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MINISTERO
DELL'AMBIENTE
DECRETO 5 aprile 2001
Contributi diretti ai cittadini per l'acquisto di veicoli elettrici, a metano e
GPL e per l'installazione di impianti a metano e GPL.
IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 145, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante le disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che autorizza la
spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, al fine di
incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di
autoveicoli elettrici, a metano o gas
di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata
assistita;
Visto che la suddetta norma prevede l'emanazione, entro il 31 marzo 2001, di un
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, al fine di definire le tipologie oggetto degli
incentivi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
17 luglio 1998, n. 256, recante il regolamento sugli incentivi per gli
autoveicoli alimentati a metano o gas di petrolio
liquefatto;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, recante le
disposizioni sugli incentivi per gli autoveicoli elettrici;
Visto l'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come integrato e modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante le disposizioni sugli
incentivi per i motocicli e ciclomotori elettrici e le biciclette a pedalata
assistita;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Nei limiti di spesa complessiva pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, sono concessi gli incentivi fiscali per la trasformazione
o l'acquisto di autoveicoli elettrici,
a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici,
biciclette a pedalata assistita.
2. I limiti di spesa, di cui al comma 1, sono cosi' definiti:
a) lire 5 miliardi per l'acquisto di autoveicoli elettrici, in base agli importi
e secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1997, n. 403, nonche' per l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici e
biciclette a pedalata assistita, in base agli importi stabiliti dall'art. 6,
comma
4, lettere a), b) e c), della legge 11 maggio 1999, n. 140, e secondo le
modalita' previste dall'art. 22, commi 2, lettera a), 5, 6, lettera a), e 7
della legge 7 agosto 1997, n. 266;
b) lire 10 miliardi per l'acquisto o la trasformazione di autoveicoli a metano o
gas di petrolio liquefatto, in base agli importi e secondo le modalita' di cui
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17
luglio 1998, n. 256.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per autoveicoli elettrici:
a) gli autoveicoli elettrici con funzionamento autonomo, dotati di
motorizzazione ed energia immagazzinata a bordo per la solatrazione di tipo
elettrico;
b) gli autoveicoli elettrici alimentati a idrogeno, dotati di motorizzazione
finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia prodotta da una
cella a combustibile esclusivamente o in
combinazione con una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo;
c) gli autoveicoli ibridi:
1) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla
trazione, con la presenza a bordo di un motogeneratore termico per la sola
generazione di energia elettrica
che integra una fonte di energia elettrica immagazzinata a bordo (funzionamento
ibrido);
2) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla
trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico
finalizzata direttamente alla trazione, con possibilita' di garantire il normale
esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle
motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) autoveicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla
trazione, con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico
finalizzata sia alla trazione che alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il normale
esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due
motorizzazioni presenti che mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).
2. Ai fini del presente decreto, si intendono per motocicli e ciclomotori
elettrici:
a) i quadricicli a trazione elettrica, come definiti dall'art. 53, comma 1,
lettera h), del nuovo codice della strada;
b) i motocicli e ciclomotori elettrici a tre ruote, come definiti nelle
categorie L2 ed L5 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del nuovo codice
della strada;
c) i motocicli e ciclomotori elettrici a due ruote, come definiti nelle
categorie L1 ed L3 di cui all'art. 47, comma 2, lettera a), del nuovo codice
della strada.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato controlla
l'andamento periodico dell'utilizzazione degli incentivi e, sentito il Ministero
dell'ambiente, puo' variare i limiti di spesa di
cui all'art. 1, comma 2, tenendo conto dei dati risultanti dalla domanda e
dandone avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, e avra' efficacia a partire dal giorno successivo a quello della
pubblicazione.
Roma, 5 aprile 2001
Il Ministro dell'ambiente
Bordon
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
Letta
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 1, foglio n. 346
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