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| SCADENZA
DEL 8 GENNAIO 2000 POLVERI DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI VETRO - RICHIESTA DI DIFFERIMENTO DI TERMINI - Art. 1 del DM 4.10.99 - Proroga dei termini di adeguamento dei valori limite di emissione delle polveri relativamente ad imprese di produzione del vetro. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1999) Entro 8 gennaio 2000 i titolari degli impianti di produzione di vetro cavo e piano, esistenti al 1 luglio 1988 che intendono avvalersi del nuovo termine fissato al 31 dicembre 2002 dal DM 4.10.99 per l'adeguamento delle emissioni di polveri devono presentare all'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, una istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche, del tasso di utilizzazione e del valore residuo degli impianti o delle singole linee, descriva le modalita' e i tempi per la realizzazione di interventi sugli impianti in coerenza con le condizioni definite al comma 1 del DM 4.10.99. |