SICUREZZA TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

UN BREVE RIEPILOGO

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 6 GIUGNO 2000
Norme attuative del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 40/2000 il consulente "... deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, al seguito del superamento di un apposito esame".

Lo stesso D.Lgs. al comma 5 dell'art. 5 sancisce l'emanazione di un decreto per definire le modalità dell'esame.

Il decreto 6 giugno 2000 individua il numero e la composizione delle commissioni d'esame, i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e definisce le procedure per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale.

A tal proposito, Ecos vi ricorda che, ai sensi del D.Lgs.40/2000:

Ø      le disposizioni del D.Lgs. si applicano alle imprese che effettuano  operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti (art. 2, comma 1).

Ø       art. 2, comma 2: Le disposizioni del D.Lgs. non si applicano:
    a)  alle attivita' di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprieta' delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilita' delle stesse;
    b) alle attivita' di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.

Ø      Il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, uno o piu' consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto (art. 3, comma 1). Il D.Lgs. è entrato in vigore il 18 marzo.  Sanzioni: Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tremilioni a lire diciottomilioni (art. 6, comma 1).

Ø      Il capo dell'impresa deve effettuare la comunicazione all’ufficio provinciale della motorizzazione di un (o più) proprio consulente, prevista dall'art. 3, comma 3, entro 60 giorni dalla nomina (il termine max per la nomina era il 16 giugno 2000; pertanto la comunicazione dovrà essere fatta al max entro il 15 agosto), e conserva la relazione annuale redatta dal consulente 5 anni (art. 3, comma 4). Sanzioni: Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni (art. 6, comma 2).

Ø      Puo' essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima (art. 3, comma 2)

Ø      I titolari o dipendenti di imprese con sede sul territorio nazionale i quali attestino, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver di fatto assolto, nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla funzione equivalente a quella prevista per il consulente, possono richiedere al Ministero
dei trasporti e della navigazione il rilascio di un certificato provvisorio che consentira' di continuare ad assolvere la funzione di consulente esclusivamente presso l'impresa di cui essi sono titolari o dipendenti. (art. 7, comma 1)

Ø      qualora i possessori di certificato provvisorio intendano conseguire il certificato definitivo, devono presentare domanda per sostenere il relativo esame entro il 18 marzo 2001 (DM 6 giugno 2000, art. 6, comma 1), ed entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 18 settembre 2001), devono conseguire il certificato di formazione professionale (D.Lgs. 40/2000, art. 7, comma 2).

Ø      Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto (art. 6, comma 6)

Ø      Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente (D.Lgs. 40/2000 art. 3, comma 6):
a) le imprese esercenti le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unita' di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;
b) le imprese esercenti le attivita' di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attivita' principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosita' o di inquinamento minimi.

Ø      Obblighi del consulente: Art. 4. - Obblighi del consulente
1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attivita' dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonche' per lo svolgimento dell'attivita' dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.
2. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.
3. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.
4. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.
5. La relazione di cui al comma 4 e' trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

Questo, fermo restando che (art. 3, comma 5): La responsabilita' sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico e' del capo dell'impresa stessa.