<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("2")%> DECRETO 10 gennaio 2000  - Elenco dei gas e delle miscele di gas appartenenti alla classe 2 dell'ADR, non elencati nominativamente, classificati sotto le rubriche collettive "non altrimenti specificate-n.a.s.".

Legislazione

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 gennaio 2000 - Elenco dei gas e delle miscele di gas appartenenti alla classe 2 dell'ADR, non elencati nominativamente, classificati sotto le rubriche collettive "non altrimenti specificate-n.a.s.". (pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 14 del 19 gennbaio 2000)

IL DIRETTORE dell'unita' di gestione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 335 del   24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacita' fino a 1000 litri destinati al trasporto su strada ed ai recipienti di capacita' superiore a 1000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali 12 settembre 1925 e 22 luglio 1930;

Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 settembre 1998 (serie generale n. 224) relativo all'elenco dei gas e delle miscele di gas appartenenti alla classe 2 dell'ADR, non elencati nominativamente, classificati sotto le rubriche collettive "non altrimenti specificate-n.a.s.";

Riconosciuta l'opportunita' di consentire il trasporto di alcuni gas e miscele di gas non elencati nominativamente nell'ADR, classificabili sotto le rubriche collettive "n.a.s.";

Riconosciuta inoltre l'opportunita' di dettare, per tali gas e miscele di gas, le relative disposizioni riguardanti, la classificazione, l'etichettatura, le pressioni di prova, i gradi di riempimento, i materiali utilizzabili per la costruzione delle bombole, dei tubi, dei fusti a pressione e delle cisterne e le menzioni da riportare nella documentazione di trasporto;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta dell'11 novembre 1999 - approvando al riguardo lo schema di voto n. 1030 - precisando per tali gas e miscele di gas, le disposizioni di trasporto;

Decreta:

Art. 1

E' consentito il trasporto dei gas e delle miscele di gas non elencati nominativamente nell'ADR, classificabili sotto le rubriche collettive "n.a.s.", di cui all'allegato al presente decreto, alle  condizioni e con le prescrizioni nello stesso precisato.

Roma, 10 gennaio 2000

Il direttore f.f.: Esposito

 

Allegato 1

Materia .............
Miscele compresse di gas asfissianti del 1° A con 1013 biossido di carbonio
Miscele compresse di gas asfissianti del 1° A con 1013 biossido di carbonio e 1072 ossigeno, contenenti meno del 21% di ossigeno
Tipi di recipiente ....
Bombole in un solo pezzo
Tubi
Incastellature di bombole
Materiale utilizzabile per i recipienti ....
Acciaio legato
Acciaio al carbonio
acciaio inossidabile
Leghe di alluminio
Classificazione .... Classe 2, 1° A
Numero UN ....  1956
Denominazione ADR ....
Miscela compressa asfissiante
Seguita dal nome ed eventuale percentuale dei due componenti principali
Denominazioni commerciali rientranti (elenco indicativo e non limitativo) ....    Arcal, Argomix, car, Cargal, Corgon, Enermix, Inergen 52.40.08, Stargon, Shutzgas, ed altre
Etichetta di pericolo .... Modello n. 2
Numero di identificazione del pericolo .... 20
Massima pressione di riempimento ....... 2/3 della pressione di prova idraulica
Pressione di prova idraulica .... 30 Mpa
Verifiche periodiche ....   10 anni
Menzioni da riportare sul certificato del recipiente o sul documento di trasporto .... 1956 - gas compresso n.a.s
Iscrizioni sul recipiente .... Secondo le modalità previste dalle norme, ADR per le miscele di gas