<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("2")%> Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 174 - Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze eistenti

Legislazione

SINTESI

Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 174 - Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999)

Riportiamo solo il testo del decreto omettendo le note pubblicate in gazzetta

Art. 1 - Sanzioni mancate comunicazioni articoli 3 e 4 del regolamento 793/93/CE

1. Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore delle sostanze esistenti che non ha provveduto ad effettuare la comunicazione delle informazioni previste dagli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato la mancata comunicazione delle informazioni complementari di cui agli articoli 4, paragrafo 2, 10, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.

 

Art. 2 - Sanzioni mancata comunicazione di informazioni e risultati di prove

1. Salvo che il fatto costituisca reato la violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui agli  articoli 5, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato i fabbricanti o gli importatori di una sostanza figurante negli elenchi di priorita' di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, che non forniscono al relatore designato le informazioni, i risultati delle prove e le relative relazioni previsti
dall'articolo 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

 

Art. 3 - Sanzioni accessorie

1. La violazione dell'obbligo di fornire le informazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2, relativamente alle sostanze figuranti negli elenchi di priorita' di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, comporta altresi' il divieto di commercializzazione del prodotto fino al momento in cui le informazioni e le comunicazioni non siano state fornite.

2. Il Ministero della sanita' e' l'autorita' incaricata del controllo e della vigilanza sulla osservanza delle norme del presente decreto.

 

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.