo 6, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n.
36, così come sostituito dellarticolo 26, comma 2. In caso di mancata
ottemperanza agli obblighi indicati, lautorizzazione allo scarico si
considera a tutti gli effetti revocata."; c)
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli scarichi di cui alla lettera c)
del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,
devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dellallegato 5 entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sino a tale data devono
essere rispettati i limiti fissati dalle normative regionali vigenti o, in
mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dellallegato 5. Resta comunque
fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1
dellallegato 5.". Articolo
11 Scarichi
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee 1.
Allarticolo 30 del d.lgs n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a)
il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Per le perforazioni in mare con le
quali è svolta attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti
di idrocarburi liquidi o gassosi, lo scarico delle acque diretto in mare avviene
secondo le modalità previste dal decreto 28 luglio 1994 del ministro
dellambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994,
e successive modifiche, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore
a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla
iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili
pozzi non più produttivi, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto
previsto ai commi 2 e 3.". Articolo
12 Scarichi
in acque superficiali 1.
Allarticolo 31 del d.lgs n. 152 del 1999 il comma 4 è sostituito dal
seguente: "4.
Gli scarichi previsti al comma 3 devono rispettare, altresì, i valori-limite di
emissione fissati ai sensi dellarticolo 28, commi 1 e 2.". Articolo
13 Scarichi
in reti fognarie 1.
Larticolo 33 del d.lgs n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente: "Articolo
33 Scarichi
in reti fognarie 1.
Ferma restando linderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla
tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5
dellallegato 5, alla tabella 3 gli scarichi di acque reflue industriali che
recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle
prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dal gestore del servizio
idrico integrato e approvati dallamministrazione pubblica responsabile in
base alle caratteristiche dellimpianto e in modo che sia assicurato il
rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai
sensi dellarticolo 28, commi 1 e 2. 2.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono
sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio
idrico integrato. 3.
Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti anche se triturati, in fognatura.". Articolo
14 Scarichi
di sostanze pericolose 1.
Larticolo 14 del d.lgs n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente: "Articolo
34 Scarichi
di sostanze pericolose 1.
Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli
stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la
trasformazione o lutilizzazione delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5
dellallegato 5 e nei cui scarichi se accertata la presenza di tali sostanze
in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle
metodiche di rilevamento in essere allentrata in vigore del presente decreto
o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dellallegato 5. 2.
Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della
sostanza considerata nellambiente in cui è effettuato lo scarico,
lautorità competente in sede di rilascio dellautorizzazione può fissare,
in particolari situazioni di accertato pericolo per lambiente anche per la
coopresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione
più restrittivi di quelli fissati ai sensi dellarticolo 28, commi 1 e 2. 3.
Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dellallegato 5, derivanti dai cicli
produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono
altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità
di elemento caratteristico dellattività inquinante e cioè per materia prima
o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa
tabella. 4.
Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5
dellallegato 5, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato
subito dopo luscita dallo stabilimento o dallimpianto di trattamento che
serve lo stabilimento medesimo. Lautorità competente può richiedere che gli
scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dellallegato 5 siano
tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti, ai sensi del
d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. Qualora, nel
caso di cui allarticolo 45, comma 2, secondo periodo, limpianto di
trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose di cui
alla tabella 5 dellallegato 5, riceva scarichi provenienti da altri
stabilimenti o scarichi di acque reflue urbane, contenenti sostanze diverse non
utili a una modifica o riduzione delle sostanze pericolose, in sede di
autorizzazione lautorità competente dovrà ridurre opportunamente i valori
limite di emissione indicati nella tabella 3 dellallegato 5 per ciascuna
delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della
diluizione operata dalla miscelazione dei diversi scarichi. 5.
Lautorità che rilascia lautorizzazione per le sostanze di cui alla
tabella 3/A dellallegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella
stessa tabella, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi
e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione
europea.". Articolo
15 Immersione
in mare di materiale 1.
Allarticolo 35 del d.lgs n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a)
il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Lautorizzazione allimmersione
in mare di materiali di cui al comma 1, lettera a), è rilasciato dallautorità
competente solo quando è dimostrata, nellambito dellistruttoria,
limpossibilità tecnica o economica del loro utilizzo ai fini di ripascimento
o di recupero ovvero lo smaltimento alternativo in conformità alle modalità
stabilite con decreto del ministro dellambiente, di concerto con i ministri
dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione, per le politiche
agricole e forestali nonché dellindustria, del commercio e
dellartigianato, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti
tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto."; b)
il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La movimentazione dei fondali marini
derivante dallattività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad
autorizzazione regionale rilasciata, in conformità alle modalità tecniche
stabilite con decreto del ministro dellambiente, di concerto con i ministri
dellindustria, del commercio e dellartigianato e dei lavori pubblici per
quanto di competenza, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Qualora la movimentazione abbia carattere
internazionale, lautorizzazione è rilasciata dal ministero dellambiente
sentite le regioni interessate.". Articolo
16 Autorizzazione
al trattamento di rifiuti costituiti da acque reflue 1.
Larticolo 36 del d.lgs n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente: "Articolo
36 Trattamento
di rifiuti presso impianti di trattamento delle acque reflue urbane 1.
Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 è vietato lutilizzo degli impianti di
trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti. 2.
In deroga al comma 1, lautorità competente ai sensi del d.lgs del 5 febbraio
1997, n. 22, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità
residua di trattamento può autorizzare il gestore del servizio idrico integrato
a smaltire nellimpianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi
limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione. 3.
Il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione allautorità
competente ai sensi dellarticolo 45 è, comunque, autorizzato ad accettare in
impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate che rispettino i
valori limite di cui allarticolo 28, commi 1 e 2 e purché provenienti dal
medesimo ambito ottimale di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36: a)
rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per
lo scarico in fognatura; b)
rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di
sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del comma 4
dellarticolo 27; c)
materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché
quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei
quali lulteriore trattamento dei medesimi risulti tecnicamente o
economicamente irrealizzabile. 4.
Lattività di cui ai commi 2 e 3 può essere consentita purché non sia
compromesso il riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi. 5.
Nella comunicazione prevista al comma 3 il gestore del servizio idrico integrato
deve indicare la capacità residua dellimpianto e le caratteristiche e
quantità dei rifiuti che intende trattare. Lautorità competente può
indicare quantità diverse o vietare il trattamento di specifiche categorie di
rifiuti. Lautorità competente provvede altresì alliscrizione in appositi
elenchi dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la
comunicazione di cui al comma 3. 6.
Allo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 3, si applica la tariffa prevista
per il servizio di depurazione di cui allarticolo 14 della legge 5 gennaio
1994, n. 36. 7.
Il produttore dei rifiuti di cui al comma 2 e 3 e il trasportatore dei rifiuti
sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti prevista dal d.lgs
del 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, fatta
eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3 lettera b) che è
tenuto al rispetto dei soli obblighi di cui allarticolo 10 del medesimo
decreto. Il gestore del servizio idrico integrato che, ai sensi dei precedenti
commi 3 e 5, tratta rifiuti è soggetto ai soli obblighi di cui allarticolo
12 del d.lgs del 5 febbraio 1997, n. 22.". Articolo
17 Utilizzazione
agronomica 1.
Larticolo 38 del d.lgs n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente: "Articolo
38 Utilizzazione
agronomica 1.
Fermo restando quanto previsto dallarticolo 19 per le zone vulnerabili e dal d.lgs
4 agosto 1999, n. 372, per gli impianti di allevamento intensivo di cui al
punto 6.6 dellallegato 1 al predetto decreto, lutilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari,
sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574, nonché
dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui allarticolo 28, comma 7,
lettere a), b) e c) e da altre piccole aziende agroalimentari a esse assimilate,
così come individuate in base al decreto del ministro delle politiche agricole
e forestali di cui al comma 2, è soggetta a comunicazione allautorità
competente di cui allarticolo 3, commi 1 e 2 del presente decreto, fatti
salvi i casi di esonero di cui al comma 3, lettera b). 2.
Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma
1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con decreto
del ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i ministri
dellambiente, dellindustria, del commercio e dellartigianato, della
sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la conferenza permanente per i
rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto dm, garantendo nel
contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati e in particolare
il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al
presente decreto. 3.
Nellambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in
particolare: a)
le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre
1996, n. 574; b)
i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo
procedure semplificate, nonché specifici casi di esonero dallobbligo di
comunicazione per le attività di minor impatto ambientale; c)
le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico; d)
i criteri e le procedure di controllo, ivi compresi quelle inerenti
limposizione di prescrizioni da parte dellautorità competente, il divieto
di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dellattività di cui
al comma 1 nel caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme
tecniche e delle prescrizioni impartite; e)
le sanzioni amministrative pecuniarie, fermo restando quanto disposto
dallarticolo 59, comma 11-ter.". Articolo
18 Acque
meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia 1.
Lart. 39 del d.lgs n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente: "Articolo
39 Acque
meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia 1.
Ai fini della prevenzione di rischi idraulici e ambientali, le regioni
disciplinano: a)
le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento
provenienti da reti fognarie separate; b)
i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di
dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a
particolari prescrizioni, ivi compresa leventuale autorizzazione. 2.
Le acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma precedente non sono
soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dal presente decreto. 3.
Le regioni disciplinano altresì i casi in cui può essere richiesto che le
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e
opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolare ipotesi nelle
quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento
dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che
creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi
idrici. 4.
È comunque vietato lo scarico o limmissione diretta di acque meteoriche
nelle acque sotterranee. Articolo
19 Criteri
generali 1.
Allarticolo 45 del d.lgs n. 152 del 1999, sono apportate le seguenti
modifiche: a)
il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In deroga al comma 1 gli scarichi di
acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nellosservanza
dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato."; b)
il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Salvo quanto previsto dal d.lgs 4
agosto 1999, n. 372, lautorizzazione è valida per quattro anni dal momento
del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo
scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle
prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino alladozione di
un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente
presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui
allarticolo 34, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non
oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo
scarico dovrà cessare immediatamente. La disciplina regionale di cui al comma 3
può prevedere per specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche,
ove soggetti ad autorizzazione, forme di rinnovo tacito della medesima."; c)
il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Per gli insediamenti, edifici o
installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli
soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui
derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente
diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova
autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non
abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data
comunicazione allautorità competente, la quale, verificata la compatibilità
dello scarico con il corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si
rendessero eventualmente necessari.". Articolo
20 Domanda
di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali 1.
Allarticolo 46 del d.lgs n. 152 del 1999, il comma 2 è sostituito dal
seguente: "2.
Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dellallegato 5
derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la domanda
di cui al comma 1 deve altresì indicare: a)
la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la
produzione ovvero la trasformazione ovvero lutilizzazione delle sostanze di
cui alla medesima tabella ovvero alla presenza di tali sostanze nello scarico.
La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima
capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative
giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi; b)
il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo." 2.
Larticolo 51 del d.lgs n. 152 del 1999, è sostituito dal seguente: "Ferma
restando lapplicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V, in caso
di inosservanza delle prescrizioni dellautorizzazione allo scarico,
lautorità competente procede secondo la gravità dellinfrazione: a)
alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le
irregolarità; b)
alla diffida e contestuale sospensione dellautorizzazione per un tempo
determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e
per lambiente; c)
alla revoca dellautorizzazione in caso di mancato adeguamento alle
prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per lambiente.". 3.
Larticolo 52 del d.lgs n. 152 del 1999, è sostituito dal seguente: "1.
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella 5 dellallegato 5
lautorità competente nel rilasciare lautorizzazione può prescrivere, a
carico del titolare, linstallazione di strumenti di controllo in automatico,
nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi
risultati, che devono rimanere a disposizione dellautorità competente al
controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione
dei singoli controlli.". Articolo
21 Sanzioni
amministrative 1.
Allarticolo 54 del d.lgs n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a)
il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chiunque, salvo che il fatto
costituisca reato, nelleffettuazione di uno scarico supera i valori limite di
emissione fissati nelle tabelle di cui allallegato 5, ovvero i diversi valori
limite stabiliti dalle regioni a norma dellarticolo 28, comma 2, ovvero
quelli fissati dallautorità competente a norma dellarticolo 33, comma 1 o
dellarticolo 34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire 5
milioni a lire 50 milioni. Se linosservanza dei valori limite riguarda
scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate
al consumo umano di cui allarticolo 21 ovvero in corpi idrici posti nelle
aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, si applica la sanzione
amministrativa non inferiore a lire 30 milioni."; b)
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Chiunque, salvo che il fatto
costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o
mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento
di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dellarticolo 33, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 25 milioni."; c)
il comma 4 è costituito dal seguente. "4. Si applica la sanzione prevista al
comma 3 a chi effettuando al momento dellentrata in vigore del presente
decreto scarichi di acque reflue esistenti, non ottempera alle disposizioni di
cui allarticolo 62, comma 12."; d)
il comma 5) è soppresso; e)
il comma 7 è sostituito dal seguente. "7. Salvo che il fatto non costituisca
reato, fino allemanazione della disciplina regionale di cui allarticolo
38, comma 2, chiunque non osserva le disposizioni di cui allarticolo 62,
comma 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a
lire 10 milioni."; f)
il comma 9 è soppresso; g)
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti commi: "11.
Chiunque viola le prescrizioni concernenti linstallazione e la manutenzione
dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi ovvero lobbligo
di trasmissione dei risultati delle misurazioni di cui al comma 3
dellarticolo 22 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2
milioni a lire 10 milioni. Nei casi di particolare tenuità la sanzione è
ridotta a un quinto. 12.
Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dellarticolo 39, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 25 milioni.". 2.1.
Larticolo 55 del d.lgs n. 152 del 1999 è sostituito dal seguente: "Articolo
55 Sanzioni
in materia di aree di salvaguardia e modifiche al dpr 24 maggio 1988, n. 236 1.
Linosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni
vietate nelle aree di salvaguardia di cui allarticolo 21 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 10 milioni. 2.
Il comma 3 dellarticolo 21, del dpr 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal
seguente: "3. Linosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di
cui allarticolo 18 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 1 milione a lire 10 milioni.". 3.
Il comma 4 dellarticolo 21 del dpr 24 maggio 1988, n. 236, è così
modificato: "4. I contravventori alle disposizioni di cui allarticolo 15
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6
milioni.". Art.
22 Competenza
e giurisdizione 1.
Allart. 56 del d.lgs n. 152 del 1999, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, allirrogazione
delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione
delle regioni o delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel
cui territorio è stata commessa la violazione, a eccezione delle sanzioni
previste dallart. 54, commi 8 e 9, per le quali è competente il comune,
salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità". Al
comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: "1-bis.
Fatto salvo quanto previsto dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, alla sorveglianza e
allaccertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela
delle acque dallinquinamento e del relativo danno ambientale concorre il
corpo forestale dello stato, in qualità di forza di polizia specializzata in
materia ambientale". Art.
23 Sanzioni
penali 1.
Allart. 59 del d.lgs n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a)
il comma 4 è sostituito dal seguente: "4.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di
acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle
famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dellallegato
5, senza osservare le prescrizioni dellautorizzazione, ovvero le altre
prescrizioni dellautorità competente a norma degli artt. 33, comma 1 e 34,
comma 3 è punito con larresto fino a due anni."; b)
dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis.
Chiunque viola le prescrizioni concernenti linstallazione e la gestione dei
controlli in automatico o lobbligo di conservazione dei risultati degli
stessi di cui allart. 52 è punito con la pena di cui al precedente comma 4."; c)
il comma 5 è sostituito dal seguente: "5.
Chiunque, nelleffettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,
supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo,
nella tabella 4 dellallegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle
regioni o dalle province autonome o dallautorità competente a norma
dellart. 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5
dellallegato 5, è punito con larresto fino a due anni e con lammenda
da lire 5 milioni a lire 50 milioni. Se sono superati anche i valori limite
fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dellallegato 5, si applica
larresto da sei mesi a tre anni e lammenda da lire 10 milioni a lire 200
milioni."; d)
il comma 6 è sostituito dal seguente: "6.
Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di
trattamento delle acque reflue urbane che nelleffettuazione dello scarico
supera i valori limite previsti dallo stesso comma."; e)
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi: "6-bis.
Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera allobbligo di
comunicazione di cui allart. 36, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i
divieti di cui allart. 36, comma 5, si applica la pena di cui allart. 51,
comma 1, del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22. 6-ter.
Il titolare di uno scarico che non consente laccesso agli insediamenti da
parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui allart. 28, commi
3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la
pena dellarresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi
dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dellart. 13 della legge
n. 689 del 1981 e degli artt. 55 e 354 del codice di procedura penale. 6-quater.
Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi
dellart. 39, comma 3, è punito con le sanzioni di cui allart. 59, comma
1."; f)
il comma 10 è sostituito dal seguente: "10.
Nei casi previsti dal comma 9, il ministro della sanità e dellambiente,
nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali sono inviati
copia delle notizie di reato, possono indipendentemente dallesito del
giudizio penale, disporre, ciascuno per quanto di competenza, la sospensione in
via cautelare dellattività di molluschicoltura e, a seguito di sentenza di
condanna o di decisione emessa ai sensi dellart. 444 del codice di procedura
penale definitive, valutata la gravità dei fatti, disporre la chiusura degli
impianti."; g)
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti commi: "11-bis.
La sanzione di cui al comma 11 si applica anche a chiunque effettua, in
violazione dellart. 48, comma 3, lo smaltimento dei fanghi nelle acque marine
mediante immersione da nave, scarico attraverso condotte ovvero altri mezzi o
comunque effettua lattività di smaltimento di rifiuti nelle acque marine
senza essere munito dellautorizzazione di cui allart. 18, comma 2, lettera
p-bis) del d.lgs 5 febbraio 1997, n. 22. 11-ter.
Chiunque effettui lutilizzazione agronomica di effluenti di allevamento,
delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue
provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui
allart. 38 al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste ovvero non
ottemperi al divieto o allordine di sospensione dellattività impartito a
norma di detto articolo è punito con lammenda da lire 2 milioni a lire 15
milioni o con larresto fino a un anno. La stessa pena si applica a chiunque
effettua lutilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di
cui alla normativa vigente.". Art.
24 Norme
finali 1.
Allart. 62 del d.lgs n. 152 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche: a)
i commi 5 e 6 sono soppressi; b)
il comma 10 è sostituito dal seguente: "10.
Fino allemanazione della disciplina regionale di cui allart. 38, le
attività di utilizzazione agronomica sono effettuate secondo le disposizioni
regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto."; c)
il comma 11 è sostituito dal seguente: "11.
Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente decreto, i titolari
degli scarichi esistenti devono adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo stesso termine vale
anche nel caso di scarichi per i quali lobbligo di autorizzazione preventiva
è stato introdotto dalla presente normativa. I titolari degli scarichi
esistenti e autorizzati procedono alla richiesta di autorizzazione in conformità
alla presente normativa allo scadere dellautorizzazione e comunque non oltre
quattro anni dallentrata in vigore del presente decreto. Si applicano in tal
caso il terzo e quarto periodo del comma 7 dellart. 45."; d)
il comma 12 è sostituito dal seguente: "12.
Coloro che effettuano scarichi esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino
al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal
presente decreto, ad adottare le misure necessarie a evitare un aumento anche
temporaneo dellinquinamento. Essi sono comunque tenuti a osservare le norme,
le prescrizioni e i valori limite stabiliti, secondo i casi, dalle normative
regionali ovvero dallautorità competente ai sensi dellart. 33 vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quanto compatibili con
le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del
presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa
previgente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli
introdotte dal presente decreto."; e)
dopo il comma 14 è aggiunto il seguente comma: "14-bis.
In attuazione delle disposizioni statali di finanziamento di cui al comma 14,
una quota non inferiore a 10 e non superiore al 15% degli stanziamenti è
riservata alle attività di monitoraggio e studio destinati allattuazione del
presente decreto."; f)
dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: "15-bis.
Restano ferme le norme della legge 11 dicembre 1982, n. 979.". Art.
25 Modifiche
agli allegati 1.
Gli allegati del d.lgs n. 152 del 1999 sono sostituiti dagli allegati al presente
decreto. Art.
26 Abrogazioni 1.
Sono abrogati: -
lart. 42, comma terzo del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 come
modificato dallart. 8 del d.lgs 12 luglio 1993, n. 275; -
gli articoli. 5, 6 e 7 della legge 24 gennaio 1986, n. 7, di conversione del dl 25
novembre 1985, n. 667; -
gli articoli. 4, 5, 6 e 7 del dpr 24 maggio 1988, n. 236.
Allegati omessi
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