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TRASPORTO MERCI PERICOLOSE |
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CERTIFICATI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I CONSULENTI |
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SINTESI del Decreto 6 giugno 2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 40 del 4 febbraio 2000 il consulente "... deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, al seguito del superamento di un apposito esame". Lo stesso D.Lgs. al comma 5 dell'art. 5 sancisce l'emanazione di un decreto per definire le modalità dell'esame. Il presente decreto individua il numero e la composizione delle commissioni d'esame, i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti e definisce le procedure per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento del certificato di formazione professionale. Per quanto riguarda le commissioni d'esame, esse saranno individuate dal capo del dipartimento dei trasporti terrestri in 14 uffici provinciali. L'esame prevede una prova scritta costituita da due parti:
Devono sostenere l'esame:
NON devono sostenere l'esame relativo alla specializzazione delle merci individuate con i numeri UN 1202, 1203 e 1223, coloro che sono gia' titolari di certificato di formazione professionale relativo alle merci delle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9. Le 14 commissioni d'esame fissano almeno due sessioni d'esame nel corso di ciascun anno: una a maggio, l'altra a novembre. Il presidente di ciascuna commissione può indire sessioni straordinarie qualora nella propria circoscrizione almeno 30 candidati abbiano presentato domanda d'esame; se, a causa di un elevato numero di richieste, non sia possibile far effettuare l'esame a tutti i candidati prenotati, il presidente indice una sessione straordinaria da tenersi entro 30 giorni dalla precedente. I certificati di formazione professionale vengono rilasciati entro 30 giorni dalla sessione d'esame dagli uffici provinciali dei trasporti terrestri (ex M.C.T.C.), sedi delle rispettive commissioni d'esame. Il capo dell'impresa deve effettuare la comunicazione del proprio consulente, prevista dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 40/2000 entro 60 giorni dalla nomina (il termine max per la nomina era il 16 giugno 2000)
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