MINISTERO DELLA
SANITA'
CIRCOLARE
15 marzo 2000, n.4
Note esplicative del decreto ministeriale 1o settembre 1998 recante:
"Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura
di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose)".
- Ai presidenti delle regioni a statuto
ordinario e speciale
- Ai presidenti delle province autonome di
Trento e Bolzano
- Alla Confindustria
- Alla Federchimica
- Alla Unionchimica
- Alla Assovetro
-
- Con il decreto del Ministero della Sanita' 1o
settembre 1998, entrato in vigore il 16 dicembre 1998 e decreto ministeriale
di rettifica 2 febbraio 1999, e' stata recepita la direttiva della
Commissione 97/69/CE del 5 dicembre 1997 recante il ventitreesimo
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio,
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura delle sostanze pericolose e sono stati definiti i criteri
per la classificazione e l'etichettatura delle fibre artificiali vetrose. La
direttiva rappresenta il risultato di alcuni anni di valutazioni e
discussioni in sede comunitaria su un argomento la cui importanza e' dovuta
al crescente utilizzo delle fibre ceramiche refrattarie e vetrose in molte
applicazioni e, soprattutto per queste ultime, quali materiali sostitutivi
dell'amianto.
- Pur considerando la diversita' in termini di
caratteristiche fisiche e biologiche tra queste fibre e l'amianto,
particolare preoccupazione ha destato il loro potenziale potere cancerogeno,
dimostrato con sufficiente evidenza in alcuni studi su animali da
esperimento e con un'evidenza limitata in alcuni studi epidemiologici su
lavoratori esposti.
- La direttiva, in particolare ha previsto
l'inserimento di due voci nell'allegato 1 del decreto ministeriale 28 aprile
1997 e successivi aggiornamenti (di seguito indicato semplicemente come
allegato 1), cioe' nell'elenco delle sostanze pericolose con le relative
definizioni, classificazioni, etichettature e note.
- Al fine di una corretta applicazione del
decreto in questione, questo Ministero ritiene di dover fornire alcune
informazioni interpretative riguardanti i capitoli di seguito riportati.
-
- Definizioni.
- I) Lane minerali (escluse quelle
espressamente indicate nell'Allegato 1):
- Fibre artificiali vetrose (silicati), che
presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi
alcalino-terrosi (Na?2O + K?2O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18% in peso.
-
- II) Fibre ceramiche refrattarie (escluse
quelle espressamente indicate nell'Allegato 1):
- fibre artificiali vetrose (silicati), che
presentano un'orientazione casuale e un tenore di ossidi alcalini e ossidi
alcalino-terrosi (Na?2O + K?2O + CaO + MgO + BaO) pari o inferiore al 18% in
peso.
- Queste due voci generiche si riferiscono alle
lane minerali e alle fibre ceramiche refrattarie intese come voci di gruppo.
Esse indicano cioe' due diverse tipologie di prodotti, distinguibili in base
alla composizione chimica e in particolare, in base alla quantita' di ossidi
alcalini e alcalino-terrosi presenti nella composizione.
- La dizione "escluse quelle espressamente
indicate nell'allegato I" implica la possibilita' di inserire, in
futuro, voci specifiche relative a lane minerali o fibre ceramiche
refrattarie ben definite.
- Queste voci specifiche potranno essere
inserite se saranno messi a disposizione degli esperti UE, dati e
informazioni che ne permettano una classificazione diversa da quella
riportata per la voce generica.
- Attualmente in Allegato 1 non sono presenti
voci specifiche ne' per le lane minerali, ne' per le fibre ceramiche
refrattarie.
-
- Classificazione.
- Le fibre ceramiche refrattarie sono
classificate come cancerogene di seconda categoria e come irritanti con le
seguenti frasi di rischio:
- R 49: puo' provocare il cancro per
inalazione;
- R 38: irritante per la pelle.
- Le lane minerali sono classificate come
cancerogene di terza categoria e come irritanti con le seguenti frasi di
rischio:
- R 40: puo' provocare effetti irreversibili;
- R 38: irritante per la pelle.
- I criteri relativi alla classificazione come
cancerogeno in tre classi distinte sono riportati nell'allegato VI al
decreto ministeriale 28 aprile 1997.
- Per quanto riguarda l'irritazione cutanea,
questi prodotti sono considerati irritanti in base ad un effetto meccanico
di sfregamento sulla cute che puo' realizzarsi durante la produzione e
l'uso.
- L'irritazione non e' dovuta cioe' alle loro
proprieta' chimiche, ma ad un effetto fisico. Il saggio di irritazione
cutanea previsto dall'allegato V (decreto ministeriale 28 aprile 1997),
basato sulla natura chimica delle sostanze, non e' quindi da considerarsi
indicativo e ha fornito risultati negativi. E' tuttavia previsto nei criteri
di classificazione (punto 3.2.6.1 dell'allegato VI al decreto ministeriale
28 aprile 1997) che la classificazione come irritante per la pelle si basi
anche su osservazioni pratiche sull'uomo.
-
- Note.
- Sia alle lane minerali che alle fibre
ceramiche refrattarie sono state assegnate le note A ed R.
-
- Nota A.
- "Il nome della sostanza deve figurare in
etichetta sotto una delle denominazioni di cui all'Allegato 1.
- In detto allegato e' talvolta usata la
denominazione generale:
- "composti di ..." "sali di
..."; per cui chi immette sul mercato la sostanza deve precisare in
etichetta il nome esatto tenendo conto del capitolo nomenclatura della
prefazione".
- Le fibre non hanno un nome chimico e quindi
devono essere indicate con un nome specifico che le descriva
sufficientemente; nel caso ad esempio di una lana minerale bisogna
specificare se si tratta di lana di vetro, roccia, scoria o altro.
- Non e' obbligatorio riportare in etichetta
quanto nel decreto ministeriale 1o settembre 1998 e' definito tra parentesi
quadre per le denominazioni di entrambe le voci (rispettivamente alle pagine
18 e 20 della Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 1998); tuttavia tali
indicazioni possono essere riportate come ulteriore specificazione.
-
- Nota R.
- "La classificazione cancerogeno non si
applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla
lunghezza meno due errori standard risulti maggiore di 6(micron)m.
- Sono state esentate dalla classificazione
come cancerogene le fibre con diametro medio ponderato rispetto alla
lunghezza superiore a 6(micron)m in quanto al di sopra di tale valore le
fibre sono considerate non piu' respirabili dall'uomo e percio' non in grado
di raggiungere gli alveoli polmonari. Le definizioni di diametro geometrico
e di errore standard sono riportate nell'allegato 1.
- Alle sole lane minerali e' stata assegnata
anche la nota Q.
-
- Nota Q.
- La classificazione "cancerogeno"
non si applica se e' possibile dimostrare che la sostanza in questione
rispetta una delle seguenti condizioni:
- - una prova di persistenza biologica a breve
termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore
a 20(micron)m presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10
giorni;
- oppure - una prova di persistenza biologica a
breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre
di lunghezza superiore a 20 (micron)m presentano un tempo di dimezzamento
ponderato inferiore a 40 giorni;
- oppure - un'adeguata prova intraperitoneale
non ha rivelato un'eccessiva cancerogenicita';
- oppure - una prova di inalazione appropriata
a lungo termine ha portato alla conclusione che non ci sono effetti patogeni
significativi o alterazioni neoplastiche.
- Le prime due prove citate nella nota Q sono
relative a saggi di biopersistenza in vivo, cioe' alla determinazione del
periodo di ritenzione della fibra a livello polmonare a seguito di
somministrazione per via inalatoria o intratracheale negli animali da
laboratorio. Infatti la capacita' di una fibra di produrre effetti sulla
salute dipende da una combinazione di eventi e caratteristiche.
- Le fibre devono cioe' avere dimensioni tali
da essere inalabili per raggiungere i polmoni e ivi depositarsi e persistere
per un tempo sufficientemente lungo da esplicare la loro azione patogena.
- La biopersistenza di una fibra include
processi di rimozione in vivo sia chimici, di dissoluzione, sia fisici di
accorciamento delle fibre per frattura ed eliminazione attraverso la
fagocitosi e i canali linfatici. A parita' di composizione chimica la
biopersistenza e' proporzionale alla lunghezza delle fibre.
- Per questo motivo il protocollo per le prove
di biopersistenza prevede l'uso di fibre con lunghezza superiore a 20
(micron)m, in quanto tossicologicamente piu' rilevanti.
- Le altre due prove rappresentano saggi
tossicologici in vivo che hanno lo scopo di rilevare la possibile insorgenza
di effetti avversi, in particolare di effetti cancerogeni. Le fibre sono
somministrate per via inalatoria nel test a lungo termine (due anni) per
simulare i meccanismi di assunzione da parte dell'uomo.
- Il saggio effettuato per instillazione
intraperitoneale simula, invece, le condizioni che si verificano dopo il
passaggio delle fibre dai polmoni alla cavita' intraperitoneale con lo scopo
di verificare l'eventuale insorgenza di mesoteliomi.
- Nel caso in cui una lana minerale sottoposta
a una o piu' di una di queste quattro prove sia risultata idonea
all'esenzione dalla classificazione come cancerogeno in base alla nota Q,
questa dovra' essere classificata come irritante ed etichettata solo con il
simbolo Xi, la frase R 38 (irritante per la pelle) e le frasi S 2 (tenere
lontano dalla portata dei bambini), solo se la lana minerale e' venduta al
dettaglio, e S 36/37 (usare indumenti protettivi e guanti adatti).
- I risultati delle prove effettuate che
portano ad usufruire della deroga della classificazione come cancerogeno, in
base alla nota R oppure in base alla nota Q, devono essere mantenuti a
disposizione dal responsabile della immissione sul mercato per eventuali
controlli da parte delle autorita' competenti. In particolare per la nota Q,
in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Commissione europea, si
richiede che sia messa a disposizione la formulazione chimica della sostanza
su cui si sono effettuati i saggi e al momento si ritiene accettabile che la
sostanza immessa sul mercato risponda ai seguenti requisiti di tolleranza:
- x (maggiore o uguale) 19% tolleranza ammessa
+ o - 2 2%(minore o uguale) x (minore) 19% tolleranza ammessa + o - 1,5 x
(minore o uguale) 2%tolleranza ammessa + o - 1 dove x e' la quantita',
espressa in percentuale, di ogni componente della sostanza analizzata (es.
un componente presente al 25,2% nella sostanza saggiata puo' variare fra il
23,2% e il 27,2% nella sostanza immessa sul mercato). Gli ossidi di magnesio
e di calcio e quelli di sodio e potassio sono trattati come somme, mentre
tutti gli altri componenti sono da trattare singolarmente. La somma dei
componenti indicati dall'analisi deve essere compresa fra 98% e 101%.
- La deroga introdotta dalla nota Q ha una
durata di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della
direttiva, quindi dal 16 dicembre 1997. Allo scadere dei cinque anni la
Commissione UE e gli Stati membri si riservano di rivedere ed aggiornare la
nota Q alla luce delle informazioni acquisite in tale arco di tempo.
- Ci si attende quindi, nell'interesse stesso
delle aziende che hanno prodotto o produrranno studi secondo quanto
richie'sto dalla nota Q, che tali studi, insieme ad ogni altra informazione
disponibile utile ai fini della classificazione di determinati tipi di
fibre, siano inviati alla Commissione europea per il tempestivo inserimento
nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE di voci specifiche per quei tipi
di fibre.
- La Commissione e gli Stati membri hanno anche
emesso concordemente una dichiarazione, all'atto della votazione della
direttiva 97/69/CE, nella quale e' espresso l'orientamento di considerare
caso per caso la eventuale "declassificazione" di determinati tipi
di fibre artificiali vetrose in base alla disponibilita' di dati derivanti
dai seguenti studi con risultati negativi:
- un saggio di tossicita' inalatoria a 90
giorni o un saggio di cancerogenicita' per via inalatoria a lungo termine o
il rispetto di almeno una delle quattro condizioni previste dalla nota Q,
per non applicare la classificazione come cancerogeno di terza categoria,
almeno una fra quelle citate nella nota Q per le lane minerali;
- uno studio di cancerogenicita' a lungo
termine per un'eventuale classificazione in terza categoria dei cancerogeni
anziche' in seconda, per le fibre ceramiche.
- I protocolli per l'effettuazione delle prove
previste dalla nota Q e per il saggio di tossicita' subcronica (90 giorni)
per via inalatoria sono stati discussi e messi a punto, in sede comunitaria
e pubblicati in forma provvisoria come documento EUR 18748 EN da parte di
European Chemicals Bureau I - 21020 Ispra (Varese), in vista della prossima
introduzione fra i saggi ufficiali riportati in allegato V della direttiva
di base.
- E' inoltre allo studio nei vari Paesi membri
la messa a punto di un protocollo ufficiale per la misura del diametro medio
geometrico pesato sulla lunghezza allo scopo di rendere comparabili i dati
di caratterizzazione dei vari tipi di fibre e, in modo particolare per
un'uniformita' di applicazione della nota R.
- Al momento sono disponibili solo alcune
metodiche riportate da riviste scientifiche internazionali che potranno
essere la base per lo sviluppo di un protocollo ufficiale.
- I risultati delle prove per la misura dei
diametri dovranno comunque essere accompagnati dall'indicazione del metodo
di prova utilizzato e dalla descrizione delle modalita' di campionamento.
- Etichettatura.
- Per le fibre ceramiche refrattarie
classificate come cancerogene di seconda categoria e irritanti per la pelle,
l'etichetta deve riportare il simbolo del teschio con le tibie incrociate
con le frasi di rischio R 49 e R 38 e i seguenti consigli di prudenza:
- S 53: evitare l'esposizione - procurarsi
speciali istruzioni prima dell'uso;
- S 45: in caso di incidente o di malessere
consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta).
- Per le fibre ceramiche refrattarie che, in
base alla deroga prevista dalla nota R, sono classificate solo come
irritanti, l'etichetta deve riportare il simbolo della croce di S. Andrea
con la frase di rischio R 38.
- Si suggerirebbe, comunque, anche
l'indicazione dei seguenti consigli di prudenza:
- S 2: tenere lontano dalla portata dei bambini
(solo se il prodotto e' venduto al dettaglio);
- S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti
adatti.
- Per le lane minerali classificate come
cancerogene di terza categoria e irritanti per la pelle, l'etichetta deve
riportare il simbolo della croce di S. Andrea con le frasi di rischio R 40 e
R 38 e i seguenti consigli di prudenza:
- S 2: tenere lontano dalla portata dei bambini
(solo se il prodotto e' venduto al dettaglio);
- S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti
adatti.
- Per le lane minerali che in base alla deroga
prevista dalla nota R oppure dalla nota Q sono classificate solo come
irritanti l'etichetta deve riportare il simbolo della croce di S. Andrea con
la frase di rischio R 38 e i seguenti consigli di prudenza:
- S 2: tenere lontano dalla portata dei bambini
(solo se il prodotto e' venduto al dettaglio);
- S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti
adatti.
-
- Schede di sicurezza.
- Le fibre artificiali vetrose che risultano
classificate come pericolose devono essere anche corredate di relativa
scheda di sicurezza per l'utilizzatore professionale (decreto ministeriale 4
aprile 1997), in attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 febbraio
1997, n. 52.
-
- Limitazioni d'uso.
- In base al decreto ministeriale 12 agosto
1998 che recepisce le direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE,
97/56/CE e 97/64/CE (modifiche alla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976)
tutte le sostanze classificate come cancerogene di prima e seconda categoria
non possono essere vendute al pubblico. Quindi le fibre ceramiche
refrattarie classificate come cancerogene di seconda categoria non possono
essere vendute al pubblico ne' come tali, ne' sotto forma di preparati.
-
- Classificazione dei prodotti a base di fibre.
- La classificazione ed etichettatura prevista
dal decreto ministeriale 10 settembre 1998 si applicano alle fibre minerali
immesse sul mercato come tali o sotto forma di preparati.
- Secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 286 del 16 luglio 1998, i preparati contenenti fibre
ceramiche refrattarie classificate come cancerogene di seconda categoria si
classificano essi stessi come cancerogeni di seconda categoria, se
contengono quantitativi pari o superiori allo 0,1% p/p di fibre.
- Allo stesso modo i preparati contenenti lane
minerali classificate come cancerogene di terza categoria si classificano
come cancerogeni di terza categoria, se contengono quantitativi pari o
superiori a 1% p/p di lane minerali.
- Resta da stabilire quali sono i prodotti
contenenti fibre che devono essere considerati preparati e quali debbano
invece essere considerati articoli, poiche' questi ultimi non sono
espressamente inclusi nei campo di applicazione della direttiva di base.
- La proposta attualmente in discussione a
livello dell'Unione Europea prevede di equiparare un articolo ad un
preparato qualora si possa verificare la fuoriuscita di una o piu' sostanze
pericolose dall'articolo stesso durante l'uso normale.
- In attesa di una definizione conclusiva ed
armonizzata, l'Italia ritiene di adottare, al momento, questa proposta, nel
caso delle fibre artificiali vetrose che risultano classificate come
cancerogene di seconda o terza categoria, ritenendo che la possibilita' di
rilasciare anche minime quantita' di fibre che risultano classificate come
pericolose, da parte di alcune tipologie di prodotti, debba essere tenuta in
debita considerazione al fine della protezione della salute dell'uomo.
- Si ritiene quindi che tale principio sia da
applicare a tutti quei prodotti semilavorati quali pannelli, rotoli e altre
forme non pretagliate che prevedano una manipolazione quale il taglio o la
sagomatura al momento dell'uso e quindi la possibilita' di esposizione per
via inalatoria a fibre classificate come cancerogene da parte
dell'utilizzatore.
- Per tutti i prodotti semilavorati che invece
contengono fibre artificiali vetrose che non risultano classificate come
cancerogene in base alle deroghe previste dalla nota R o dalla nota Q, la
cui pericolosita' puo' essere connessa soltanto ad un effetto irritativo di
tipo meccanico, si ritiene che il rilascio di una quantita' limitata di
fibre non rappresenta un pericolo significativo per la salute quando siano
adottate, adeguate misure di protezione e seguite corrette indicazioni
d'uso. In tal caso si ritiene sufficiente per tali semilavorati che la loro
confezione riporti unicamente indicazioni del tipo "usare indumenti
protettivi e guanti adatti" e, per i prodotti venduti al dettaglio,
"tenere lontano dalla portata dei bambini".
- Si raccomanda infine che agli utilizzatori
professionali venga fornita una scheda di sicurezza con ogni utile
informazione relativa in particolare alle modalita' di manipolazione e uso
del prodotto e agli indumenti protettivi da indossare.
- Per quanto attiene la vigilanza per la
verifica della corretta applicazione della procedura di esonero dalla
classificazione come cancerogeno ed il relativo sistema sanzionatorio si
rimanda alle disposizioni previste rispettivamente dall'art. 28 e dall'art.
36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.
- Una sintesi delle norme applicabili alle
fibre artificiali vetrose in massa ed ai preparati costituiti da fibre che
rientrano nelle definizioni riportate dal decreto oggetto di questa
circolare e' riportata in allegato 1, tabella 1.
- Per quanto riguarda gli standard
occupazionali, si fa presente che il valore limite di esposizione
raccomandato dall'ACGIH nel 1999 e' un TLV-TWA di 1,0 F/cm3 per le lane
minerali (vetro, roccia, scoria), mentre per le fibre ceramiche refrattarie
e' stato proposto per l'anno 2000 un TLV-TWA di 0,2 F/cm3.
-
- Il direttore generale del Dipartimento della
prevenzione Oleari