Accesso alle informazioni pubblici appalti
GAZZETTA
UFFICIALE 132 8 GIUGNO 2000
AUTORITA'
PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 22 maggio
2000
Accesso alle informazioni
(Determinazione n. 25/2000).
- Quesito del Ministero dell'interno in
merito all'interpretazione dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
- L'art. 22 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, impone particolari limiti al diritto di
accesso nei pubblici appalti. La norma, in particolare, in deroga alla
disciplina generale relativa al procedimento amministrativo, vieta
"di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo
noto" gli elenchi dei soggetti partecipanti alle gare. Il divieto e'
disposto con riferimento all'ambito "delle procedure di affidamento
degli appalti o delle concessioni" di cui alla legge stessa. Esso e',
poi, operante, quanto "all'elenco dei soggetti che hanno presentato
offerte nei pubblici incanti", fino a "prima della scadenza del
termine per la presentazione delle medesime".
- Relativamente, invece, "all'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro
interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara
informale che precede la trattativa privata", il divieto opera fino
alla "comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o
concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per
l'affidamento a trattativa privata".
- La violazione del divieto e' sanzionata
penalmente implicando per i dipendenti che rivestono la qualita' di
pubblici ufficiali ovvero di incaricati di pubblico servizio la violazione
dell'art. 326 del codice penale.
- La norma non presenta particolari
difficolta' interpretative per quanto riguarda l'ambito oggettivo e
soggettivo di applicazione.
- Quanto al primo profilo, in particolare, e'
da ritenere che il divieto imposto debba valere, oltre che per gli atti
aventi natura propriamente pubblicistica, cui di regola si riferisce il
diritto di accesso, anche per quelli di diritto privato delle
amministrazioni aggiudicatrici da ritenersi anch'essi accessibili ai sensi
degli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cons. St.
- sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82). Per il
secondo profilo, poi, e' da considerare che la disposizione - in quanto
relativa, oltre che alle amministrazioni aggiudicatrici, anche ad ogni
"altro ente aggiudicatore o realizzatore" - importa,
coerentemente ad un recente orientamento giurisprudenziale (Cons. St. sez.
VI, 28 ottobre 1998, n. 1478), un ampliamento dell'ambito soggettivo di
applicazione della legge n. 241/1990 indicata il cui art. 23 ne prevedeva
l'applicazione nei soli confronti dei concessionari dei pubblici servizi,
oltre che delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
e degli enti pubblici.
- Quanto alla ratio sottesa all'imposizione
del divieto, e' da ritenere che la stessa debba essere identificata nella
necessita' di salvaguardare l'effettivita' della libera concorrenza. E
tanto in considerazione del fatto che la genuinita' della concorrenza
stessa potrebbe essere pregiudicata dalla conoscenza, prima della
definizione della gara, dei nominativi dei partecipanti alla stessa.
- Tale conoscenza potrebbe, infatti,
suggerire accordi tra i candidati intesi ad alterarne i risultati, ovvero
consentire pressioni o minacce tra gli stessi al fine di limitarne la
liberta' di determinazione in ordine al contenuto delle offerte. Sicche',
per i pubblici incanti, "prima della scadenza del termine per la
presentazione" delle offerte stesse, gli elenchi dei soggetti
partecipanti alle gare devono restare inaccessibili. Scaduto il termine
indicato, non vi e' piu' ragione per mantenere il segreto, dal momento che
eventuali successivi accordi o pressioni tra i partecipanti non possono
avere alcuna rilevanza ai fini del relativo contenuto non potendo le
offerte essere piu' ritrattate.
- Diversa, invece, e' la situazione per le
procedure ristrette caratterizzate da una fase di prequalificazione intesa
a selezionare i soggetti da invitare alla gara. Anche per tali ipotesi
l'esigenza di coerenza con la ratio sottostante alla limitazione temporale
al diritto di accesso avrebbe, in ipotesi, potuto consigliare il
mantenimento del segreto anche dopo la conclusione della fase di
prequalificazione e fino al momento della presentazione delle offerte.
- Il legislatore, tuttavia, ha ritenuto di
disporre - come gia' in precedenza indicato - che "l'elenco dei
soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro
interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara
informale che precede la trattativa privata" non debba essere
divulgato "prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto
appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto
individuato per l'affidamento della trattativa privata".
Evidentemente, pertanto, per una ritenuta impraticabilita' della opposta
soluzione, ed anche al fine di consentire la tutelabilita' degli interessi
dei richiedenti pretermessi, si e' stabilito che, per le procedure
ristrette, l'obbligo del segreto, a differenza di quanto previsto per i
pubblici incanti, viene meno nel momento dell'esaurimento della fase di
prequalificazione e quando, cioe', si e' provveduto alla
"comunicazione ufficiale" dei soggetti da invitare alla gara.
- Resta, tuttavia, da stabilire quale sia il
momento della "comunicazione ufficiale" indicata, potendo lo
stesso identificarsi con quello della formazione dell'elenco delle ditte
da invitare, ovvero della approvazione di tale elenco, ovvero ancora, come
sembra preferibile ritenere in considerazione del dato testuale della
norma, con il momento della formale comunicazione degli inviti ai
partecipanti ammessi.
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- Roma, 22 maggio 2000
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- Il presidente: Garri
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- p. Il segretario: Esposito
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