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Legislazione
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 27 gennaio 2000 - Rettifica al decreto interministeriale 4 agosto 1999 concernente: "Determinazione ai sensi dell'art. 41, comma 10-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonche' delle condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000)IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare il titolo II, relativo alla gestione degli imballaggi;
Visto il decreto interministeriale 4 agosto 1999, recante: "Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti stessi da parte dei produttori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1999;
Ritenuta la necessita' di apportare delle modifiche all'art. 5, comma 2, e al punto 2 dell'allegato tecnico del citato decreto interministeriale 4 agosto 1999, al fine di correggere gli errori materiali evidenziatisi;
Decreta:
Articolo unico
Al decreto interministeriale 4 agosto 1999 recante:
"Determinazione, ai sensi dell'art. 41, comma 10-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dell'entita' dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio in vetro a carico dei produttori ed utilizzatori, nonche' delle condizioni e le modalita' di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 5, comma 2, le parole "secondo quanto previsto al punto 3 dell'allegato" sono sostituite con "secondo quanto previsto al punto 2 dell'allegato";
b) al punto 2 dell'allegato, la tabella riportata dopo il primo capoverso e' cosi' sostituita:
Frazioni estranee in peso % Corrispettivo Oneri smaltimento Sino al 3% 100% Conai/Coreve Dal 3,1 sino al 5% 50% Convenzionato Oltre il 5% 0 Convenzionato Roma, 27 gennaio 2000
Il Ministro dell'ambiente Ronchi
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta