BIOCIDI

AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI BIOCIDI

SINTESI del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174,  del Ministero della Sanità

Sul S.O. 101/L alla G.U. 149 del 28 giugno 2000, è stato pubblicato il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174, concernente la  nuova disciplina per l'immissione sul mercato e l'utilizzo nel territorio italiano di un biocida, intendendo con tale termine: "i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici".

 

E’ istituito il rilascio di un’autorizzazione all’immissione sul mercato dei biocidi.  

 

L'immissione sul mercato e l'utilizzazione di un biocida a basso rischio sono consentite previa registrazione da parte del Ministero della sanità.

 

1. BIOCIDI

 

La persona responsabile della prima immissione sul mercato del biocida inoltra richiesta di autorizzazione al Ministero della sanità allegando:

 

  • un fascicolo relativo al biocida che risponde ai requisiti fissati negli allegati tipo B al presente decreto

  • per ogni principio attivo contenuto nel biocida un fascicolo rispondente ai requisiti fissati negli allegati tipo A al presente decreto.

 

In seguito all’inoltro di domanda di rilascio di autorizzazione, il  Ministero della sanita', per quanto riguarda gli aspetti ambientali d'intesa con il Ministero dell'ambiente, autorizza ai sensi del presente decreto l'immissione sul mercato e l'utilizzazione nel territorio italiano di un biocida.

 

La decisione in merito alla domanda di autorizzazione e' adottata senza ritardo e comunque non oltre il termine di dodici mesi decorrenti dal momento in cui sono disponibili i fascicoli completi.

 

L'autorizzazione e' concessa per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data della prima iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione del principio attivo negli elenchi predisposti in sede comunitaria secondo le procedure di cui agli articoli 27 e 28, della direttiva 98/8/CE e comunque per un periodo non superiore al termine fissato per il principio attivo nella predetta sede.

 

L'autorizzazione puo' essere rinnovata, previa verifica della permanenza delle condizioni stabilite nell'articolo 7, commi 1 e 2

 

2. BIOCIDI A BASSO RISCHIO

 

L'immissione sul mercato, e l'utilizzazione di un biocida a basso rischio sono consentite previa registrazione da parte del Ministero della sanita'.

 

Per la concessione della registrazione la persona responsabile della prima immissione sul mercato del biocida a basso rischio inoltra domanda al Ministero della Sanità allegando un fascicolo contenente i dati di cui all’articolo 9 del presente decreto

 

La decisione in merito alla domanda di registrazione e' adottata entro il termine di sessanta giorni decorrente dal momento in cui e' disponibile la documentazione completa

 

Deroghe: Il Ministero della sanita', sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di competenza, puo' autorizzare per un periodo massimo di centoventi giorni l'immissione sul mercato di biocidi non conformi alle disposizioni del presente decreto, per un'utilizzazione limitata e controllata, qualora cio' sia reso necessario da un pericolo imprevisto che non puo' essere combattuto con altri mezzi. In tale caso il Ministero della sanita' informa immediatamente gli altri Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea del provvedimento adottato e delle ragioni che lo hanno determinato

 

Sanzioni: E' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire un dieci milioni chiunque immette sul mercato un biocida senza l'autorizzazione prescritta dal presente decreto.

 

E' punito con l'ammenda da lire un milione a lire diecimilioni chiunque immette sul mercato un biocida a basso rischio senza la registrazione prescritta dal presente decreto.

 

dr.ssa Adele D'Ottavi Mannozzi