SUPPL. GAZZETTA UFFICIALE N. 53 DEL 04-03-2000
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1999
Attuazione della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento
atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla
direttiva 70/220/CEE del Consiglio.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
e
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 229 del nuovo Codice della strada approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che prevede il recepimento con decreti
ministeriali delle direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo
stesso codice;
Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice
della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato articolo
229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie
del regolamento;
Visto l'art. 71 del nuovo Codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce
la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita' in
materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
che interessino la protezione dell'ambiente;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della
sanita' ed il Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1991 pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1992 che
recependo la direttiva del Consiglio 91/441/CEE costituisce l'ultimo testo
consolidato della direttiva 70/220/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 13 maggio
1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999 di
recepimento della direttiva n. 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che
da ultimo ha emendato la direttiva 70/220/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti dell'8 maggio 1995 pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di
recepimento delle direttive della Commissione 92/53/CEE e 93/81/CEE recanti
modifiche del "decreto sulla omologazione CE" concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come emendato dal decreto del 4 agosto
1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31
agosto 1998 di recepimento della direttiva della Commissione 98/14/CE del 6
febbraio 1998 e che di seguito verra' indicato come "decreto sulla
omologazione CE";
Vista la direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13
ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico
da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazione della direttiva
70/220/CEE del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee serie L 350 del 28 dicembre 1998 e la rettifica pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L 104 del 21 aprile 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli allegati al decreto ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento della
direttiva 70/220/CEE come da ultimo modificati dal decreto 14 novembre 1997 di
recepimento della direttiva 96/69/CE sono modificati in conformita' all'allegato
al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Art. 2.
1. A decorrere dal 29 settembre 1999, non e' consentito, per motivi concernenti
l'inquinamento atmosferico da emissioni da veicoli a motore:
a) rifiutare l'omologazione CE di cui all'art. 4, comma 1, del "decreto
sulla omologazione CE";
b) rifiutare l'omologazione di portata nazionale;
c) rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione
di veicoli ai sensi dell'art. 7 del "decreto sulla omologazione CE",
se detti veicoli osservano le prescrizioni contenute nel decreto di recepimento
della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i veicoli della categoria M, quali
definiti nell'allegato II, sezione A, del "decreto sulla omologazione
CE" - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg
-, e per i veicoli della categoria N1, classe I e, a decorrere dal lo gennaio
2001, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella
tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e
per i veicoli della categoria M aventi massa massima superiore a 2500 Kg, non e'
consentito rilasciare:
a) l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del "decreto sulla
omologazione CE";
b) l'omologazione nazionale, a meno che siano fatte valere le disposizioni
dell'art. 8, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE", ai nuovi
tipi di veicoli, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle
emissioni, se essi non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di
recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.
Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite
indicati al rigo A della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I del
decreto.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2001, per i veicoli della categoria M - ad
eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg -, e per i
veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal 1o gennaio 2002, per i
veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui
al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli
della categoria M avente una massa massima superiore a 2500 Kg:
a) i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi del
"decreto sulla omologazione CE" non sono piu' considerati validi agli
effetti dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto;
b) e' rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in circolazione di
veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato valido di conformita'
ai sensi del "decreto sulla omologazione CE", a meno che siano fatte
valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, per motivi
riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali veicoli
non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della
direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.
Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite
elencati al rigo A della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della
direttiva 70/220/CEE.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2005, per i veicoli della categoria M, quali
definiti nell'allegato II, sezione A, del "decreto sulla omologazione
CE" - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg
-, e per i veicoli della categoria N1, classe I e, a decorrere dal 1o gennaio
2006, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella
tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e
per i veicoli della categoria M aventi una massa massima superiore a 2500 Kg, e'
vietato rilasciare:
a) l'omologazione CE al sensi dell'art. 4, comma 1, del "decreto sulla
omologazione CE";
b) l'omologazione nazionale, a meno che siano fatte valere le disposizioni
dell'art. 8, comma 2, del "decreto sulla omologazione CE", ai nuovi
tipi di veicoli, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle
emissioni, se essi non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di
recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.
Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite
indicati al rigo B della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della
direttiva 70/220/CEE.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2006, per i veicoli della categoria M - ad
eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500 Kg -, e per i
veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal 1o gennaio 2007, per i
veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui
al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli
della categoria M aventi una massa massima superiore a 2500 Kg:
a) sono considerati non piu' validi i certificati di conformita' rilasciati per
i nuovi autoveicoli ai sensi del "decreto sulla omologazione CE"
secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto;
b) e' rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di
nuovi autoveicoli non muniti di un certificato valido di conformita' ai sensi
del "decreto sulla omologazione CE", a meno che siano fatte valere le
disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, per motivi
riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali veicoli
non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della
direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.
Per quanto riguarda la prova di tipo I si devono utilizzare i valori limite
elencati al rigo B della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della
direttiva 70/220/CEE.
6. Fino al 1o gennaio 2003 i veicoli della categoria M1, muniti di motore ad
accensione spontanea aventi una massa massima superiore a 2000 Kg, destinati a
trasportare piu' di sei occupanti, compreso il conducente, e i fuoristrada,
quali definiti all'allegato II del "decreto sulla omologazione CE",
sono considerati, ai fini dei precedenti commi 2 e 3, veicoli della categoria
N1.
7. I certificati di conformita' dei veicoli omologati ai sensi della nota (1),
modificata dalle note (2) e (3), della tabella di cui al punto 5.3.1.4
dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, inserita dalla direttiva 96/69/CE,
non sono piu' considerati validi e conseguentemente e' rifiutata
l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2001, dei veicoli nuovi della categoria M1 e della
classe I della categoria N1, tranne quelli destinati a trasportare piu' di sei
passeggeri, compreso il conducente, e i veicoli aventi una massa massima
superiore a 2500 Kg;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2002, dei veicoli nuovi delle classi II e III
della categoria N1, dei veicoli destinati a trasportare piu' di sei occupanti,
compreso il conducente, e dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2500
Kg. 8. Fino alle date di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'omologazione puo'
essere concessa e le verifiche sulla conformita' della produzione sono
effettuate in applicazione della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla
direttiva 96/69/CE.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Allegato