<%@ LANGUAGE=VBScript %> <%garw("2")%> Decreto 16 giugno 1999 - Ministero dell'Ambiente - Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, legge 9 novembre 1998, n. 145

Legislazione

SINTESI

Decreto 16 giugno 1999 - Ministero dell'Ambiente - Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, legge 9 novembre 1998, n. 145. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 1999)

Il decreto stabilisce che la percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del consorzio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi,così come indicato in premessa del decreto, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e' determinata, a decorrere dal 1 luglio 1999, nella misura del 58% dei costi annui prevedibili, pari a lire 23,7 miliardi al netto dei costi di riscossione.

Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo,a decorrere dal 1 luglio 1999, sarà determinato secondo lo schema allegato al decreto ed e' applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:

a) batterie avviamento di capacita' minore o uguale a 20 Ah;

b) batterie avviamento di capacita' maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 70 Ah;

c) batterie avviamento di capacita' maggiore di 70 Ah;

d) batterie industriali.