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impianti termici edifici-DPR 21-12-99-551
Legislazione
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n.551
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei
consumi di energia.
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
- Visto l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione;
-
- Visto l'articolo 4, comma 4, della legge 9
gennaio 1991, n. 10;
-
- Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
-
- Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
-
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
-
- Considerata l'opportunita' di conformare il
decreto del Presidente della Repubblica medesimo al disposto della direttiva
92/42/CEE, attuata dal regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660;
- Sentito in qualita' di ente energetico l'ENEA;
-
- Ritenuto che il predetto parere, ai sensi
degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, puo' ritenersi
sostitutivo anche di quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale
ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta e tenuto conto della
equipollente qualificazione e capacita' tecnica dell'ENEA nello specifico
campo della ricerca energetica;
-
- Visto il parere della Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
-
- Sentite le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso
razionale dell'energia;
-
- Vista la notifica alla Commissione
dell'Unione europea effettuata, ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota
n. 98/0117/I;
-
- Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
28 settembre 1998;
-
- Vista la sentenza della Corte di Giustizia
delle Comunita' Europee nella causa C-112/97, pronunciata in data 25 marzo
1999;
-
- Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
-
- Sulla proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
-
- E m a n a
- il seguente regolamento:
-
- Art. 1.
- Precisazioni in ordine alla
definizione di temperatura media
- 1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le parole: "dei
singoli ambienti degli edifici" sono sostituite dalle seguenti:
"nei diversi ambienti di ogni singola unita' immobiliare.".
-
- Art. 2.
- Precisazioni in ordine allo scarico
dei fumi
- 1. Al comma 9 dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, primo capoverso, le
parole da:
- "Gli edifici" a: "UNI
7129" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti termici siti
negli edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati
ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di
combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta
dalla regolamentazione tecnica vigente.".
-
- 2. Al secondo capoverso del comma 9
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, il periodo da:
- "Fatte salve" a: "tetto
dell'edificio", e sostituito dal seguente:
- "Fatte salve diverse disposizioni
normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e
loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono
non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore
individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore
che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano
alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici
individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella
versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto
dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione
di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici
individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o
regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo,
precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione
che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.".
-
- Art. 3.
- Installazione di generatori di calore
e coibentazione degli impianti
- 1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
- "10. In tutti i casi di nuova
installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che comportino
l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo
di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, e' prescritto
l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di
calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129)
installati all'interno di locali abitati devono essere muniti all'origine di
un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della combustione,
secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del 1996. Al fine
di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione di
generatori di tipo B1 in locali abitati, dovra' essere realizzata, secondo
le modalita' previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129,
apposita apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri
quadrati.".
-
- 2. Al penultimo periodo del comma 11,
dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, dopo le parole: "quelli da costruzione" sono inserite le
seguenti: ", tenendo conto in particolare della permeabilita' al vapore
dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche dell'ambiente,
della temperatura del fluido termovettore.".
-
- Art. 4.
- Rendimento minimo dei generatori di
calore
- 1. Il comma l dell'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
- "1. Negli impianti termici di nuova
installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella
sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda
di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un
"rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. l
generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di
rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per
le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda
devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore ai
valori riportati nell'allegato E al presente decreto.".
-
- Art. 5.
- Termoregolazione e contabilizzazione
- 1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' aggiunto il seguente
periodo:
- "Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26
della legge 9 gennaio 1991, n.
- 10, gli impianti termici al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata
dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unita'
immobiliare.".
-
- Art. 6.
- Responsabilita' inerenti l'esercizio
e la manutenzione degli impianti termici
- 1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
- "1. L'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera
j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti
definiti alla lettera o) dell'articolo 1, comma 1, che se ne assume la
responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione di responsabilita' da parte
del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni amministrative previste dal
comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n.
- 10, deve essere redatto in forma scritta e
consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non puo'
delegare ad altri le responsabilita' assunte, e puo' ricorrere solo
occasionalmente al subappalto delle attivita' di sua competenza, fermo
restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attivita' di
manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta
responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile.
Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e' incompatibile con il ruolo
di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura
sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalita'
definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.".
-
- Art. 7.
- Ulteriori requisiti del terzo
responsabile
- 1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
- "3. Nel caso di impianti termici con
potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa
vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti
al "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico e' dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali
tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad
esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e
manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento,
oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea,
oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO
della serie 9.000, per l'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti
termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello
italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile
tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla
complessita' dell'impianto o degli impianti a lui affidati.".
-
- Art. 8.
- Controllo tecnico periodico e
manutenzione
- 1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dai
seguenti:
- "4. Le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la
manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano
disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte
dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni
tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente, mentre
le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto
termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili
le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere
eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita' prevista dalle
vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio
o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di
cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta l'anno, fermo
restando quanto stabilito ai commi 12 e 13.
- 4-bis. Al termine delle operazioni di
controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha l'obbligo di redigere
e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che
deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sara' da
questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9. Nel caso di
impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovra' essere
redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al
presente decreto. Tale modello potra' essere modificato ed aggiornato, anche
in relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa
nazionale o comunitaria, dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto o mediante approvazione di specifiche
norme tecniche UNI. Con la medesima procedura potranno essere adottati
modelli standard per altre tipologie di impianto.".
-
- Art. 9.
- Comunicazione del terzo responsabile
all'ente locale competente
- Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
- "6. Il terzo eventualmente nominato
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
comunica entro sessanta giorni la propria nomina all'ente locale competente
per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della legge 9 gennaio
1991, n.
- 10. Al medesimo ente il terzo responsabile
comunica immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico,
nonche' eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarita' dell'impianto.".
-
- Art. 10.
- Affidamento delle operazioni di
controllo e manutenzione e delega delle responsabilita'
- 1. Il comma 8 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
- "8. Il responsabile dell'esercizio e
della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o
non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di cui al comma 4
a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui
alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46.
Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche
per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima
legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici unifamiliari con
potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile
dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante che puo',
con le modalita' di cui al comma 1, delegarne i compiti al soggetto cui e'
affidata con continuita' la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto
il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso
mantiene in maniera esclusiva le responsabilita' di cui al comma 7.
- Al termine dell'occupazione e' fatto obbligo
all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il
"libretto di impianto prescritto al comma 9, debitamente aggiornato,
con gli eventuali allegati.".
-
- Art. 11.
- Compilazione dei libretti di centrale
e d'impianto
- 1. Il comma 11 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
- "11. La compilazione iniziale del
libretto nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a
ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di
sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della
prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione,
dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione
dell'impianto termico, e' in grado di verificarne la sicurezza e
funzionalita' nel suo complesso, ed e' tenuta a rilasciare la dichiarazione
di conformita' di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di
dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
49 del 28 febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell'impianto
contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione, dovra' essere inviata all'ente competente per i controlli di
cui al comma 18. La compilazione iniziale del libretto, previo rilevamento
dei parametri di combustione, per impianti esistenti all'atto dell'entrata
in vigore del presente regolamento nonche' la compilazione per le verifiche
periodiche previste dal presente regolamento e' effettuata dal responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il libretto di
centrale ed il libretto di impianto devono essere conservati presso
l'edificio o l'unita' immobiliare in cui e' collocato l'impianto termico. In
caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale,
il terzo responsabile e' tenuto a consegnare al proprietario o all'eventuale
terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali
allegati, il tutto debitamente aggiornato.".
-
- Art. 12.
- Rendimento minimo di combustione in
opera
- 1. Il comma 14 dell'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
- "14. Il rendimento di combustione,
rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla
massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale
funzionamento, in conformita' alle vigenti norme tecniche UNI, deve
risultare:
- a) per i generatori di calore ad acqua calda
installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di tre punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla
potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per caldaie standard
della medesima potenza;
- b) per i generatori di calore ad acqua calda
installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo del
rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi
dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della medesima
potenza;
- c) per generatori di calore ad aria calda
installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla
potenza nominale indicato all'allegato E;
- d) per generatori di calore ad aria calda
installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla
potenza nominale indicato all'allegato E.".
-
- Art. 13.
- Controlli degli enti locali
- 1. Il comma 18 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
- "18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3
della legge 9 gennaio 1991, n.
- 10, i comuni con piu' di quarantamila
abitanti e le province per la restante parte del territorio, in un quadro di
azioni che vedano l'Ente locale promuovere la tutela degli interessi degli
utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed
assistenza all'utenza, effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a
carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, i controlli necessari ad accertare l'effettivo
stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati dei
controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto
di centrale o al libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i
riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre 2000
gli enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e per conoscenza
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una relazione
sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli
impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare
riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio. La
relazione sara aggiornata con frequenza biennale.".
-
- Art. 14.
- Controlli degli enti locali
attraverso organismi esterni
- 1. Il comma 19 dell'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
- "19. In caso di affidamento ad organismi
esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti
dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo
accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica
attivita' prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente
decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti
locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneita'
tecnica dei predetti organismi.".
-
- Art. 15.
- Procedura di verifica e controllo per
impianti unifamiliari
- 1. Il comma 20 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal
seguente:
- "20. Limitatamente agli impianti di
potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli enti di cui alcomma 18
possono, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto
alle popolazioni interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i controlli si intendano
effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti termici o i terzi
responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari degli stessi
trasmettano, con le modalita' ed entro i termini stabiliti dal provvedimento
medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui
all'allegato H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore,
nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa
assunzione di responsabilita', attestante il rispetto delle norme del
presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima
delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18
possono altresi' stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo
di consegna periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto
informatico standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla forma di
verifica prevista al presente comma, devono comunque effettuare annualmente
controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio,
scegliendoli tra quelli per i quali sia pervenuta nell'ultimo biennio la
dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai fini del riscontro della
veridicita' della dichiarazione stessa, provvedendo altresi' ad effettuare,
nei termini previsti dall'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991,
n.
- 10, i controlli su tutti gli impianti termici
per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino
comunque situazioni di non conformita' alle norme vigenti. Gli enti locali,
al fine di massimizzare l'efficacia della propria azione, possono
programmare i predetti controlli a campione dando priorita' agli impianti
piu' vecchi o per i quali si abbia comunque una indicazione di maggiore
criticita', avendo peraltro cura di predisporre il campione in modo da
evitare distorsioni di mercato. In conformita' al principio stabilito dal
comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli oneri per la
effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico di tutti gli
utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure definite
da ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia.".
-
- Art. 16.
- Competenza delle regioni
- 1. Le disposizioni di cui ai commi 18, 19 e
20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di competenza
delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento ed
assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresi',
nel rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di
raccordoche consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi
enti ed organi preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli
impianti termici.
-
- Art. 17.
- Istituzione o completamento del
catasto degli impianti termici
- 1. Al fine di costituire il catasto degli
impianti o di completare quello gia' esistente all'atto della data di
entrata in vigore del presente decreto, gli Enti locali competenti possono
richiedere alle societa' distributrici di combustibile per il funzionamento
degli impianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, che sono tenute a provvedere entro 90 giorni, di comunicare
l'ubicazione e la titolarita' degli impianti da esse riforniti nel corso
degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla
provincia ed alla regione, anche in via informatica.
-
- Art. 18.
- A l l e g a t i
- 1. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n.
- 412, dopo l'allegato G, sono inseriti gli
allegati H ed I al presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' soppresso.
-
- Art. 19.
- Norma transitoria
- 1. Le attivita' di verifica ai sensi
dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima
della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro
validita' e possono essere portate a compimento secondo la normativa
preesistente.
-
- Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
-
- Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1999
-
- CIAMPI
- D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
- Bersani, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
-
- Visto, il Guardasigilli: Diliberto
- Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo
2000
- Registro n. 119 Atti di Governo, foglio n. 12
-
-
- ALLEGATO H
-
- pag.
7
pag.
8
- ALLEGATO I
-
- REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI
ESTERNI INCARICATI DELLE VERIFICHE
-
- 1. L'organismo, il personale direttivo ed il
personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono
essere ne' il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore
delle caldaie e degli apparecchi che controllano, ne' il mandatario di una
di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in
veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o
manutenzione di caldaie ed apparecchi per impianti di riscaldamento.
-
- 2. L'organismo, il personale direttivo ed il
personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono
essere fornitori di energia per impianti di riscaldamento, ne' il mandatario
di una di queste persone.
-
- 3. L'organismo ed il personale incaricato
devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrita'
professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da
pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano
influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se
provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle
verifiche.
-
- 4. L'organismo deve disporre del personale e
dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente ai compiti tecnici ed
amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresi'
avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.
-
- 5. Il personale incaricato deve possedere i
requisiti seguenti:
- a) una buona formazione tecnica e
professionale, almeno equivalente a quella necessaria per l'installazione e
manutenzione delle tipologie di impianti da sottoporre a verifica;
- b) una conoscenza soddisfacente delle norme
relative ai controlli da effttuare ed una pratica sufficiente di tali
controlli;
- c) la competenza richiesta per redigere gli
attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei
controlli effettuati.
-
- 6. Deve essere garantita l'indipendenza del
personale incaricato delle verifiche. La remunerazione di ciascun agente non
deve dipendere ne' dal numero delle verifiche effettuate ne' dai risultati
di tali verifiche.
-
- 7. L'organismo deve sottoscrivere
un'assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita'
non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti di
un organismo pubblico.
-
- 8. Il personale dell'organismo e' vincolato
dal segreto professionale.
-
NOTE
- Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
-
- Nota al titolo:
- - Il decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, recante: " Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14
ottobre 1993 - serie generale.
-
- Note alle premesse:
- - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- - L'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991 - serie generale - cosi'
recita:
- "4. Entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti
energetici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' le associazioni di categoria interessate e le associazioni di
istituti nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate
norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche;
- durata giornaliera di attivazione nonche'
periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima dell'aria
negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti
termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di
trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le
finalita' di cui all'art. 1".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre - serie generale - prevede
che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati
regolamenti per:
- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi
e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti
di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
- - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 92 del 21 aprile 1998 - serie generale.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
novembre 1996, n. 660, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1996 - serie generale.
-
- Note all'art. 1:
- - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
- "1. Durante il periodo in cui e' in
funzione l'impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle
temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola unita'
immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1, lettera w,
dell'articolo 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a
fianco indicate:
- a) 18 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per
gli edifici rientranti nella categoria E.8;
- b) 20 (gradi)C + 2 (gradi)C di tolleranza per
gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8".
- - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
- "9. Gli impianti termici siti negli
edifici costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di
combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta
dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici,
anche se al servizio delle singole unita' immobiliari;
- ristrutturazioni di impianti termici
centralizzati;
- ristrutturazioni della totalita' degli
impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
- trasformazioni da impianto termico
centralizzato a impianti individuali;
- impianti termici individuali realizzati dai
singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
- Fatte salve diverse disposizioni normative,
ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro
successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non
essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore
individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore
che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano
alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici
individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella
versione iniziale non dispongano gia' di camini, canne fumarie o sistemi
d'evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto
dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione
di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici
individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o
regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo,
precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione
che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
- Resta ferma anche per le disposizioni del
presente articolo l'inapplicabilita' agli apparecchi non considerati
impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe,
caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari".
- Note all'art. 3:
- - La direttiva 90/396/CEE e' stata recepita
con il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27
dicembre 1996 - serie generale.
- - Si riporta il testo del comma 11 dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato
dal decreto qui pubblicato:
- "11. Negli impianti termici di nuova
installazione e nelle opere di ristrutturazione degli impianti termici, la
rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un valore
del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le
disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio
stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di
distribuzione del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate
nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste ultime
siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate, secondo
le modalita' riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in
opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il
mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali
coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della
permeabilita' al vapore dello strato isolante, delle condizioni
termoigrometriche dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore.
Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali ad esempio le
tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono essere
coibentate separatamente".
- Note all'art. 4:
- - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
- 1. Negli impianti termici di nuova
installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella
sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda
di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un
"rendimento termico utile" conforme a quanto prescritto dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I
generatori ad acqua calda di potenza superiore devono rispettare i limiti di
rendimento fissati dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica per
le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di calore ad aria calda
devono avere un "rendimento di combustione" non inferiore ai
valori riportati nell'allegato E al presente decreto.
- 2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non
sono soggetti:
- a) i generatori di calore alimentati a
combustibili solidi;
- b) i generatori di calore appositamente
concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si
discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi
comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni,
biogas;
- c) i generatori di calore policombustibili
limitatamente alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla
lettera b)".
- - Per il decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, si veda nelle note alle premesse.
- Note all'art. 5:
- - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
- "3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio
di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia stata
rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art.
26, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore
per ogni singola unita' immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30
giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unita'
immobiliare".
- - Si riporta il testo dell'art. 26, commi 3 e
6, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia):
- "3. Gli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad
essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale da
contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di
energia termica ed elettrica.
- 6. Gli impianti di riscaldamento al servizio
di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare".
- Note all'art. 6:
- - Il testo del comma 5 dell'art. 34 della
citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente:
- "5. Il proprietario o l'amministratore
del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e' assunta la responsabilita',
che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 31, commi 1 e 2, e' punito
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non
superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un
contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le parti sono
punite ognuna con una sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo
del contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso".
- - La legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la
sicurezza degli impianti), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
59 del 12 marzo 1990.
- Nota all'art. 9:
- - Il testo del comma 3 dell'art. 31 della
citata legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' il seguente:
- "3. I comuni con piu' di quarantamila
abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i
controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza
delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico
degli utenti".
- Nota all'art. 10:
- - Il testo del comma 1 dell'art. 1 della
citata legge 5 marzo 1990, n. 46, e' il seguente:
- "1. Sono soggetti all'applicazione della
presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso
civile:
- a) gli impianti di produzione, di trasporto,
di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente
distributore;
- b) gli impianti radiotelevisivi ed
elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche;
- c) gli impianti di riscaldamento e di
climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
- d) gli impianti idrosanitari nonche' quelli
di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita
dall'ente distributore;
- e) gli impianti per il trasporto e
l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito
dall'ente distributore;
- f) gli impianti di sollevamento di persone o
di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) gli impianti di protezione
antincendio".
- Nota all'art. 11:
- - Il testo dell'art. 9 della citata legge 5
marzo 1990, n. 46, e' il seguente:
- "Art. 9. - 1. Al termine dei lavori
l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle
norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal
titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6".
- Nota all'art. 13:
- - Per il testo del comma 3 dell'art. 31 della
legge n.
- 10/1991 si veda in nota all'art. 9.
-
- Nota all'art. 14:
- - Il testo dell'art. 3 della legge 9 gennaio
1991, n.
- 10, e' il seguente:
- "Art. 3. - 1. Per lo sviluppo di
attivita' aventi le finalita' di cui all'articolo 1, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA
un accordo di programma, con validita' triennale, ove sono stabiliti gli
obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti
relativi al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al
10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge".
-
- Nota all'art. 15:
- - Per il testo del comma 3 dell'art. 31 della
legge n.
- 10/1991 si veda in nota all'art. 9.
-
- Nota all'art. 16:
- - Il testo del comma 5 dell'art. 30 del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente:
- "5. Le regioni svolgono funzioni di
coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
- 412, nonche' compiti di assistenza agli
stessi per le attivita' di informazione al pubblico e di formazione degli
operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione,
esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono
annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi
territori".