Scadenziario

[ambiente/_private/scadenze/ottobre.htm] SCADENZE DEL 1 OTTOBRE 1999

COMUNICAZIONE GIACENZE GAS HALONS - Art.6, comma 4  del decreto ministeriale 26 marzo 1996.

Entro il 1° ottobre  i centri di raccolta costuttuiti da produttori e importatori di sostanze sostitutive quelle di cui alla tabella A - gruppo II, allegata alla legge n. 549 del 28 dicembre 1993 devono comunicare ai Ministeri dell'ambiente e dell'industria le quantità in giacenza per tipo di sostanza, anche se uguali a zero

VEDI ANCHE: HALON

 

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INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA EMISSIONE DEI VEICOLI A MOTORE - Art. 3 del D.M. 13 maggio 1999

A decorrere dal 1 ottobre 1999, e' vietata la immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal Decreto 13 maggio 1999 - Ministero dei trasporti e della navigazione - recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione dl 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999)

 

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