
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2000
BONIFICA DEI SITI INQUINATI:
Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante
criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il
ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni,
ed in particolare l'articolo 9, comma 3, che disciplina gli interventi di
bonifica ad iniziativa degli interessati;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire il termine per
l'attivazione della procedura di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo
9, comma 3, del citato decreto n. 471 del 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero e della sanita';
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e' differito al 1° gennaio 2001.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.