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Decreto
Legislativo
4 febbraio 2000, n. 40:
Attuazione della direttiva 96/35/CE, relativa alla
designazione e alla qualificazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti
di merci pericolose.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
Vista la direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996, relativa alla
designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza
dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
ed integrazioni, con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle
direttive 96/49/CE e 96/87/CE, relative al trasporto di merci pericolose per
ferrovia;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4
settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
282 del 2 dicembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, di
attuazione della direttiva 94/55/CE relativa alle norme per il trasporto su
strada delle merci pericolose;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 gennaio 2000;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "impresa": una o piu' persone fisiche, una persona giuridica con o
senza fini di lucro, una associazione senza personalita' giuridica con o senza
fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci
pericolose;
b) "capo dell'impresa": il titolare od il legale rappresentante
dell'impresa;
c) "consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose", in
appresso denominato "consulente": ogni persona designata dal capo
dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite
all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5;
d) "merci pericolose": le merci definite come tali nell'allegato A al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e
successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto
legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti
per ferrovia.
Art. 2. - Campo di applicazione
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si
applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci
pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure
operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di
proprieta' delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di
trasporto impiegati sotto la responsabilita' delle stesse;
b) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne
nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati
dell'Unione europea.
Art. 3. - Obblighi del capo dell'impresa
1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le
operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o piu'
consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al
presente decreto.
2. Puo' essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente
dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del
consulente, adattate all'attivita' dell'impresa, sono definite all'articolo 4.
3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o
dei propri consulenti, indicandone le complete generalita'.
4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1,
per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al
comma 3.
5. La responsabilita' sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in
materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico e' del capo
dell'impresa stessa.
6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:
a) le imprese esercenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti
trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unita' di trasporto, al
di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e
successivi aggiornamenti;
b) le imprese esercenti le attivita' di cui al comma 1 definite dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di
merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non
siano effettuati a titolo di attivita' principale od accessoria dell'impresa, ma
vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le
merci trattate presentino un grado di pericolosita' o di inquinamento minimi.
Art. 4. - Obblighi del consulente
1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure
indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna
operazione relativa all'attivita' dell'impresa, indica le eventuali modifiche
procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in
materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonche' per lo
svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni
qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste
alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto,
carico e scarico di merci pericolose.
3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.
4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico
si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai
beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni
utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.
5. La relazione di cui al comma 4 e' trasmessa al capo dell'impresa e, per il
tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei
trasporti terrestri.
Art. 5. - Qualificazione dei consulenti
1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il
trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle
disposizioni normative vigenti in materia, nonche' dei compiti definiti
nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale
rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei
trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.
2. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui all'allegato II,
ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione
professionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a
determinate modalita' di trasporto, solo le materie di cui alle seguenti classi
di merci:
a) classe 1 (esplosivi);
b) classe 2 (gas);
c) classe 7 (materie radioattive);
d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi);
e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).
3. Il certificato di formazione professionale e' conforme al modello di cui
all'allegato III e deve indicare chiaramente la tipologia di merci pericolose e
le modalita' di trasporto per le quali e' stato rilasciato.
4. Il certificato di cui al comma 3 e' valido per un periodo di cinque anni ed
e' rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno
immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una
prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze di cui
ai commi 1 e 2, sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed
integrazioni intervenute in materia.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da adottarsi in
sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, individua il numero e la composizione delle commissioni di
esame, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti.
Limitatamente alle modalita' di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si
applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
6. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e alla prova di
controllo di cui al comma 4, quelle relative al rilascio ed al rinnovo dei
certificati di formazione professionale, nonche' quelle per il funzionamento
delle commissioni esaminatrici e le indennita' da corrispondere ai componenti
delle commissioni medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad
apposita unita' previsionale del Ministero dei trasporti e della navigazione.
7. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma
6 e le relative modalita' di versamento; per la determinazione della misura dei
compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
8. Il certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorita'
competente di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente all'allegato
III e' valido per l'esercizio dell'attivita' di consulente in Italia.
Art. 6. - Sanzioni
1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire
diciottomilioni.
2. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3
e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a
lire seimilioni.
3. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e
4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a
lire dodicimilioni.
4. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire
seimilioni.
5. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e'
affidata agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4, sono irrogate dal prefetto.
Art. 7. - Disposizioni transitorie e finali
1. I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali
attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto
assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono
richiedere al Ministero dei trasporti e della navigazione il rilascio di un
certificato provvisorio che consentira' di continuare ad assolvere la funzione
di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o
dipendenti.
2. I titolari del certificato provvisorio, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, devono conseguire il certificato di
formazione professionale di cui all'articolo 5, presentando la relativa domanda
con le modalita' ed entro i termini fissati ai sensi del comma 5 dello stesso
articolo.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di salute dei
lavoratori durante il lavoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I - ELENCO DELLE MANSIONI DEL CONSULENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1
I compiti del consulente comprendono in particolare l'esame delle seguenti
prassi e procedure relative alle attivita' dell'impresa riguardanti il trasporto
di merci pericolose e le operazioni di carico e scarico di tali merci:
le procedure volte a far rispettare le norme in materia di identificazione delle
merci pericolose trasportate;
le prassi dell'impresa per quanto concerne la considerazione, all'atto
dell'acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare esigenza relativa
alle merci pericolose trasportate;
le procedure di verifica del materiale utilizzato per il trasporto di merci
pericolose o per le operazioni di carico o scarico;
il possesso, da parte del personale interessato dell'impresa, di un'adeguata
formazione nei rispettivi fascicoli personali;
l'applicazione di procedure d'urgenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi
imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci
pericolose o le operazioni di carico o scarico;
il ricorso ad analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli
incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi constatate nel corso del
trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di carico o scarico;
l'attuazione di misure appropriate per evitare la ripetizione di incidenti,
eventi imprevisti o infrazioni gravi;
la considerazione delle disposizioni legislative e delle particolari esigenze
relative al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e
l'utilizzo di subfornitori o altri interessati;
la verifica che il personale incaricato del trasporto di merci pericolose oppure
del carico o dello scarico di tali merci disponga delle procedure di esecuzione
e di istruzioni dettagliate;
l'avvio di azioni di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci
pericolose o al carico o scarico di tali merci;
l'istituzione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo
dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che
devono accompagnare il trasporto e la loro conformita' alle normative;
l'istituzione di procedure di verifica dell'osservanza delle norme relative alle
operazioni di carico e scarico.
Allegato II - ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 2
Le conoscenze da verificare ai fini del rilascio del certificato devono vertere
almeno sulle seguenti materie:
I. Le misure generali di prevenzione e di sicurezza, quali:
conoscenza dei tipi di conseguenze che possono essere provocate da un incidente
che coinvolge merci pericolose;
conoscenza delle principali cause di incidenti.
II. Le disposizioni relative al modo di trasporto utilizzato dalla legislazione
nazionale, dalle norme comunitarie, dalle convenzioni e dagli accordi
internazionali, in particolare per quanto riguarda:
1) la classificazione delle merci pericolose:
procedura di classificazione delle soluzioni e delle miscele;
struttura dell'enumerazione delle materie;
classi di merci pericolose e principi di classificazione;
natura delle materie e degli oggetti pericolosi trasportati;
proprieta' fisico-chimiche e tossicologiche;
2) le condizioni generali di imballaggio, comprese le cisterne e i contenitori:
tipi di imballaggi nonche' codificazione e marcatura;
requisiti relativi agli imballaggi e prescrizioni riguardanti le prove sugli
imballaggi;
stato dell'imballaggio e controllo periodico;
3) le iscrizioni e le etichette di pericolo:
iscrizione sulle etichette di pericolo;
apposizione e eliminazione delle etichette di pericolo;
segnaletica e etichettatura;
4) le indicazioni che devono figurare nei documenti di trasporto:
informazioni contenute nei documenti di trasporto;
dichiarazione di conformita' del mittente;
5) il modo di invio, le restrizioni di spedizione:
carico completo;
trasporto alla rinfusa;
trasporto in grandi recipienti per carichi sfusi;
trasporto in contenitori;
trasporto in cisterne fisse o amovibili;
6) il trasporto di persone;
7) i divieti e le precauzioni relativi al carico in comune;
8) la separazione dei materiali;
9) le limitazioni dei quantitativi trasportati ed i quantitativi esentati;
10) il maneggio e la sistemazione del carico:
carico e scarico (tasso di riempimento);
sistemazione e separazione;
11) la pulizia e/o il degassamento prima del carico e dopo lo scarico;
12) l'equipaggio: formazione professionale;
13) i documenti di bordo:
documenti di trasporto;
consegne scritte;
certificato di autorizzazione del veicolo;
certificato di formazione per i conducenti di veicoli;
attestato di formazione per la navigazione interna;
copia di qualsiasi deroga;
altri documenti;
14) le consegne di sicurezza: applicazione delle istruzioni e attrezzatura per
la protezione del guidatore;
15) gli obblighi di sorveglianza: sosta e parcheggio;
16) le norme e le restrizioni esistenti in materia di circolazione o di
navigazione;
17) gli scarichi operativi o accidentali di sostanze inquinanti;
18) i requisiti relativi al materiale di trasporto.
Allegato III - MODELLO DI CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 3
COMUNITA' EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA
CERTIFICATO CE DI FORMAZIONE PER I CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI
MERCI PERICOLOSE (Direttiva 96/35/CE)
Certificato n. ..............
Segno distintivo dello Stato membro che rilascia il certificato:
(Stemma)
Cognome: ..................................................
Nome completo: ............................................
Luogo e data di nascita: ..................................
Nazionalita': ..............................................
Firma del Titolare: .......................................
Valido fino al ......... per le imprese di trasporto di merci pericolose,
nonche' per le imprese che effettuano operazioni di carico o scarico connesse a
tale trasporto:
() Su strada, validita' circoscritta alle merci:
() Per ferrovia, validita' circoscritta alle merci:
() Per via navigabile, validita' circoscritta alle merci:
Rilasciato da: MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Dipartimento Trasporti Terrestri
Data: ..................
Firma: ............................................
Rinnovato fino al: .............
Data: .............
Firma: ............................................
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