- IL
MINISTRO DELLA SANITA'
-
- Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349,
recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia
di danno ambientale";
-
- Visto il decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e 94/62/CE sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio", come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre
1998, n. 426, ed in particolare l'articolo 45, comma 4;
-
- Visto l'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
-
- Acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, in data 4 aprile 2000;
-
- Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 15 maggio 2000;
-
- Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, di cui alla nota prot. n. UL/2000/7061 del 6
giugno 2000;
-
- A d o t t a
- il presente regolamento:
- Capo I
- Disposizioni generali
- Art.
1.
- Finalita' e campo di applicazione
- 1. Il presente regolamento disciplina la
gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti di cui al comma 4
allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della
salute pubblica e controlli efficaci.
- 2. Le autorita' competenti e le strutture
sanitarie adottano iniziative dirette a favorire in via prioritaria la
prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti. I rifiuti
sanitari devono essere gestiti in modo da diminuirne la pericolosita',
da favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e da
ottimizzarne la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento. A tal fine
devono essere incentivati:
- a) l'organizzazione di corsi di
formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta
gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto
di materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la
produzione di rifiuti a rischio infettivo;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti
sanitari assimilati agli urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
- c) l'ottimizzazione
dell'approvvigionamento e dell'utilizzo di reagenti e farmaci per
ridurre la produzione di rifiuti sanitari pericolosi non a rischio
infettivo e di rifiuti sanitari non pericolosi;
- d) l'ottimizzazione
dell'approvvigionamento delle derrate alimentari al fine di ridurre la
produzione di rifiuti alimentari;
- e) l'utilizzo preferenziale, ove
tecnicamente possibile, di prodotti e reagenti a minore contenuto di
sostanze pericolose;
- f) l'utilizzo preferenziale, ove
tecnicamente possibile, di plastiche non clorurate;
- g) l'utilizzo di tecnologie di
trattamento di rifiuti sanitari tendenti a favorire il recupero di
materia e di energia.
- 3. Le strutture sanitarie devono
provvedere alla gestione dei rifiuti prodotti secondo criteri di
sicurezza, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e dal presente regolamento. Le strutture sanitarie
pubbliche devono, altresi', provvedere alla gestione dei rifiuti
prodotti secondo criteri di economicita'.
- 4. I rifiuti disciplinati dal presente
regolamento sono:
- a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
- b) i rifiuti sanitari assimilati ai
rifiuti urbani;
- c) i rifiuti sanitari pericolosi non a
rischio infettivo;
- d) i rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo;
- e) i rifiuti sanitari che richiedono
particolari modalita' di smaltimento;
- f) i rifiuti da esumazioni e da
estumulazioni, nonche' i rifiuti derivanti da altre attivita'
cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali.
-
- Art. 2.
- Definizioni
- 1. Ai fini del presente regolamento si
intende per:
- a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a
titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento,
che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, che svolgono attivita' medica e veterinaria di
prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed
erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- b) rifiuti sanitari non pericolosi: i
rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti elencati
nell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni ed integrazioni;
- c) rifiuti sanitari pericolosi non a
rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo
nell'allegato II, compresi tra i rifiuti pericolosi dell'allegato D al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni,
che presentano almeno una delle caratteristiche di pericolo individuate
dall'allegato I al decreto medesimo, con esclusione di quella
individuata dalla voce "H9" dello stesso allegato I;
- d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e
18.02.02 dell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
che presentano la caratteristica di pericolo di cui alla voce
"H9" dell'allegato I al predetto decreto:
-
- 1) tutti i rifiuti che provengono da
ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di
trasmissione biologica aerea nonche' da ambienti ove soggiornano
pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti
biologici di gruppo IV di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
-
- 2) i rifiuti elencati a titolo
esemplificativo nell'allegato I del presente regolamento che presentano
almeno una delle seguenti caratteristiche:
-
- 2a) provengano da ambienti di isolamento
infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico
secreto od escreto dei pazienti isolati;
-
- 2b) siano contaminati da:
- 2b1) sangue o altri liquidi biologici
che contengono sangue in quantita' tale da renderlo visibile;
- 2b2) feci o urine, nel caso in cui sia
ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una
patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
- 2b3) liquido seminale, secrezioni
vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico,
liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
-
- 3) i rifiuti provenienti da attivita'
veterinaria, esclusi i rifiuti disciplinati dal decreto legislativo 14
dicembre 1992, n. 508, che:
-
- 3a) siano contaminati da agenti patogeni
per l'uomo o per gli animali;
- 3b) siano venuti a contatto con qualsiasi
liquido biologico secreto od escreto per i quali sia ravvisato, dal
medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile
attraverso tali liquidi;
-
- e) rifiuti da esumazione ed estumulazione:
i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui
contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
-
- 1) assi e resti lignei delle casse
utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti
e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e
similari;
- 4) resti non mortali di elementi
biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad es.
zinco, piombo);
-
- f) rifiuti derivanti da altre attivita'
cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivita' cimiteriali:
- 1) materiali lapidei, inerti provenienti
da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non
metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
-
- g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti
urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di
cui alle lettere c) e d) del presente articolo, assoggettati al regime
giuridico e alle modalita' di gestione dei rifiuti urbani:
- 1) i rifiuti derivanti dalla preparazione
dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- 2) i rifiuti derivanti dall'attivita' di
ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza
delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti
affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente,
dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso
tali residui;
- 3) vetro, carta, cartone, plastica,
metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli
ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonche' altri rifiuti non
pericolosi che per qualita' e per quantita' siano assimilati agli urbani
ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
- 4) la spazzatura;
- 5) i rifiuti costituiti da indumenti
monouso;
- 6) i rifiuti provenienti da attivita' di
giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- 7) i gessi ortopedici, gli assorbenti
igienici, i pannolini pediatrici e i pannoloni;
- 8) i rifiuti sanitari a solo rischio
infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai
sensi della lettera l), a condizione che sia in esercizio nell'ambito
territoriale ottimale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, almeno un impianto di incenerimento per rifiuti
urbani, oppure sia intervenuta autorizzazione regionale allo smaltimento
in discarica, secondo quanto previsto all'articolo 45, comma 3, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
-
- h) rifiuti sanitari che richiedono
particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti
sanitari:
- 1) farmaci scaduti o inutilizzabili
compresi i farmaci ed i materiali antiblastici per uso umano o
veterinario;
- 2) organi e parti anatomiche non
riconoscibili di cui al punto 3 dell'allegato I al presente regolamento;
- 3) animali da esperimento di cui al punto
3 dell'allegato I al presente regolamento;
- 4) sostanze stupefacenti e altre sostanze
psicotrope;
-
- i) disinfezione: drastica riduzione della
carica microbica effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;
-
- l) sterilizzazione di cui all'articolo 45
del decreto legislativo n. 22/1997: abbattimento della carica microbica
tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a
10-6. La sterilizzazione e' effettuata secondo le norme UNI 10384/94,
parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e
l'essiccamento ai fini della non riconoscibilita' e maggiore efficacia
del trattamento nonche' la diminuzione di volume dei rifiuti stessi.
L'efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell'allegato III
del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a
rischio infettivo e' una facolta' esercitabile ai fini della
semplificazione delle modalita' di gestione dei rifiuti stessi;
-
- m) sterilizzatrici: apparecchiature
dedicate esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo.
-
- L'efficacia del procedimento di
sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma
UNI 10384/94, parte prima sulla base delle prove di convalida in essa
stabilite.
-
- Art. 3.
- Parti anatomiche riconoscibili e
resti mortali derivanti da attivita'di esumazione ed estumulazione
-
- 1. Le parti anatomiche riconoscibili,
costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonche' i resti
mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione
restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e
successive modificazioni ed integrazioni.
-
- Art. 4.
- Gestione dei rifiuti sanitari,
dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da
altre attivita'cimiteriali
-
- 1. Fatto salvo quanto previsto dai
seguenti articoli, alle attivita' di deposito temporaneo, raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, intermediazione e commercio dei
rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei
rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali si applicano, in
relazione alla classificazione di tali rifiuti come urbani, assimilati
agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi, le norme
regolamentari e tecniche attuative del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, che disciplinano la gestione dei rifiuti.
-
- 2. Nel caso in cui la prestazione del
personale sanitario delle strutture pubbliche e private che erogano le
prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sia
svolta all'esterno delle stesse, si considerano luogo di produzione dei
rifiuti sanitari le strutture medesime, ai sensi dell'articolo 58, comma
7-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il conferimento
di tali rifiuti dal luogo in cui e' effettuata la prestazione alla
struttura sanitaria avviene sotto la responsabilita' dell'operatore
sanitario che ha fornito la prestazione, in tempo utile per garantire il
rispetto dei termini di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
-
- 3. Si considerano altresi' prodotti
presso le strutture sanitarie di riferimento i rifiuti sanitari, con
esclusione di quelli assimilati agli urbani, prodotti presso gli
ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento.
-
- Art. 5.
- Recupero di materia dai rifiuti
sanitari
-
- 1. Ai fini della riduzione del
quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve
essere favorito il recupero delle seguenti categorie di rifiuti
sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:
- a) contenitori in vetro di farmaci, di
alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di
aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di
soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da
materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in
isolamento infettivo;
- b) altri rifiuti di imballaggio in vetro,
di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli
pericolosi;
- c) rifiuti metallici non pericolosi;
- d) rifiuti di giardinaggio;
- e) rifiuti della preparazione dei pasti
provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- f) liquidi di fissaggio radiologico non
deargentati;
- g) oli minerali, vegetali e grassi;
- h) batterie e pile;
- i) toner;
- l) mercurio;
- m) pellicole e lastre fotografiche.
-
- 2. Le regioni incentivano il recupero dei
rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai
medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni con le
strutture sanitarie.
-
- Art. 6.
- Acque reflue provenienti da
attivita' sanitaria
- 1. Lo scarico di acque reflue provenienti
da attivita' sanitarie e' disciplinato dal decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152.
- 2. Feci, urine e sangue possono essere
fatti confluire nelle acque reflue che scaricano nella rete fognaria.
-
-
- Capo II
- Rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo
-
- Art. 7.
- Sterilizzazione dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo
- 1. La sterilizzazione dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo e' effettuata in impianti
autorizzati al sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Gli impianti di sterilizzazione
localizzati all'interno del perimetro della struttura sanitaria non
devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, a condizione che in tali impianti
siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A
tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove e'
ubicato l'impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle
strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente
collegate con la stessa.
- 3. Il direttore o il responsabile
sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati
all'interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell'attivazione
degli impianti e dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte
le sue fasi.
- 4. L'attivazione degli impianti di
sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture sanitarie deve
essere preventivamente comunicata alla provincia ai fini
dell'effettuazione dei controlli periodici.
- 5. Il direttore o il responsabile
sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono
procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione prima della
messa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti gia' in
esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti
dall'allegato III. Per i parametri essenziali la convalida deve essere
ripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni intervento di
manutenzione straordinaria dell'impianto, e la relativa documentazione
deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura
sanitaria o presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta
delle competenti autorita'.
- 6. L'efficacia del processo di
sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le
modalita' ed i criteri stabiliti nell'allegato III da parte del
direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.
- 7. Gli impianti di sterilizzazione sono
sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorita'
competenti.
- 8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, presso
l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli
numerati progressivamente nel quale, ai fini dell'effettuazione dei
controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:
- a) numero di identificazione del ciclo di
sterilizzazione;
- b) quantita' giornaliera e tipologia di
rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
- c) data del processo di sterilizzazione.
-
- Art. 8.
- Deposito temporaneo, stoccaggio,
raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
- 1. Per garantire la tutela della salute e
dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla
struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati
utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la
scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il
simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o
pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere recante la scritta
"Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e
pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido
esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni
ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo".
- 2. Gli imballaggi esterni di cui al comma
1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle
sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e
devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli
imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
- 3. Fatte salve le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2:
- a) il deposito temporaneo di rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato nel
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- b) le operazioni di stoccaggio, raccolta
e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano
sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi.
-
- Art. 9.
- Deposito temporaneo, stoccaggio,
raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati
- 1. I rifiuti sanitari sterilizzati in
conformita' alle norme precedenti devono essere raccolti e trasportati
separatamente dagli altri rifiuti urbani. Per garantire la tutela della
salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione
interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuati
utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore
diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri
rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione
indelebile "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale dovra'
essere aggiunta la data della sterilizzazione.
- 2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi
1 e 3, le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e
trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime
giuridico e alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti
urbani.
- 3. Qualora i rifiuti sanitari
sterilizzati risultino inclusi tra quelli di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), si applicano le disposizioni che disciplinano le
operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei
rifiuti pericolosi.
-
- Art. 10.
- Smaltimento dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo
- 1. I rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in
impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
- 2. I rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo
di cui all'allegato I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
- 3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo
rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 19 novembre
1997, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni:
- a) in impianti di incenerimento dedicati;
- b) in impianti di incenerimento di
rifiuti speciali e in impianti di incenerimento di rifiuti urbani, a
condizione che tali impianti siano dotati di un sistema di alimentazione
per tali rifiuti appropriato ed idoneo a garantire una efficace tutela
della salute e dell'ambiente, con particolare riferimento all'obbligo di
evitare lo sversamento dei rifiuti sanitari e il contatto dei rifiuti
sanitari con gli operatori.
-
- Art. 11.
- Smaltimento dei rifiuti sanitari
sterilizzati
- 1. Salvo quanto disposto al comma 3, i
rifiuti sanitari sterilizzati devono essere smaltiti mediante
termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
-
- 2. I rifiuti sanitari sterilizzati, che
non presentano alcuna delle altre caratteristiche di pericolo di cui
all'allegato "I" al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, possono essere smaltiti anche in impianti di incenerimento di
rifiuti speciali e di rifiuti urbani, non dotati di un appropriato
sistema di alimentazione per rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modifiche ed
integrazioni.
-
- 3. I rifiuti sanitari sterilizzati
possono essere smaltiti in discarica solo qualora ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. A tali fini:
- a) i rifiuti sanitari sterilizzati non
compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo
smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati;
- b) i rifiuti sanitari sterilizzati che
sono invece compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche
che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti pericolosi.
- 4. Fatto salvo quanto stabilito nei commi
1, 2 e 3, e quanto stabilito all'articolo 2, comma 1, lettera g), punto
8, e all'articolo 9, i rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al
regime giuridico dei rifiuti urbani.
-
-
- Capo III
- Rifiuti da esumazione e da
estumulazione, rifiuti derivanti da altre attivita' cimiteriali, esclusi
i rifiuti vegetali provenienti da areecimiteriali, e rifiuti sanitari
che richiedono particolari modalita' di smaltimento.
-
- Art. 12.
- Rifiuti da esumazione e da
estumulazione
- 1. I rifiuti da esumazioni ed
estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti
urbani.
- 2. I rifiuti da esumazione ed
estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi
imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli
utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani
prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta
"Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
- 3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo
di rifiuti da esumazione ed estumulazione e' consentito in apposita area
confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali
operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalita'
del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano
adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili
di cui al comma 2.
- 4. I rifiuti da esumazione ed
estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti
autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in
conformita' ai regolamenti comunali ex articolo 21, comma 2, lettera d),
dello stesso decreto legislativo.
- 5. La gestione dei rifiuti da esumazioni
ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 5.
- 6. Nel caso di avvio a discarica senza
preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), punti 1 e 3, tali rifiuti devono
essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
-
- Art. 13.
- Rifiuti provenienti da altre
attivita' cimiteriali
- 1. I rifiuti provenienti da altre
attivita' cimiteriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto
1, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura
cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti
inerti.
-
- 2. Nella gestione dei rifiuti provenienti
da altre attivita' cimiteriali devono essere favorite le operazioni di
recupero dei rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), punto
2.
-
- Art. 14.
- Categorie di rifiuti sanitari che
richiedono particolari sistemi di smaltimento
- 1. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera h), devono essere smaltiti in impianti di incenerimento.
-
- 2. Le sostanze stupefacenti e le altre
sostanze psicotrope devono essere avviate allo smaltimento in impianti
di incenerimento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
-
- 3. I rifiuti di cui all'articolo 2, comma
1, lettera h), punti 2 e 3, devono essere gestiti con le stesse
modalita' dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
-
-
- Capo IV
- Disposizioni finali
-
- Art. 15.
- Abrogazioni
- 1. Dall'entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) i punti 1.1.3, 2.2 e 4.2.33 della
deliberazione in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915;
- b) il decreto interministeriale 25 maggio
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
137 del 14 giugno 1989.
-
- Art. 16.
- Responsabile della struttura
sanitaria e del cimitero
- 1. Al responsabile della struttura
sanitaria pubblica o privata e del cimitero compete la sorveglianza ed
il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 10, 45 e 51 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
-
- Il presente regolamento, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
-
- Roma, 26 giugno 2000
-
- Il Ministro dell'ambiente Bordon
- Il Ministro della sanitą Veronesi
-
- Visto, il Guardasigilli: Fassino
- Registrato alla Corte dei conti il 25
luglio 2000
- Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 353
-
- Allegato I
- (art. 2, comma 1, lettera a)
- TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO
CLASSIFICAZIONE
- (elenco esemplificativo)
- Note all'art. 2:
- - Il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, reca: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
-
- - La legge 23 dicembre 1978, n. 833,
reca: "Istituzione del servizio sanitario nazionale".
-
- - Il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, reca: "Attuzione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro".
-
- - Il decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 508, reca: "Attuazione della direttiva 90/667/CEE del
Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per
l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti
di orgine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti
per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la
direttiva 90/425/CEE".
-
- - Il comma 2 dell'art. 21 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
- "2. I comuni disciplinano la
gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto
dei principi di efficienza, efficacia ed economicita', stabiliscono in
particolare:
- a) le disposizioni per assicurare la
tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti
urbani;
- b) le modalita' del servizio di raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalita' del conferimento, della
raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta
ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da
esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera f);
- e) le disposizioni necessarie a
ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti
primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalita' di esecuzione della
pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento;
- g) l'assimilazione per qualita' e
quantita' dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini
della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai
sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati
rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello
stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua.
-
- - L'art. 23 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
- "Art. 23 (Gestione dei rifiuti
urbani in ambiti territoriali ottimali).
- - 1. Salvo diversa disposizione
stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la
gestione dei rifiuti urbani sono le province. In tali ambiti
territoriali ottimali le province assicurano una gestione unitaria dei
rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti, sentiti i
comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del
presente decreto.
- 2. Per esigenze tecniche o di efficienza
nella gestione dei rifiuti urbani, le province possono autorizzare
gestioni anche a livello subprovinciale purche', anche in tali ambiti
territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
- 3. I comuni di ciascun ambito
territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di
sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la
gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia
e di economicita'.
- 4. I comuni provvedono alla gestione dei
rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12 della legge 23
dicembre 1992, n. 498.
- 5. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2
e 3, le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, coordinano, sulla base della legge
regionale adottata ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli
enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la
forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli enti locali
partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli
adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle convenzioni
di cui all'art. 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette
convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere
adottate per l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le
forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli altri elementi indicati
all'art. 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso
inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome
provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
-
- - L'art. 45 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
-
- "Art. 45 (Rifiuti sanitari). - 1. Il
deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari
pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare
alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata
massima di cinque giorni.
- Per quantitativi non superiori a duecento
litri detto deposito temporaneo puo' raggiungere i trenta giorni, alle
predette condizioni.
- 2. Al direttore o responsabile sanitario
della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il
rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei
rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di
smaltimento.
- 3. I rifiuti di cui al comma 1 devono
essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai
sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo
smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al
fabbisogno, il presidente della regione, d'intesa con il Ministro della
sanita' ed il Ministro dell'ambiente, puo' autorizzare lo smaltimento
dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata previa
sterilizzazione. Ai fini dell'acquisizione dell'intesa, i Ministri
competenti si pronunciano entro novanta giorni.
- 4. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza tra lo Stato le regioni e le province autonome, sono:
- a) definite le norme tecniche di
raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e
smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
- b) individuati i rifiuti di cui all'art.
7, comma 2, lettera f) e definite le norme tecniche per assicurare una
corretta gestione degli stessi;
- c) individuate le frazioni di rifiuti
sanitari assimilati agli urbani nonche' le eventuali ulteriori categorie
di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
- 5. La sterilizzazione dei rifiuti
sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che
li ha prodotti e' sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli
articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la
certificazione di avvenuta sterilizzazione.
- Note all'art. 7:
- - L'art. 27 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
- "Art. 27 (Approvazione del progetto
e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti). - 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi,
devono presentare apposita domanda alla regione competente per
territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale,
di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove
l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di
impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla
domanda e' altresi' allegata la comunicazione del progetto all'autorita'
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta
sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita'
ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. Entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del
procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i
responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli
enti locali interessati. Alla conferenza e' invitato a partecipare anche
il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di
acquisire informazioni e chiarimenti.
- 3. Entro novanta giorni dalla sua
convocazione, la conferenza:
- a) procede alla valutazione dei progetti;
- b) acquisisce e valuta tutti gli elementi
relativi alla compatibilita' del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
- c) acquisisce, ove previsto dalla
normativa vigente, la valutazione di compatibilita' ambientale;
- d) trasmette le proprie conclusioni con i
relativi atti alla giunta regionale.
- 4. Per l'istruttoria tecnica della
domanda la regione puo' avvalersi degli organismi individuati ai sensi
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
- 5. Entro trenta giorni da1 ricevimento
delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della
stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la
realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto
visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,
provinciali e comunali.
- L'approvazione stessa costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei
lavori.
- 6. Nel caso in cui il progetto approvato
riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui
al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431.
- 7. Le regioni emanano le norme necessarie
per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto
del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
- 8. Le procedure di cui al presente
articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali
in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali
gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.
- 9. Contestualmente alla domanda di cui al
comma 1 puo' essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio
delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal
caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero
contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la
realizzazione dell'impianto.
- - L'art. 28 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
- "Art. 28 (Autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero). - 1.
L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti e'
autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni
dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.
L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie
per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in
particolare:
- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da
smaltire o da recuperare;
- b) i requisiti tecnici, con particolare
riferimento alla compatibilita' del sito, alle attrezzature utilizzate,
ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformita'
dell'impianto al progetto approvato;
- c) le precauzioni da prendere in materia
di sicurezza ed igiene ambientale;
- d) il luogo di smaltimento;
- e) il metodo di trattamento e di
recupero;
- f) i limiti di emissione in atmosfera,
che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche
accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi
di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive
comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del
Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre
1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- g) le prescrizioni per le operazioni di
messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- h) le garanzie finanziarie;
- i) l'idoneita' del soggetto richiedente.
- 2. I rifiuti pericolosi possono essere
smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati
secondo le modalita' fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro della sanita', entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
- 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'
concessa per un periodo di cinque anni ed e' rinnovabile. A tal fine,
entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere
presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell'autorizzazione stessa.
- 4. Quando a seguito di controlli
successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi
all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le
condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima e'
sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso
tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere
quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa e'
revocata.
- 5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12,
ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non
si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle
condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera m).
- 6. Il controllo e l'autorizzazione delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti
in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
- L'autorizzazione delle operazioni di
imbarco e di sbarco non puo' essere rilasciata se il richiedente non
dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel
caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
- 7. Gli impianti mobili di smaltimento o
di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono
autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la
sede legale o la societa' straniera proprietaria dell'impianto ha la
sede di rappresentanza.
- Per lo svolgimento delle singole campagne
di attivita' sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta
giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla
regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attivita', allegando
l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale
delle imprese di gestione dei rifiuti, nonche' l'ulteriore
documentazione richiesta.
- La regione puo' adottare prescrizioni
integrative oppure puo' vietare l'attivita' con provvedimento motivato
qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
- - L'art. 12 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
- "Art. 12 (Registri di carico e
scarico). - 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo
di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati
dall'ufficio del registro, su cui devono annotare, le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai
fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono
essere effettuate:
- a) per i produttori almeno entro una
settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la
raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione
del trasporto;
- c) per i commercianti e gli intermediari
almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione
relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le
operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla
presa in carico dei rifiuti.
- 2. Il registro tenuto dagli stabilimenti
e dalle imprese che svolgono attivita' di smaltimento e di recupero di
rifiuti deve, inoltre, contenere:
- a) l'origine, la quantita', le
caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- b) la data del carico e dello scarico dei
rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- c) il metodo di trattamento impiegato.
- 3. I registri sono tenuti presso ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di
rifiuti nonche' presso la sede delle imprese che effettuano attivita' di
raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli
intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto
dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a
tempo indeterminato ed al termine dell'attivita' devono essere
consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
- 3-bis. I registri di carico e scarico
relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti
e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari
di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE
attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano
e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per
l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono
essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attivita' e' svolta,
presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente
comunicato preventivamente alla provincia medesima.
- 4. I soggetti la cui produzione annua di
rifiuti non eccede le cinque tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una
tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le
organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che
provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.
- 5. Le informazioni contenute nel registro
sono rese in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne fa
richiesta.
- 6. In attesa dell'individuazione del
modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali
documenti sostitutivi, nonche' delle modalita' di tenuta degli stessi,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le
predette modalita' di tenuta dei registri.