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Regolamento
recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso
i distributori. Decreto 20 gennaio 1999, n.76 - (pubblicato sulla G.U. n. 73 del 29
marzo 1999). SCADENZE ENTRO IL 29 MAGGIO 1999 i titolari di autorizzazione per più di 5 impianti di distribuzione carburanti, dovranno trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanita' e al Ministero dell'interno un piano di adeguamento alle prescrizioni del DM 76/99. Il piano si ritiene approvato se entro i successivi trenta giorni il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e dell'interno, non comunichi osservazioni ai titolari delle autorizzazioni.
------------------------- ENTRO IL 29 GIUGNO 1999 I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PER PIU' DI 5 IMPIANTI la cui installazione è stata realizzata con concessione rilasciata prima del 3 dicembre 1997 e non attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156 dovranno, considerando che per erogato si intende il volume annuo di benzina, espresso in metricubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel 1997:
------------------ ENTRO IL 30 SETTEMBRE I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI PER PIU' DI 5 IMPIANTI la cui installazione è stata realizzata con concessione rilasciata prima del 3 dicembre 1997 e non attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi ai requisiti tecnici di omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156 dovranno, considerando che per erogato si intende il volume annuo di benzina, espresso in metricubi, erogato agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel 1997:
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