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Divieto di fumo |
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| G. U. 85 del 11 aprile 2001 | ||
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Ministero della Sanità Circolare
28 marzo 2001, n. 4. Interpretazione
ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.
Il
fumo di sigaretta, com'è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica
mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. II tumore polmonare, ad
esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta.
L'Organizzazione mondiale di sanità ha più volte richiamato l'attenzione dei
Governi su quella che è stata definita «nuova epidemia» (90 mila morti in
Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo). Occorre
da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio,
dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente
la subisce. L'ordinamento
giuridico italiano contiene varie norme dirette a tutelare la salute, come
sancito all'art. 32 della Costituzione, dai rischi connessi all'esposizione
anche passiva al fumo, alcune delle quali, vigenti già da un ventennio, non
sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo,
sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi. In
relazione ai quesiti posti da vari soggetti interessati sull'applicazione della
legge 11 novembre 1975, n. 584, e della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 dicembre 1995, questo Ministero ritiene opportuno precisare
quanto segue. NORMATIVA
VIGENTE IN TEMA DI LIMITAZIONE E DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO Regio
decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25. «Testo unico delle leggi sulla
protezione e l'assistenza della
maternità e dell'infanzia». «....
chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 è punito con la
sanzione amministrativa fino a L. 40.000. È vietato ai minori degli anni 16 di
fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di L. 4.000.»
Legge 11 novembre 1975, n. 584. «Divieto di fumare in determinati locali e su
mezzi di trasporto
pubblico». La
legge persegue scopi di tutela della salute pubblica. Consapevole dei danni che
alla salute può arrecare il fumo cal. passivo, il legislatore ha posto un
generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali: corsie d'ospedale;
aule delle scuole di ogni ordine e grado; autoveicoli di proprietà dello Stato,
di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto
collettivo di persone; metropolitane; sale d'attesa di stazioni ferroviarie,
autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali; compartimenti ferroviari
per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione
ai privati; compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di
notte, se occupati da più di una persona; locali chiusi adibiti a pubblica
riunione (ogni ambiente aperto al pubblico ove si eroga un servizio
dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R. Lazio, sentenza n.
462/1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre
1995); sale chiuse di cinema e teatro; sale chiuse da ballo; sale-corse; sale
riunioni di accademie; musei; biblioteche; sale di lettura aperte al pubblico;
pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico. Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. «Divieto di
fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di
servizi pubblici». La
direttiva è stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi
che hanno interpretato estensivamente le norme della legge n. 584/1975. Essa
ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche. Per
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono: tutte le amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale. La
direttiva prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di fumo
comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi
regolamentari e disciplinari nonché poteri di indirizzo, vigilanza e controllo
sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in
concessione o in appalto. La
direttiva fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per
l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto: I.
per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalità
degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di
particolari permessi negli orari stabiliti; 2.
tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e dalle aziende
pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i
locali siano aperti al pubblico; 3.
tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi
pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico; 4.
i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche se non
si tratta di «locali aperti al pubblico» nel senso precisato dalla direttiva
(es. aule scolastiche: fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado si
intendono ricomprese anche le aule universitarie). La
direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque,
in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il
divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei
locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo di apporre cartelli con
indicazione del divieto di fumo. Elenco
esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo. Premesso
che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente indicati nell'art.
1 della legge n. 584 del 1975, ancorché non si tratti di locali «aperti al
pubblico» nel senso di locali in cui una generalità di amministrati e di
utenti accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli
orari stabiliti, si fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano
nella generica espressione usata dalla legge n.584/1975, così come interpretata
dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio, «locali chiusi adibiti a
pubblica riunione» in cui vige il divieto di fumo, allo scopo di agevolare la
corretta applicazione della normativa: scuole
di ogni ordine e grado, comprese le università (aule, corridoi, segreterie
studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc ...); uffici
degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici di altre
amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto, uffici collocamento
ecc..; uffici
postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.); distretti militari
ed altri uffici dell'amministrazione della
difesa aperti al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e
relazioni con il pubblico); uffici I.V.A., uffici del registro; uffici
di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari; uffici
delle società erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, società
erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.); banche,
relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica
amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti
pubblici). Competenze
dei dirigenti in ordine all'applicazione del divieto di fumo. I
dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio ovvero il
responsabile della struttura privata, sono tenuti ad individuare, con atto
formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri
prima citati, devono essere apposti i cartelli di divieto. Spetta
ad essi, quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di divieto completi
delle indicazioni fissate dalla direttiva: divieto di fumo; indicazione
della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975); sanzioni applicabili; soggetto
cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni
(nominativo del funzionario/i preposto/i dal dirigente, con atto formale, alla
vigilanza sul divieto di fumo nonché all'accertamento dell'infrazione nei
locali ove è posto il cartello di divieto, o, ove non si sia proceduto a nomina
specifica, il nome del dirigente responsabile della struttura pubblica ai sensi
di legge e dei regolamenti). Spetta
ai dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio, come
anticipato, individuare in ciascuna di esse, con atto formale, i funzionari
incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di procedere alla
contestazione delle infrazioni e di verbalizzarle. Detti
funzionari, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del
trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorità competente, che,
come si è detto, è, nella maggior parte dei casi, il prefetto, affinché
irroghi la sanzione. Nei
locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto
dell'amministrazione pubblica (concessionari di pubblici servizi) i soggetti
obbligati a vigilare sul rispetto del divieto e ad accertarne la violazione sono
coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare
l'ordine all'interno dei locali. Nei
locali privati nominativamente citati dall'art. 1 della legge n. 584 del 1975
(es. nei teatri, nei cinema, nelle sale da ballo, ecc.) tali figure si
identificano nei conduttori dei locali individuati nella lettera b) dell'art. 1
della legge citata. Sanzioni. La
sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n. 584/ 1975 per il
trasgressore è quella del pagamento di una somma di danaro da L. 1.000 a L.
10.000. Per
effetto degli articoli 10 e 114 della legge n. 689/ 1981 le sanzioni
amministrative non possono essere inferiori quanto al minimo a L. 4.000, e
quanto al massimo a L. 10.000. Per
effetto dell'art.96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 «Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205», l'art. 10 della legge n. 689/1981 è così
modificato: «La sanzione amministrativa pecuniaria consisté nel pagamento di
una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire ventimilioni .
... Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della
sanzione amministrativa pecuniaria non può per ciascuna violazione superare il
decuplo del minimo.». L'art.
16 della legge n. 689/ 1981 ammette il pagamento in misura ridotta della
sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notificazione degli
estremi della violazione. In
forza di tale norma il trasgressore può pagare 1 /3 del massimo o il doppio del
minimo se più favorevole. Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo,
per quanto detto sopra, è più favorevole il pagamento del doppio del minimo,
pari a L. 24.000. Va
precisato in proposito che ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari
al codice civile, per incompatibilità, resta abrogato l'art. 8 della legge n.
584/1975 in quanto disciplina una materia successivamente modificata da apposita
legge, appunto la legge n. 689/ 1981 e che altre norme dispongono il divieto di
maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari (e quindi di riscuotere
direttamente la sanzione dal trasgressore). Per
completare il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l'art. 7 della legge n.
584/1975 prevede una sanzione anche per coloro che sono tenuti a far osservare
il divieto e vengono meno a questo loro dovere; la sanzione per questi va da L.
20.000 a L. 100.000. Applicazione
della sanzione. 1)
Come si accerta l'infrazione: a)
negli uffici pubblici: il funzionario preposto alla vigilanza e all'accertamento
dell'infrazione, deve essere dotato degli appositi moduli di contestazione. In
caso di trasgressione, questi procederà a compilare il modulo e a darne copia
al trasgressore. Trascorso
inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, sessanta giorni, il
funzionario che ha accertato la violazione presenterà rapporto, con la prova
delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex art. 17, legge n. 689/ 1981),
al prefetto (competente ex art. 9, legge n. 584/ 1975). b) nei locali condotti
da privati: il
responsabile della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da lui
incaricato richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e curerà che
le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma
dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c) della
direttiva 14 dicembre 1995). 2)
Come si paga la contravvenzione: il modulo di contestazione deve riportare le
indicazioni sul pagamento della contravvenzione, ove non sia diversamente
individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue: a) si può
pagare direttamente al concessionario del servizio di riscossione dell'ente in
cui è stata accertata l'infrazione, compilando apposito modulo. Il
codice tributo da indicare è il 131 T, che corrisponde alla voce «sanzioni
amministrative diverse da I.V.A.» (V. decreto legislativo n. 237/ 1997 e
relativo allegato). Va
però inserito anche il codice «ufficio». Si tratta di un codice che ogni
amministrazione pubblica deve avere e che dovrà essere stampato sul verbale di
contestazione. b) si può delegare la propria banca al pagamento sempre
utilizzando lo stesso modulo; c) si può pagare presso gli uffici postali con
bollettino di conto corrente postale intestato a servizio riscossione tributi -
concessione di .... Si
rammenta che il funzionario che ha accertato l'infrazione non può ricevere
direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi. Ai
sensi dell'art. 18 della legge n.689/1991, entro trenta giorni dalla data di
contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e
documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto
richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene
fondato l'accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la
violazione e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti. In base alla normativa vigente, a chi è
stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al
giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia
fatto ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato
l'ingiunzione di pagamento della sanzione. 3)
Autorità competente a ricevere il rapporto. Un
aspetto problematico è correlato alla identificazione della autorità
competente a ricevere il rapporto sulle violazioni accertate. Ove non sia
diversamente individuato da specifiche normative regionali si applica quanto
segue. L'art.
9 della legge n. 584 del 1975, nella sua formulazione testuale, dispone che i
soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentino il rapporto al
prefetto. Tale
disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme ai
sopravvenuti indirizzi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
1034 del 27 ottobre 1988. Il
giudice delle leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo Stato indicare
gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex lege n. 689/ 1981 quando le
violazioni siano attinenti a materie di competenza regionale. In
particolare, relativamente al divieto di fumo sui mezzi di trasporto tranviario
e delle ferrovie in concessione, nonché nei locali adibiti allo stesso servizio
di trasporto, la sentenza ha precisato che, quando l'infrazione inerisce attività
affidate, a titolo proprio o di delega alle regioni, a norma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n.616/1977, la competenza a ricevere il
rapporto deve essere imputata agli organi dalle stesse individuati. Lo
stesso principio è stato affermato dalla Corte con riguardo al divieto di fumo
nei locali chiusi di cui all'art. 1 della legge n. 584, «quando la proibizione
di fumare si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la
competenza regionale (come ad esempio, le strutture del Servizio sanitario
nazionale, i musei e le biblioteche affidate alle regioni)...». Ne
consegue che il rapporto va presentato alla regione quando la violazione sia
stata rilevata: a)
nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza
regionale; b)
nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze
proprie o delegate; c)
nell'ambito degli uffici o delle strutture della regione o delle aziende o
istituzioni da essa dipendenti. Il
rapporto va presentato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per
territorio (art. 1, comma 1, voce Ministero dei trasporti, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 571 / 1982), quando le violazioni
siano state rilevate nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti
nella competenza statale, ad esclusione delle violazioni accertate negli ambiti
di competenza delle Ferrovie dello Stato per le quali occorre aver riguardo a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753. Il
rapporto va presentato all'ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e
all'ufficio veterinario di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna
quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza
(art. 1, comma 1, voce Ministero della sanità, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 571 / 1982). Il rapporto, infine, va presentato al prefetto in tutti i restanti casi. |
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