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BIOCIDI |
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AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE SUL MERCATO DEI BIOCIDI |
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SINTESI del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174, del Ministero della Sanità Sul S.O. 101/L alla G.U. 149 del 28 giugno 2000, è stato
pubblicato il D.Lgs.
25 febbraio 2000, n. 174, concernente la nuova disciplina per
l'immissione sul mercato e l'utilizzo nel territorio italiano di un biocida,
intendendo con tale termine: "i principi attivi e i preparati contenenti
uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati
all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui impedire
l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo
con mezzi chimici o biologici". E’ istituito il rilascio di un’autorizzazione
all’immissione sul mercato dei biocidi.
L'immissione sul mercato e l'utilizzazione di un biocida a basso rischio sono consentite previa registrazione da parte del Ministero della sanità.
1. BIOCIDI La persona responsabile della prima immissione sul
mercato del biocida inoltra richiesta di autorizzazione al Ministero della sanità
allegando:
In
seguito all’inoltro di domanda di rilascio di autorizzazione, il
Ministero della sanita', per quanto riguarda gli aspetti ambientali
d'intesa con il Ministero dell'ambiente, autorizza ai sensi del presente decreto
l'immissione sul mercato e l'utilizzazione nel territorio italiano di un biocida. La decisione in merito alla domanda di autorizzazione e' adottata senza ritardo e comunque non oltre il termine di dodici mesi decorrenti dal momento in cui sono disponibili i fascicoli completi.
L'autorizzazione
e' concessa per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data della
prima iscrizione o del rinnovo dell'iscrizione del principio attivo negli
elenchi predisposti in sede comunitaria secondo le procedure di cui agli
articoli 27 e 28, della direttiva 98/8/CE e comunque per un periodo non
superiore al termine fissato per il principio attivo nella predetta sede. L'autorizzazione
puo' essere rinnovata, previa verifica della permanenza delle condizioni
stabilite nell'articolo 7, commi 1 e 2 2. BIOCIDI A BASSO RISCHIO
L'immissione
sul mercato, e l'utilizzazione di un biocida a basso rischio sono consentite
previa registrazione da parte del Ministero della sanita'. Per
la concessione della registrazione la persona responsabile della prima
immissione sul mercato del biocida a basso rischio inoltra domanda al Ministero
della Sanità allegando un fascicolo contenente i dati di cui all’articolo 9
del presente decreto La
decisione in merito alla domanda di registrazione e' adottata entro il termine
di sessanta giorni decorrente dal momento in cui e' disponibile la
documentazione completa Deroghe:
Il
Ministero della sanita', sentito il Ministero dell'ambiente per gli aspetti di
competenza, puo' autorizzare per un periodo massimo di centoventi giorni
l'immissione sul mercato di biocidi non conformi alle disposizioni del presente
decreto, per un'utilizzazione limitata e controllata, qualora cio' sia reso
necessario da un pericolo imprevisto che non puo' essere combattuto con altri
mezzi. In tale caso il Ministero della sanita' informa immediatamente gli altri
Stati membri dell'Unione europea e la Commissione europea del provvedimento
adottato e delle ragioni che lo hanno determinato Sanzioni:
E'
punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire un milione a lire
un dieci milioni chiunque immette sul mercato un biocida senza l'autorizzazione
prescritta dal presente decreto. E' punito con l'ammenda da lire un milione a lire diecimilioni chiunque immette sul mercato un biocida a basso rischio senza la registrazione prescritta dal presente decreto.
dr.ssa Adele D'Ottavi Mannozzi |