Scadenziario

VAPORI DI BENZINA E DISTRIBUTORI
LE LEGGI CHE ATTUALMENTE DISCIPLINANO LA MATERIA
ADEGUAMENTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO
LE SCADENZE

 

Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori. Decreto 20 gennaio 1999, n.76 - (pubblicato sulla G.U. n. 73 del 29 marzo 1999).

SCADENZE

ENTRO IL 29 MAGGIO 1999 i titolari di autorizzazione per più di 5 impianti di distribuzione carburanti, dovranno trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'interno un piano di adeguamento alle prescrizioni del DM 76/99. Il piano si ritiene approvato se entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'interno, non comunichi osservazioni ai titolari delle autorizzazioni.

  • I titolari di autorizzazioni che non presenteranno il piano di adeguamento nei termini  previsti dovranno adeguare tutti i loro impianti entro il 29 giugno 1999.

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ENTRO IL 29 GIUGNO 1999 I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PER PIU' DI 5 IMPIANTI   la cui installazione è stata realizzata con concessione rilasciata prima del 3 dicembre 1997 e non attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156 dovranno, considerando che per erogato si intende il volume annuo di benzina, espresso in metricubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel 1997:

  • PER GLI IMPIANTI CHE SI TROVANO IN COMUNI CON MENO DI 150.000 ABITANTI: dovranno attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano gia' attrezzati con dispositivi omologati per il recupero dei vapori, in modo che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 40% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari.
  • PER GLI IMPIANTI CHE SI TROVANO IN COMUNI CON PIU' DI 150.000 ABITANTI (allegato 1 al DM 76/99): dovranno dotare con dispositivi omologati per il recupero dei vapori almeno la meta' dei loro impianti preesistenti esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano gia' stati adeguati al recupero dei vapori con dispositivi omologati.
  • I titolari di autorizzazioni che non hanno presentato il piano di adeguamento nei termini  previsti dovranno adeguare tutti i loro impianti.

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ENTRO IL 30 SETTEMBRE I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PER PIU' DI 5 IMPIANTI  la cui installazione è stata realizzata con concessione rilasciata prima del 3 dicembre 1997 e non attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156 dovranno, considerando che per erogato si intende il volume annuo di benzina, espresso in metricubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel 1997:

  • PER GLI IMPIANTI CHE SI TROVANO IN COMUNI CON MENO DI 150.000 ABITANTI: Dovranno attrezzare le pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano gia' attrezzati con dispositivi omologati per il recupero dei vapori in modo che la somma del loro erogato rappresenti almeno il 70% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari.
  • PER GLI IMPIANTI CHE SI TROVANO IN COMUNI CON PIU' DI 150.000 ABITANTI (allegato 1 al DM 76/99): Dovranno adeguare tutte le pompe di distribuzione con dispositivi omologati per il recupero dei vapori.
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