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MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CIRCOLARE 7 luglio 2000, n.21, n. U. di G. MOT n. A 21
Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Decreto
ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, e decreto ministeriale 4 luglio 2000, n.
90T, attuativi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40. Procedure di
esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti.
- Dirigenti coordinatori Centri
prova autoveicoli Uffici procinciali M.C.T.C.
- Assessorato trasporti turismo
comunicazioni della regione Sicilia - Direzione trasporti
-
- Ai commissari del Governo nelle
province di Trento e Bolzano
- Alla provincia autonoma di Trento
servizio comunicazioni e trasporti motorizzazione civile
- Alla provincia autonoma di Bolzano
ripartizione traffico e trasporti ISPESL Confindustria
- Alla CONFAPI
- Alle Associazioni autotrasportatori
- Alla Assocarri Al SUNFER
- Alla Confcommercio
- Alla Confederazione nazionale
artigianato
- Alla Federchimica
- Alla Associazione italiana commercio
chimico
- All'Assogasliquidi
- All'ASSOGPL All'UNASCA
- Alla Federtaai
- All'ASIAC
-
- 0. Introduzione.
- A seguito dell'emanazione del decreto
ministeriale 6 giugno 2000, n. 82T, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000, e del successivo decreto
ministeriale 4 luglio 2000, n. 90T, in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, entrambi in attuazione del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 40, si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti e
disposizioni applicative riguardanti gli argomenti in oggetto, che si
illustrano qui di seguito.
-
- 1. Domanda di esame.
- Le commissioni d'esame sono quelle
individuate dal decreto del capo del dipartimento trasporti terrestri
23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, ed hanno sede presso gli uffici
provinciali indicati nell'allegato II alla presente circolare.
- I candidati interessati presenteranno
domanda presso uno degli uffici provinciali sede di commissione,
utilizzando il fac-simile di cui all'appendice "A"
dell'allegato I del suindicato decreto ministeriale n. 82T, allegando
le attestazioni dei versamenti dei diritti che saranno fissati da un
apposito decreto interministeriale.
- Nelle more dell'emanazione di
quest'ultimo decreto, come stabilito dall'ultimo capoverso del punto 1
dell'allegato I al decreto ministeriale n. 82T, le domande potranno
essere egualmente accettate anche prive di attestazioni, purche' il
candidato, in calce alla domanda, sottoscriva il seguente impegno:
"Il sottoscritto si impegna a corrispondere gli importi che
verranno stabiliti dal decreto interministeriale di cui all'art. 5,
comma 7, del decreto legislativo n. 40/2000, secondo le modalita'
nello stesso precisate". Le attestazioni dovranno pero' essere
prodotte in ogni caso prima dello svolgimento dell'esame.
- La domanda di esame, essendo
contestuale a quella di rilascio del certificato, dovra' essere in
regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo: ad essa, pertanto,
dovra' essere allegata l'attestazione del versamento di L. 40.000 (L.
20.000 per la domanda e L. 20.000 per il certificato) sul c/c postale
n. 4028, (i bollettini prestampati sono disponibili presso gli uffici
provinciali).
- Si raccomanda di controllare che la
domanda contenga il codice fiscale del candidato, indispensabile per
il successivo trattamento informatico.
- Le province autonome di Trento e
Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia, in base ai
provvedimenti di attuazione dei propri statuti speciali (decreto
legislativo n. 429/1995, per le province di Trento e Bolzano e decreto
del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, per la regione
Sicilia), nominano autonomamente le proprie commissioni di esame e
rilasciano i relativi certificati di formazione.
-
- 2. Convocazione per la seduta
di esame.
- Fissata la data di una seduta di esame
(sia per le due sedute fisse, che per quelle straordinarie), il
presidente della commissione, almeno quindici giorni prima della data
stabilita, convoca i candidati che hanno presentato richiesta,
mediante lettera raccomandata a.r., o altro idoneo mezzo di
comunicazione in grado di fornire ricevuta certa di ricezione,
precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgera' l'esame.
-
- 3. Svolgimento dell'esame.
- Le modalita' di svolgimento dell'esame
sono indicate al punto 2, dell'allegato I, al decreto ministeriale n.
82T.
- Si ritiene soltanto utile soggiungere,
per assicurare la maggiore uniformita' di comportamento, che eventuali
candidati ritardatari potranno essere ammessi a sostenere l'esame,
purche' siano arrivati in aula prima dell'apertura dei pieghi
contenenti le schede e le tracce dello studio del caso.
- I candidati potranno svolgere gli
elaborati relativi al proprio esame nell'ordine che riterranno piu'
opportuno, e dovranno consegnarli tutti insieme alla fine del periodo
di tempo loro assegnato in relazione al tipo di prova.
-
- 4. Rilascio dei certificati.
- I certificati vengono rilasciati
dall'ufficio provinciale presso cui si e' svolto l'esame: il medesimo
ufficio provvedera' ad evadere eventuali richieste di duplicato (per
smarrimento, deterioramento, ecc.).
-
- 5. Campo di applicazione.
- Il comma 1 dell'art. 2 del decreto
legislativo n. 40/2000, come pure la direttiva 96/35/CE, di cui e'
attuazione, impone l'obbligo di nominare il consulente alle imprese
che "... effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose
oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti".
- Mentre risulta chiaro il significato di
"operazione di trasporto", non altrettanto puo' dirsi per le
"operazioni di carico e scarico".
- Al riguardo si ritiene di dover fornire
alcuni chiarimenti interpretativi.
- 5.1. Operazioni di carico.
- Per le imprese che effettuano
operazioni di "carico", puo' sorgere il dubbio se tali
operazioni debbano intendersi in senso lato, ossia comprendendo in
esse anche tutte le attivita' inerenti la "spedizione" delle
merci, oppure limitando l'espressione "carico" al
significato letterale della parola, ossia all'attivita' delle imprese
che materialmente provvedono alle operazioni di caricamento del
veicolo o del carro ferroviario, sempre che queste ultime imprese
siano distinte da quelle che si occupano della spedizione.
- Il problema e' stato affrontato in una
recente riunione presso la Commissione C.E. a Bruxelles, durante la
quale e' emerso l'indirizzo (confermato poi presso il Segretariato
delle Nazioni Unite a Ginevra, nella riunione di maggio del WP 15, in
cui e' stato approvato il testo dell'ADR che entrera' in vigore il 1o
gennaio 2001), di considerare il campo di applicazione della direttiva
96/35/CE, relativamente alle operazioni di "carico",
limitato alle operazioni di "carico, comprese quelle di
confezionamemo degli imballaggi e di riempimento delle cisterne e
grandi contenitori", escludendo (per il momento) le operazioni
strettamente legate alla sola "spedizione" delle merci.
- Per maggiore chiarezza, si prospettano
alcuni esempi:
- a) se ad esempio una fabbrica di
prodotti chimici, per il confezionamento degli imballaggi e/o per il
caricamento degli stessi sui veicoli o sui carri ferroviari, si serve,
anziche' di proprio personale, di imprese esterne, queste ultime
dovranno nominare il consulente, mentre la fabbrica produttrice (che
figura come "speditore") non e' soggetta a tale obbligo;
- b) ancora, se in un deposito di
carburanti il riempimento dell'autocisterna viene materialmente
effettuato in tutte le sue fasi dal conducente del veicolo, ed il
personale del deposito, pur assicurando un servizio di emergenza in
caso di necessita', non interviene nelle operazioni di riempimento,
l'impresa di trasporto e' tenuta alla nomina del consulente (che del
resto deve gia' avere, in quanto trasporta), mentre l'impresa che
gestisce il deposito non soggiace a tale obbligo.
- Si ritiene indispensabile precisare che
le imprese che risultano esclusivamente "speditrici" delle
merci pericolose e che, in base al suindicato criterio non rientrano
nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 40/2000, pur non
essendo tenute alla nomina del consulente, sono pero' obbligate a
rispettare tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono
espressamente a carico dello speditore.
- 5.2. Operazioni di scarico.
- Per quanto riguarda le operazioni di
"scarico", non rientrano nel campo di applicazione della
direttiva 96/35 le imprese "che scaricano le merci alla loro
destinazione finale"; tale interpretazione e' esplicitamente
enunciata in una dichiarazione del Consiglio C.E. e della Commissione
C.E., contenuta nel documento della riunione del Consiglio in cui e'
stato approvato il testo della direttiva, nel quale viene precisato
che la direttiva 96/35/CE "... coinvolge le imprese impegnate nel
carico e/o scarico di merci pericolose solo quando tali operazioni
interessano la sicurezza del trasporto; la direttiva non coinvolge le
imprese che scaricano le merci alla loro destinazione finale". La
motivazione di tale interpretazione e' che quando la merce e' arrivata
al destinatario finale, il trasporto e' ormai concluso, quindi lo
scarico di tali merci non influenza piu' la sicurezza del trasporto.
- Per chiarire cosa si intenda per
"destinazione finale", si ritiene utile fornire alcuni
esempi:
- a) nel caso che il destinatario sia
l'utilizzatore della merce od un esercizio di vendita al dettaglio
(come un supermercato), non v'e' dubbio che questi non soggiacciano
all'obbligo di nominare il consulente;
- b) nel caso in cui il destinatario sia
un deposito di stoccaggio, dal quale la merce verra' poi di nuovo
caricata su altri mezzi stradali o ferroviari per effettuare un nuovo
viaggio, occorre precisare che tale operazione complessa puo' essere
scomposta in tre operazioni semplici: lo scarico dal mezzo di
trasporto precedente, la spedizione per il nuovo viaggio ed il carico
sul nuovo mezzo di trasporto; di queste operazioni, se eseguite da
imprese distinte, solo la terza rientra nell'obbligo della nomina del
consulente; se tutte e tre le operazioni sono effettuate da un'unica
impresa, questa dovra' avere il consulente in quanto effettua il
"carico" per il successivo viaggio;
- c) nel caso di un'impresa che effettua
il trasbordo di merci direttamente da un mezzo ad un altro (anche
senza operare uno stoccaggio temporaneo), come ad esempio nel caso di
movimentazione di container da veicolo stradale a quello ferroviario,
o viceversa, l'impresa che effettua queste operazioni sottosta'
all'obbligo di nomina del consulente, in quanto effettua il
"carico" sul secondo mezzo di trasporto.
-
- 6. Esenzioni.
- L'art. 3, comma 6, lettera a), del
decreto legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione
dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
l'individuazione di altri casi, di cui pero' fornisce le linee guida.
- Tali casi sono contenuti alle lettere
a) e b) del comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio
2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle
operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni
di carico (lettera b).
- E' appena il caso di precisare che i
trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3,
comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo
di viaggi annuali e mensili ed alla quantita' massima annuale
consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal decreto
ministeriale 4 luglio 2000.
- Per potersi avvalere delle esenzioni,
le imprese, ai sensi dell'art. 2, comma 2, e seguenti, del medesimo
decreto ministeriale, devono darne comunicazione all'ufficio
provinciale del dipartimento dei trasporti terrestri, prima di
iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno
solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'ufficio ne
terra' conto nel programma di visite ispettive che intendera'
effettuare nel corso dell'anno.
- Anche per le imprese rientranti nei
criteri di esenzione suesposti, vale quanto precisato alla fine del
precedente punto 5.1, nel senso che tutte le imprese coinvolte nel
trasporto, carico e scarico di merci pericolose, pur rientrando nei
criteri di esenzione dalla nomina del consulente, sono pero' obbligate
al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono
espressamente a loro carico.
-
- 7. Incidenti.
- Nell'allegato I sono indicati i criteri
secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato
"incidente" ai sensi del comma 4, dell'art. 4 del decreto
legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si e' tenuto
conto sia di documenti simili gia' adottati da altri paesi comunitari
(quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la
riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR rettorale del 16 marzo
2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.
-
- Il capo del dipartimentodei trasporti
terrestri
- Fabretti Longo
-
-
- Allegato I
-
- Definizione di
"incidente"
- Nel presente allegato vengono definiti
i criteri con cui un'"incidente", che avvenga durante le
operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da
considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della
relazione prevista dal comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 4
febbraio 2000, n. 40.
- Un "incidente" e' da
considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso
enunciati:
-
- Criterio 1.
- Danni a persone o cose
- La merce pericolosa trasportata, ovvero
caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel
provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure
nell'aggravarne le conseguenze.
- Cio' premesso, si ha un'"incidente"
se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:
- a) decesso di una o piu' persone;
- b) ferite o danni ad una o piu'
persone, con prognosi superiore a sette giorni;
- c) danni a cose od all'ambiente
valutabili per un costo superiore a cinquemila euro.
-
- Criterio 2.
- Perdite di materie pericolose
- Si distinguono i seguenti casi:
- a) trasporti in cisterna od alla
rinfusa; e' da considerarsi "incidente" se la quantita' di
materia fuoriuscita o dispersa durante il trasporto, o durante le
operazioni di carico o scarico, e' superiore ai limiti di esenzione,
per le varie materie, attualmente definiti dal marginale 10011 dell'ADR;
- b) trasporti in imballaggi o GRV; e' da
considerare "incidente" qualsiasi perdita o spandimento, che
si verifichi in condizioni normali di utilizzo causati da difetti
costruttivi dell'imballaggio, ovvero da rottura dell'imballaggio
stesso conseguente a caduta durante il carico o scarico, od eccessivo
logoramento causato da prolungate vibrazioni durante il trasporto; e'
da considerare altresi' incidente ogni perdita o spandimento per
rottura dell'imballaggio dovute ad altra causa, se superiore ai limiti
indicati al precedente punto a).
-
- Criterio 3.
- Motivi precauzionali di ordine
pubblico
- Sono parimenti da considerare
"incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza
del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce
pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei
quali, l'autorita' pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti
precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione,
chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.
-
-
- Allegato II
-
- Commissioni di esame per consulenti
"per la sicurezza dei trasporti di merci "pericolose (Di cui
al decreto direttoriale 23 giugno 2000)
- La circoscrizione territoriale di
competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle
regioni cui si riferisce, e' da considerare puramente indicativa, nel
senso che un candidato puo' liberamente scegliere la cominissioni
presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.
-
- Commissione n. 1 - (Piemonte - Valle
d'Aosta). Sede: Torino, corso Belsio n. 158, tel. 011/8980933.
- Commissione n. 2 - (Lombardia). Sede:
Milano, via Cilea n. 119, tel. 02/353791.
- Commissione n. 3 - (Veneto). Sede:
Venezia-Mestre, strada della Motorizzazione n. 13, tel. 041/2388258.
- Commissione n. 4 - (Friuli-Venezia
Giulia). Sede: Trieste, via Bellini n. 3, tel. 040/679111.
- Commissione n. 5 - (Liguria). Sede:
Genova, corso Sardegna n. 36/1d, tel. 010/51631.
- Commissione n. 6 - (Emilia-Romagna).
Sede: Bologna, zona Roveri, via dell'Industria n. 13, tel.
051/6018711.
- Commissione n. 7 - (Toscana). Sede:
Firenze - Sesto Fiorentino - Loc. S. Croce dell'Osmannoro, via
Lucchese n. 160, tel. 055/3068.
- Commissione n. 8 - (Marche). Sede:
Ancona, via I Maggio n. 142, tel. 071/2851221.
- Commissione n. 9 - (Lazio - Umbria).
Sede: Roma - Ufficio operativo Roma Nord, via Salaria km 10,400, tel.
06/81691.
- Commissone n. 10 - (Abruzzo - Molise).
Sede: Pescara - Villa Raspa di Spoltore, via Francia n. 3, tel.
085/413833.
- Commissione n. 11 - (Campania). Sede:
Napoli, via Argine n. 422, tel. 081/5911111.
- Commissione n. 12 - (Puglia). Sede:
Bari - Modugno, via F. De Blasio zona industriale, tel. 080/5850111.
- Commissione n. 13 - (Basilicata -
Calabria). Sede: Cosenza, via del Gallitello - Pal. Ungano, teI.
0971/54726.
- Commissione n. 14 - (Sardegna). Sede:
Cagliari, strada statale n. 554, km 1,600, tel. 070/240631.
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- Nota: Le province autonome di Trento e
Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i
propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi enti
locali.
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