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Legislazione
SINTESI
DECRETO MINISTERO MINISTERO DELL'AMBIENTE 21 aprile 1999, n. 163 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11 giugno 1999)
Al comma 1 dell'art. 1 il decreto fissa, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413, i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Al comma 2 dell'art. 1 stabilisce che i comuni individuati all'allegato III del decreto 25.11.1994, ovvero i comuni con popolazione inferiore per i quali la situazione meteoclimatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, nonché gli altri comuni individuati dale regioni nei piani di risanamento di cui ll'art. 4 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, o da loro stralci ubicati nelle zone a rischio di episodi acuti di inquinamento individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'art. 9 del decreto 20.5.1991 e del DPR 10 gennaio 1992 sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo i criteri fissati dal presente decreto, ai sensi dell'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413.
Quale misura preventiva, i comuni di cui al comma 2, possono vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non abbiano effettuato il controlo almeno annuale delle emissioni secondo le procedure previste dal DM dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996.
Al decreto sono allegati:
allegato 1 - Valutazione preliminare della qualità dell'aria;
allegato 2 - Rapporto annuale sulla qualità dell'aria;
allegato 3 - Tipologia dei veicoli per i quali può essere consentita la circolazione