- Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000
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- MINISTERO
DELL'AMBIENTE
DECRETO 25 febbraio 2000, n.124
Regolamento recante i valori
limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e
le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di
coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in attuazione della direttiva
94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, e dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
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- IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
- di concerto con
- IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
- e
- IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la
legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 6;
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- Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
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- Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'articolo 3, comma 2,
e l'articolo 11;
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- Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 15
marzo 1997, n. 59;
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- Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
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- Vista la direttiva 94/67/CE
sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
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- Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
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- Visto il decreto del Ministro dell'ambiente
12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta
Ufficiale n.
- 176 del 30 luglio 1990, recante linee guida
per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e
la fissazione dei valori minimi di emissione ed in particolare l'articolo 2
e l'allegato 2, paragrafo 5, relativo agli inceneritori di rifiuti;
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- Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 95 di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla
eliminazione degli oli usati;
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- Visto il decreto del Ministro dell'ambiente
21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1996, sulla disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera
dagli impianti industriali;
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- Visto il decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 39, pubblicato nel supplemento ordinario n. 48/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1997, sull'attuazione della direttiva
90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle informazioni in materia
ambientale;
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- Visto il decreto del Ministro dell'ambiente
del 19 novembre 1997, n. 503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del
29 gennaio 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 89/369/CEE e
89/429/CEE concernenti la prevenzione dell'inquinamento atmosferico
provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e la disciplina
delle emissioni e delle condizioni di combustione degli impianti di
incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi nonche'
di taluni rifiuti sanitari;
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- Vista la direttiva 91/692/CEE concernente la
standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni relative
all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;
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- Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole.
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- Vista la direttiva 96/61/CE, concernente la
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
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- Sentita la commissione di cui all'articolo 2,
comma 10, del citato decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;
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- Visti gli atti di concerto espressi dal
Ministero della sanita' e dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, rispettivamente con note prot. n. 100.1/1827-G/7095 in
data 2 dicembre 1999 e prot. n. 13310 F3C-23 in data 24 gennaio 2000;
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- Previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta
del 21 ottobre 1999;
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- Considerato che per assicurare un elevato
livello di protezione ambientale, i valori limite di emissione previsti nel
presente decreto devono essere considerati una condizione necessaria ma non
sufficiente a garantire il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva
96/61/CE circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e puo' essere,
pertanto, necessario stabilire limiti di emissione piu' severi, valori
limite di emissione relativi ad altre componenti ambientali e altre
condizioni opportune, tenendo conto della specificita' delle singole
categorie di impianti;
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- Udito il parere del consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del
22 novembre 1999 e del 7 febbraio 2000;
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- Vista la comunicazione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. UL/2000/4004 del 25 febbraio 2000;
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- A d o t t a
- il seguente regolamento:
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- Art. 1.
- Finalita' e campo di applicazione
- 1. Il presente decreto stabilisce le misure e
le procedure finalizzate a prevenire e ridurre per quanto possibile gli
effetti negativi dell'incenerimento dei rifiuti pericolosi sull'ambiente, in
particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo, delle acque superficiali
e sotterranee, nonche' i rischi per la salute umana che ne risultino, in
attuazione della direttiva 94/67/CE ed ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e
dell'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre
1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.
- A tal fine disciplina:
- a) i valori limite di emissione degli
impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi;
- b) i metodi di campionamento, di analisi e di
valutazione degli inquinanti derivanti dagli impianti di incenerimento dei
rifiuti pericolosi;
- c) i criteri e le norme tecniche generali
riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le
condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti
pericolosi, con particolare riferimento alle esigenze di ridurre i rischi
connessi all'inquinamento derivante dai rifiuti pericolosi, di diminuire la
quantita' ed il volume dei rifiuti prodotti, di produrre rifiuti che possono
essere recuperati o eliminati in maniera sicura e di assicurare una
protezione integrata dell'ambiente contro le emissioni causate
dall'incenerimento dei rifiuti pericolosi;
- d) i criteri temporali di adeguamento degli
impianti di incenerimento di rifiuti preesistenti alle disposizioni del
presente decreto.
- 2. Sono fatte salve le altre disposizioni in
materia di tutela dell'ambiente e della salute, in particolare le norme
sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza dei lavoratori degli impianti
di incenerimento.
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- Art. 2.
- Definizioni
- 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
- a) rifiuto pericoloso: i rifiuti solidi o
liquidi individuati nell'allegato D al decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997,
n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- b) impianto di incenerimento: qualsiasi
apparato tecnico utilizzato per l'incenerimento di rifiuti pericolosi
mediante ossidazione termica, compreso il pretrattamento tramite pirolisi o
altri processi di trattamento termico, quali il processo al plasma, a
condizione che i prodotti che si generano siano successivamente inceneriti,
con o senza recupero del calore di combustione prodotto.
- In questa definizione sono inclusi gli
impianti che effettuano coincenerimento, cioe' gli impianti non destinati
principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali
rifiuti come combustibile normale o addizionale per qualsiasi procedimento
industriale, nonche' tutte le installazioni e il luogo dove queste sono
ubicate, compresi: la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento,
lo stoccaggio, le apparecchiature di pretrattamento, l'inceneritore, i
sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e
dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di
trattamento, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti risultanti dal processo
di incenerimento, le apparecchiature di trattamento dei gas e delle acque di
scarico, i camini, i dispositivi e sistemi di controllo delle varie
operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di
incenerimento;
- c) nuovo impianto di incenerimento: un
impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione viene rilasciata
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- d) impianto di incenerimento preesistente: un
impianto per il quale l'autorizzazione alla costruzione e' stata rilasciata
prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
- e) valori limite di emissione: la
concentrazione e/o la massa delle sostanze inquinanti che non deve essere
superata nelle emissioni degli impianti durante un periodo specificato;
- f) gestore: qualsiasi persona fisica o
giuridica che detiene o gestisce l'impianto;
- g) capacita' nominale dell'impianto di
incenerimento: la somma delle capacita' di incenerimento dei forni che
compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal
gestore, espressa in quantita' di rifiuti che puo' essere incenerita in
un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi.
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- Art. 3.
- Esclusioni
- 1. Sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto i seguenti impianti di incenerimento:
- a) inceneritori per carcasse o resti di
animali;
- b) inceneritori per rifiuti sanitari
contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano resi pericolosi dalla
presenza di altri costituenti elencati nell'allegato H al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- c) inceneritori per rifiuti urbani che
trattino anche rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti
non siano mescolati con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle
altre caratteristiche elencate nell'allegato I al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
- d) inceneritori per rifiuti urbani e
inceneritori per rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che i rifiuti
trattati non siano mescolati con rifiuti pericolosi.
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- Art. 4.
- Autorizzazione alla costruzione ed
all'esercizio di impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi
- 1. Le autorizzazioni alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di incenerimento sono rilasciate dalla regione
ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426.
- 2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono
rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione,
l'attrezzatura e la gestione dell'impianto di incenerimento prevedono
l'adozione di adeguate misure preventive contro l'inquinamento ambientale e
che siano quindi osservati i requisiti di cui all'allegato 1.
- 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono
inoltre indicare esplicitamente la capacita' nominale dell'impianto di
incenerimento nonche' i tipi e le quantita' di rifiuti pericolosi che
possono essere trattati nell'impianto di incenerimento.
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- Art. 5.
- Autorizzazione alla costruzione ed
all'esercizio di impianti di coincenerimento di rifiuti pericolosi
- 1. Le autorizzazioni alla costruzione e
all'esercizio degli impianti non destinati principalmente all'incenerimento
di rifiuti che effettuano coincenerimento sono rilasciate dalla regione o
dalla provincia autonoma ai sensi, rispettivamente, degli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato
dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre
1998, n. 426.
- 2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e' vietato il coincenerimento di
oli usati contenenti PCB/PCT e loro miscele in misura eccedente le 25 parti
per milione.
- 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1, sono
rilasciate soltanto se dalla domanda risulta che la progettazione,
l'attrezzatura e la gestione dell'impianto prevedono l'adozione di adeguate
misure preventive contro l'inquinamento ambientale e che siano quindi
rispettate, qualunque sia la quantita' di calore prodotta mediante
combustione di rifiuti, le linee guida per categorie di impianti industriali
diversi dagli impianti destinati principalmente all'incenerimento, da
emanarsi nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia ai
sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono
indicare esplicitamente i tipi e le quantita' di rifiuti pericolosi che
possono essere coinceneriti nell'impianto, la potenza termica nominale della
singola apparecchiatura dell'impianto in cui sono alimentati i rifiuti come
combustibili, il flusso di massa minimo e massimo dei rifiuti che alimentano
l'impianto, il loro minimo e massimo potere calorifico inferiore e il loro
contenuto massimo di agenti inquinanti, quali, in particolare, PCB, PCT,
pentaclorofenolo (PCP), composti contenenti cloro, fluoro, zolfo, metalli
pesanti. Nel caso di coincenerimento di oli usati, l'autorizzazione
all'esercizio dell'impianto di cui al comma 1 deve inoltre riportare
esplicitamente il divieto di cui al comma 2.
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- Art. 6.
- Obblighi di comunicazione
- 1. I Ministeri dell'ambiente, dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita' redigono ed inoltrano alla
Commissione europea ogni tre anni una relazione concernente l'applicazione
del presente decreto con le modalita' previste dall'articolo 5 della
direttiva 91/692/CEE.