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Legislazione
SINTESI
Decreto 13 maggio 1999 - Ministero dei trasporti e della navigazione - recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione dl 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999)
Riportiamo solamente il testo del decreto
Art. 1
1. Ai fini del presente decreto:
a) per "Veicolo" s'intende ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, del decreto ministeriale 8 maggio 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1998;
b) per "Impianto GPL (gas di petrolio liquefatto) o GN (gas naturale) per autotrazione" si intende qualsiasi insieme di componenti di GPL o GN per autoveicoli concepito per essere montato su uno o piu' tipi determinati di veicoli a motore. Tale impianto puo' essere omologato come entita' tecnica quale definita all'art. 4, paragrafo 1, lettera d), del decreto ministeriale 8 maggio 1995 come da ultimo modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1998;
c) per "Convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente al decreto ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997 di recepimento della direttiva 96/69/CEE. Tale convertitore catalitico di ricambio puo' essere omologato come entita' tecnica quale definita all'art. 4, paragrafo 1, lettera d), del decreto ministeriale 8 maggio 1995, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1998.
Art. 2
1. Gli allegati al decreto ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificati dal decreto 14 novembre 1997 di recepimento della direttiva 96/69/CEE, sono modificati in conformita' all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Art. 3
1. Per quanto attiene ai convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli omologati CE non dotati di sistemi di diagnostica a bordo (OBD), non e' consentito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, rifiutarne l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo, se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto; a decorrere dal 1 ottobre 1999, fatte salve le disposizioni dell'art. 7, comma 2, della direttiva 70/156/CEE, e' vietata la vendita o l'installazione su un veicolo di uno o piu' convertitori catalitici di ricambio che non appartengono, a un tipo omologato in conformita' alle prescrizioni della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla direttiva recepitadal presente decreto.
2. Per quanto attiene l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli nuovi a GPL o GN, o alimentabili sia a benzina che a GPL o GN, non e' consentito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE, ovvero rifiutare l'omologazione di portata nazionale, ovvero rifiutare l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione, se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto; a decorrere dal 1 ottobre 1999, e' vietata la immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.
Roma, 13 maggio 1999
Il Ministro: Treu
- ALLEGATO - Modifiche agli allegati della direttiva 70/220/CEE