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Legislazione
SINTESI
Decreto 16 giugno 1999 - Ministero dell'Ambiente - Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, legge 9 novembre 1998, n. 145. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1999)
Il decreto stabilisce che la percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi,così come indicato in premessa del decreto, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e' determinata, a decorrere dal 1 luglio 1999, nella misura del 58% dei costi annui prevedibili, pari a lire 23,7 miliardi al netto dei costi di riscossione.
Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo,a decorrere dal 1 luglio 1999, sarà determinato secondo lo schema allegato al decreto ed e' applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:
a) batterie avviamento di capacita' minore o uguale a 20 Ah;
b) batterie avviamento di capacita' maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 70 Ah;
c) batterie avviamento di capacita' maggiore di 70 Ah;
d) batterie industriali.