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APPALTI LAVORI PUBBLICI |
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AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
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ATTO DI REGOLAZIONE 9 giugno 2000
Legislazione
nazionale e normativa regionale in materia di qualificazione delle imprese
esecutrici di lavori pubblici. (Atto di regolazione n. 29/2000). Sulla G.U 146 del 24 giugno 2000.
SINTESI L’Autorita' di vigilanza valuta alcune ipotesi di
contrasto tra legislazione
regionale e normativa nazionale in materia di individuazione dei requisiti
occorrenti per la partecipazione delle imprese alle gare di appalto di lavori
pubblici. Ribadisce che tra i principi generali contenuti nella legge-quadro e' da ritenere ricompreso quello della unicita' del sistema di qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, e precisa che non e' consentito alle regioni, anche a statuto speciale ed alle province autonome, prevedere che i bandi di gara relativi a lavori di interesse regionale richiedano requisiti per la qualificazione diversi da quelli stabiliti in generale per tutti gli esecutori di lavori pubblici e come individuati dal decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 502, e successivamente dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000: Regolamento,
quest'ultimo, recante l'istituzione del nuovo sistema generale di qualificazione
delle imprese quale previsto dall'art. 8 della legge quadro n. 109/1994. Viene pertanto ulteriormente ribadito che: 1) tra i principi generali di cui alla legge-quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni applicabili alle regioni ed alle province autonome, vi e' quello della unicita' del sistema di qualificazione delle imprese, istituito ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della stessa indicata legge; 2) la
qualificazione delle imprese esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici e'
disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, al quale devono conformarsi i bandi di gara ancorche'
relativi ai lavori pubblici di interesse regionale.
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