MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CIRCOLARE
6 marzo 2000, n. U di G.MOT N. A9 - prot. 513/4915/10
Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, attuazione della direttiva
96/35/CE, consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.
Modalita' di rilascio del certificato provvisorio. Modalita' per la
dichiarazione del consulente. Obblighi del consulente.
- Ai dirigenti coordinatori
Ai centri prova autoveicoli
Agli uffici provinciali M.C.T.C.
All'assessorato trasporti turismo comunicazioni della regione Sicilia
- Direzione trasporti
Ai Commissari del Governo nelle province di Trento e Bolzano
- Alla provincia autonoma di Trento - Servizio
comunicazioni e trasporti motorizzazione civile
Alla provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione traffico e trasporti
All'Ispesl
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alle Associazioni autotrasportatori
Alla Assocarri
Al Sunfer
Alla Confcommercio
Alla Confederazione nazionale artigianato
Alla Federchimica
Alla Associazione italiana commercio chimico
All'Assogasliquidi
All'Assogpl
All'Unasca
Alla Federtaai
All'Asiac
- Introduzione.
0. Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000), che ha recepito nel
diritto interno la direttiva 96/35/CE, riguardante l'istituzione dei
consulenti per trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia,
ha stabilito alcune incombenze a carico dell'Amministrazione. Per
attuare tali incombenze si rende necessario emanare alcune norme
procedurali applicative, che sono lo scopo della presente circolare.
- 1. Rilascio del certificato provvisorio di
consulente.
- 1.0. Introduzione.
Il decreto legislativo in oggetto, all'art. 7 (disposizioni
transitorie e finali) prevede il rilascio di un certificato
"provvisorio" per titolari o dipendenti di imprese con sede
sul territorio nazionale, che dimostrino, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, di avere di fatto assolto, nel periodo
antecedente all'entrata in vigore del suddetto decreto, alla funzione
di consulente. E' evidente, visto l'art. 1, comma 1, sub-b), del
decreto legislativo, che il certificato provvisorio possa essere
richiesto anche dal legale rappresentante dell'impresa. I titolari di
certificato provvisorio dovranno presentare la domanda per sostenere
l'esame ai fini del conseguente rilascio del certificato definitivo,
secondo modalita' ed entro il termine, che verranno stabiliti con i
decreti attuativi previsti dall'art. 5, comma 5, del decreto
legislativo.
-
- 1.1. Domanda di rilascio.
- Chiunque - purche' titolare o dipendente di impresa
di cui all'art. 1, comma 1a), del decreto legislativo - intenda
avvalersi di tale disposizione, potra' rivolgere istanza all'ufficio
provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione
della provincia in cui ha sede l'impresa, per il rilascio del
certificato previsto dal citato art. 7 del decreto legislativo,
subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione:
-
- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione,
conforme al fac-simile di cui all'allegato 1 di questa circolare.
La suddetta dichiarazione, da allegare alla richiesta, va intesa come
dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 2
della legge n. 15 del 1968 come integrato e modificato dall'art. 3,
comma 10, della legge n. 127 del 1997 e dell'art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Nella domanda
dovra' inoltre essere precisata la modalita', o le modalita', per cui
il certificato viene richiesto (su strada, per ferrovia, od entrambe).
Essa dovra' in particolare contenere in maniera dettagliata i seguenti
dati ed informazioni:
dati anagrafici;
residenza - domicilio;
titolo di studio posseduto (esclusivamente per fini statistici);
indicazione della impresa, presso cui il candidato ha svolto le sue
mansioni, in analogia a quelle previste dall'art. 4 del decreto
legislativo, precisando inoltre la sede e l'attivita' dell'impresa
stessa;
data di inizio rapporto;
tipo di rapporto con l'impresa (titolare, legale rappresentante, o
dipendente);
tipologia delle materie pericolose trasportate, caricate o scaricate
dall'impresa (classi, ordinali) e modalita' di trasporto utilizzate
(stradale, ferroviaria);
- b) versamenti di L. 10.000 su c/c 90001 e di L.
40.000 su c/c 4028, per l'assolvimento delle imposte di bollo,
(tariffa 1.7 della tabella allegata alla legge n. 870/1986 e
successive modificazioni ed aggiornamenti); potranno essere utilizzati
i bollettini prestampati reperibili presso gli uffici provinciali
stessi.
-
- 1.2. Rilascio del certificato provvisorio.
L'ufficio provinciale cui viene rivolta l'istanza, esaminata la
documentazione di cui al precedente punto 1.1., rilascia al
richiedente il certificato provvisorio, secondo il fac-simile di cui
all'allegato 2.
Il certificato in questione dovra' essere completato, oltre che con le
generalita' della persona che ne ha fatto richiesta, con il numero di
marca operativa, da indicare alla voce "certificato n.
....."; la validita' e' improrogabilmente limitata a diciotto
mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, ossia il 17
settembre 2001. Le modalita' di trasporto (su strada, o per ferrovia)
per cui viene rilasciato il certificato, dovranno essere espressamente
indicate nella, o nelle caselle, interessate. Dovra' percio' essere
indicato "SI" per la modalita', o le modalita', per le quali
viene rilasciato il certificato; ovvero "NO", in caso
contrario. Infine il certificato dovra' essere completato con la data,
la firma del direttore o di chi ne fa le veci, il timbro tondo
d'ufficio e quello dell'assolvimento dell'imposta di bollo in maniera
virtuale. Il certificato dovra' essere redatto in due copie: la prima
verra' consegnata al richiedente, la seconda restera' agli atti
dell'ufficio.
- 2. Modalita' per l'effettuazione della comunicazione
del consulente da parte delle imprese.
- 2.0. lntroduzione.
Come stabilito al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo in
oggetto, le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo
scarico di merci pericolose debbono comunicare all'ufficio provinciale
della motorizzazione civile della provincia, in cui ha sede l'impresa
stessa, il nominativo del proprio consulente, o dei propri consulenti,
indicandone le complete generalita'.
-
- 2.1. Comunicazione del consulente.
Per ottemperare a tale incombenza, il capo dell'impresa dovra'
presentare all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e
trasporti in concessione, nella cui provincia ha sede l'impresa
stessa, una comunicazione conforme allo schema di cui all'allegato 3.
Alla comunicazione dovra' essere allegata la copia del certificato
(provvisorio o definitivo) di formazione del consulente; si rammenta
che, come stabilito dal com-ma 8 dell'art. 5 del decreto legislativo,
i certificati rilasciati da un altro Paese comunitario sono
riconosciuti a tutti gli effetti senza alcuna formalita' aggiuntiva.
- La comunicazione da presentare all'ufficio
provinciale M.C.T.C. dovra' essere redatta in due copie.
Nel caso la comunicazione venga spedita per posta raccomandata, il
capo dell'impresa deve conservare ai propri atti la seconda copia
della comunicazione, unitamente alla ricevuta dell'ufficio postale.
Nel caso invece che la dichiarazione venga presentata a mano, una
copia restera' agli atti dell'ufficio provinciale ricevente, mentre
l'altra verra' restituita all'interessato, dopo che l'ufficio
provinciale vi avra' apposto una attestazione di ricevuta del seguente
tenore:
"Presentata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e
trasporti in concessione di ........................ in data
.................................. Il funzionario ricevente
......................".
- 2.2. Caso di imprese con piu' sedi.
Qualora l'impresa abbia la sede legale distinta dalla sede operativa e
questa si trovi in altra provincia, la comunicazione dovra' essere
presentata all'ufficio provinciale nella cui circoscrizione si trova
la sede operativa.
- Qualora l'impresa disponga di piu' sedi operative, il
capo dell'impresa dovra' esibire o trasmettere una comunicazione per
ciascuna sede operativa (anche se ubicate nella stessa provincia)
all'ufficio provinciale M.C.T.C. competente per territorio; il
consulente potra' anche essere il medesimo per tutte le sedi
operative.
- 3. Obblighi del consulente.
- 3.0. Introduzione.
Gli obblighi del consulente sono sanciti dall'art. 4 del decreto
legislativo.
- 3.1. Obblighi derivanti da attivita' ordinaria.
Gli obblighi derivanti dall'attivita' ordinaria del consulente sono
indicati ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 del decreto legislativo. Il
consulente e' tenuto a redigere la relazione, di cui al comma 1
dell'art. 4, ed a consegnarla al capo dell'impresa
"annualmente"; si precisa che tale termine deve essere
inteso come "anno solare", quindi le relazioni - sempre che
non intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure
poste alla base della relazione stessa, ovvero delle norme in materia
di trasporto, carico o scarico delle merci pericolose (comma 2, art. 4
del decreto legislativo) - dovranno essere consegnate entro il 31
dicembre di ogni anno. Si precisa inoltre che eventi modificativi
delle prassi dell'impresa, effettuati in attuazione delle proposte
contenute nella relazione del consulente, non sono da ritenersi
attinenti a quanto previsto al comma 2, art. 4 del decreto
legislativo, e quindi non costituiscono motivo per la redazione di
relazioni aggiuntive infrannuali. Si precisa infine che, nel caso la
funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell'impresa, la
relazione dovra' essere egualmente redatta, anche se diretta alla
medesima persona che l'ha predisposta.
-
- 3.2. Obblighi derivanti da attivita' straordinaria.
Gli obblighi relativi al presente paragrafo ricorrono nell'eventualita'
che, durante l'attivita' dell'impresa e relativamente alle operazioni
di trasporto, carico o scarico, si verifichi un incidente. In tale
eventualita' il consulente, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del
decreto legislativo, e' tenuto a redigere una relazione di incidente,
dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, nella quale dovra'
analizzare le cause che hanno provocato l'incidente ed avanzare
proposte con lo scopo di prevenire incidenti similari. La definizione
di "incidente" sara' contenuta nel decreto attuativo del
Ministro dei trasporti e della navigazione da emanarsi in ottemperanza
dell'art. 5, comma 5 del decreto legislativo. La relazione di
incidente e' trasmessa, ai sensi del-l'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo, al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici
provinciali della M.C.T.C., anche al Dipartimento trasporti terrestri
del Ministero dei trasporti e della navigazione; gli stessi uffici
provinciali M.C.T.C. ne terranno copia nel fascicolo dell'impresa. Il
capo dipartimento dei trasporti terrestri Fabretti Longo
-
- Allegato 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 2
DELLA LEGGE N. 15 DEL 1968 COME INTEGRATO E MODIFICATO DALL'ART. 3,
COMMA 10 DELLA LEGGE N. 127/1997 E DALL'ART. 1, COMMA 2 DEL D.P.R. N.
403/1998.
- Fac-simile della dichiarazione per il rilascio del
certificato provvisorio di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 4 marzo
2000, n. 40 Il sottoscritto .............; nato a
.......................... il ..................... residente in
........... via ...........;
- titolo di studio: .............; (da indicare
esclusivamente per fini statistici) consapevole delle responsabilita'
penali ed amministrative conseguenti alle false dichiarazioni (art.
26, legge n. 15/1968 ed art. 11, comma 3, decreto del Presidente della
Repubblica n. 403/1998), dichiara sotto la propria responsabilita' di
avere di fatto assolto, nel periodo antecedente all'entrata in vigore
del D.Lgs., ad una funzione equivalente a quella prevista per il
consulente di cui al medesimo D.Lgs., presso la seguente impresa
........; .................. (1), con sede ........;(2), in qualita'
di ........; (3) dal ............; (4); precisa inoltre che la
suddetta impresa svolge l'attivita' di ..........;
............................ (5), che comporta ........; (6) delle
seguenti classi o tipi di merci pericolose: &ul;(7) interessando
la modalita' di trasporto ............... (8).
-
- Data ......................... Firma
.................... (9)
- (1) Indicare la ragione sociale completa
dell'impresa.
(2) Indicare la sede dell'impresa, tenendo conto, se ricorre il caso,
di quanto precisato al punto 2.2. del testo della circolare.
(3) Precisare se "titolare", "legale
rappresentante" o "dipendente".
(4) Precisare la data di inizio del rapporto di cui al punto
precedente.
(5) Precisare l'attivita' dell'impresa.
(6) Indicare: "il trasporto" e/o "il carico" e/o
"lo scarico" (delle merci pericolose successivamente
indicate).
(7) Indicare uno o piu' gruppi di classi o tipi di merci pericolose,
tra i seguenti:
a) classe 1, esplosivi;
b) classe 2, gas;
c) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
d) classe 7, materie radioattive;
e) prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN1223.
(8) Indicare se stradale, ferroviaria, od entrambe.
(9) Per l'autentica della firma e' sufficiente allegare la fotocopia
di un documento di identita'.
- Allegato 2
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
- Ufficio provinciale della motorizzazione civile e
trasporti in concessione di .........................................
- Certificato provvisorio di formazione per i
consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose (Art. 7
del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40)
- Certificato n. ....................
Cognome: ..............................................
Nome completo: ........................................
Luogo e data di nascita: ..............................
Nazionalita': ..........................................
- Firma del titolare:
...................................
- Valido fino al 17 settembre 2001 per le imprese di
trasporto di merci pericolose, nonche' per le imprese che effettuano
operazioni di carico o scarico connesse a tale trasporto, con sede sul
territorio italiano: su strada per ferrovia
-
- Data ....................
Il direttore
....................
- Allegato 3
FAC-SIMILE COMUNICAZIONE DEL CONSULENTE
- Intestazione dell'impresa All'Ufficio provinciale
della Motorizzazione civile e T.C. di ...... (1)
- Oggetto: Comunicazione del consulente per trasporti
di merci pericolose.
- Il sottoscritto .........., nato a
........................ il ........., in qualita' di .............,
(2) della impresa ........... (3), con sede in ............., che
effettua attivita' di .................. (4), ed effettua il
........... (5) di merci pericolose delle seguenti classi o tipi
................(6), mediante la modalita' di trasporto ............
(7), comunica che il proprio consulente e': il sottoscritto
medesimo/ovvero (8): il signor ..............., nato a .......... il
.......... titolare del certificato di formazione n. .........., di
cui si allega copia.
-
- Data ...............
- Firma .......................(9)
- (1) Indicare l'ufficio provinciale cui e' diretta la
dichiarazione.
(2) Precisare la qualifica rivestita nell'impresa (titolare, o legale
rappresentante).
(3) Indicare la ragione sociale completa dell'impresa, indicando la
sede, tenendo conto, se ricorre il caso, di quanto precisato al punto
2.2. del testo della circolare.
(4) Precisare la attivita', o le attivita', dell'impresa.
(5) Indicare una, o piu', tra le seguenti voci: trasporto, carico,
scarico.
(6) Indicare uno o piu' gruppi di classi o tipi di merci pericolose,
tra i seguenti:
a) classe 1, esplosivi;
b) classe 2, gas;
c) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9;
d) classe 7, materie radioattive;
e) prodotti petroliferi, numeri ONU: UN 1202, UN 1203, UN1223.
(7) Indicare se stradale, ferroviaria, od entrambe.
(8) Usare la dizione che ricorre.
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