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SINTESI
della Circolare
Ministero dei Trasporti 6 marzo 2000: interpretazioni e puntualizzazioni in
merito al D. Lgs. 40 del 4 febbraio 2000.
Il
D.Lgs. 40/2000 stabilisce incombenze a carico dellAmministrazione ed obblighi
per i consulenti.
I
consulenti devono dimostrare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, di avere di fatto assolto alla funzione di consulente nei periodi
precedenti febbraio 2000, e presentare istanza allUfficio Provinciale della
Motorizzazione Civile e T.C., il quale rilascerà
il certificato provvisorio.
I
titolari di certificato provvisorio dovranno presentare la domanda per sostenere
lesame ai fini del conseguente rilascio del certificato definitivo.
Le
imprese che effettuano il trasporto, il carico e lo scarico di merci pericolose
debbono comunicare allUfficio Provinciale della Motorizzazione civile della
provincia in cui ha sede limpresa stessa, il nominativo del proprio
consulente, allegando la copia del certificato (provvisorio o definitivo) di
formazione del consulente.
Il consulente è tenuto a redigere la relazione ed a consegnarla
al titolare dellimpresa entro il 31 dicembre di ogni anno.
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