- IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE
DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
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- Visti la legge 27 marzo 1992, n. 257, e il
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251);
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- Visti, in particolare l'art. 10, comma 2,
lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e l'art. 10 del Presidente
della Repubblica 8 agosto 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26
ottobre 1994, n. 251);
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- Visto il decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22;
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- Visto l'art. 30, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua, tra le imprese tenute
ad iscriversi all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti, in prosieguo denominato albo, le imprese che intendono
effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto;
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- Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406,
del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il
regolamento di organizzazione e funzionamento dell'albo, ed in particolare
l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce alla competenza del
Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei criteri per
l'iscrizione nelle diverse categorie e classi;
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- Considerato che l'iscrizione all'albo e'
subordinata al possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria di cui all'art. 11 del decreto 28 aprile 1998, n. 406;
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- Ritenuto di dover fissare i requisiti
minimi per l'iscrizione all'albo nella categoria 10 riguardante le imprese
che intendono effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti
amianto;
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- Ritenuto, al tal fine, di ripartire le
attivita' di cui alla categoria 10 in:
- a) attivita' di bonifica di beni contenenti
amiento effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali
plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali
d'attrito a base di amianto, materiali contenenti amianto ottenuti da
trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto;
- b) attivita' di bonifica di beni contenenti
amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto,
coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a
base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a
spruzzo o a cazzuola, feltri e materassini di amianto;
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- Delibera:
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- Art. 1.
- 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo, le
attivita' di cui alla categoria 10 dell'art. 8 del decreto 28 aprile 1998,
n. 406, sono ripartite, in:
- a) attivita' di bonifica di beni contenenti
amianto effettuata sui seguenti materiali: cementi-amianto, materiali
plastici contenenti amianto, materiali contaminati da amianto, materiali
d'attrito a base di amianto, materiali contententi amianto ottenuti da
trattamenti di inertizzazione convalidati dalla commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi
all'impiego dell'amianto;
- b) attivita' di bonifica di beni contenenti
amianto effettuata sui seguenti materiali: pannelli contenenti amianto,
coppelle di amianto, carte e cartoni a base di amianto, tessuti e corde a
base di amianto, filtri in amianto, materiali con amianto applicati a
spruzzo o cazzuola, feltri e materassini di amianto.
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- Art. 2.
- 1. Le imprese che, anche ai fini
dell'obbligo della presentazione dei progetti di bonifica ai sensi del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, intendono iscriversi all'albo
nella categoria 10 devono essere in possesso dei requisiti di cui alla
tabella allegata sotto la lettera A.
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- 2. I requisiti professionali del
responsabile tecnico delle imprese che intendono iscriversi all'albo nella
categoria 10 sono individuati nell'allegato B.
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- 3. Le imprese che intendono iscriversi
all'albo nella categoria 10 devono produrre, in sede di presentazione
della domanda di iscrizione, una dichiarazione in merito alla conformita'
dell'impresa stessa alle norme dettate dal decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277. Tali imprese devono, altresi', documentare di essersi
conformate alla legislazione vigente in materia di sicurezza, con
l'individuazione del responsabile della sicurezza, producendo copia della
comunicazione effettuata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626.
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- 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'art. 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
l'art. 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1994, n. 251), che
disciplinano l'abilitazione degli addetti alle attivita' di rimozione e di
smaltimento dell'amianto.
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- Art. 3.
- 1. Il requisito di capacita' finanziaria
per l'iscrizione di cui all'art. 1 si intende soddisfatto con gli importi
di cui all'allegato C. Tale requisito e' dimostrato con le modalita' di
cui all'art. 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero
mediante la presentazione di un'attestazione di affidamento bancario
rilasciata da istituti di credito o da societa' finanziarie con capitale
sociale non inferiore a lire 5 miliardi, secondo lo schema allegato sotto
la lettera D, o da una dichiarazione concernente la cifra di affari,
globale e distinta per lavori, dell'impresa, per gli ultimi cinque
esercizi.
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- Art. 4.
- 1. L'efficacia della presente deliberazione
decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le
modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere
prestate a favore dello Stato di cui all'art. 30, comma 6, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai sensi e per gli effetti dell'art.
30, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
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- Roma, 1° febbraio 2000
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- Il presidente: Pernice
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Allegato A - Valore attrezzature minime categoria 10
- Allegato B - Requisiti Responsabile Tecnico Categoria 10
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Allegato C - Capacità finanaziaria - Categoria 10