TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE

 

SINTESI della Circolare Ministero dei Trasporti 6 marzo 2000: interpretazioni e puntualizzazioni in merito al D. Lgs. 40 del 4 febbraio 2000.

 

Il D.Lgs. 40/2000 stabilisce incombenze a carico dell’Amministrazione ed obblighi per i consulenti.

 

I consulenti devono dimostrare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di avere di fatto assolto alla funzione di consulente nei periodi precedenti febbraio 2000, e presentare istanza all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e T.C., il quale  rilascerà il certificato provvisorio.

 

I titolari di certificato provvisorio dovranno presentare la domanda per sostenere l’esame ai fini del conseguente rilascio del certificato definitivo.

 

Le imprese che effettuano il trasporto, il carico e lo scarico di merci pericolose debbono comunicare all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile della provincia in cui ha sede l’impresa stessa, il nominativo del proprio consulente, allegando la copia del certificato (provvisorio o definitivo) di formazione del consulente.

 

Il consulente è tenuto a redigere la relazione ed a consegnarla al titolare dell’impresa entro il 31 dicembre di ogni anno.