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La Legge Lunardi: importanti novità sul pianeta rifiuti. 

Sul Supplemento Ordinario 279/L alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2001 è stata pubblicata la Legge 21 dicembre 2001, n. 443 dal titolo: Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.  

Codici CER e classificazione: Con tale Legge (Legge Lunardi) il nostro Paese adotta le misure necessarie per conformarsi alla nuova normativa europea in materia di catalogazione dei rifiuti. 

Infatti, la decisione europea n. 2000/532/CE (modificata dalle successive decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) a partire dal 1° gennaio 2002 istituisce il nuovo elenco, e la nuova classificazione dei rifiuti che sostituiscono gli attuali “Catalogo Europeo dei rifiuti” (CER) e l’elenco dei rifiuti pericolosi predisposto nel d.lgs. 22/1997 (decreto Ronchi).  

Sulla base di tale nuovo criterio di classificazione, dei rifiuti, fino al 31 dicembre classificati come non pericolosi, dal 1° gennaio 2002 sono diventati pericolosi. 

Ai sensi del comma 15 della Legge 443/2001 le industrie che effettuano attività di gestione di tali rifiuti la cui classificazione ha subito modifica, entro il 10 febbraio 2002 (ovvero entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge Lunardi) devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione all’ente locale competente (art. 28 del d.lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni),  indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l’attività di gestione. Non è necessario sospendere l’attività: le industrie che presentano la richiesta per la gestione di rifiuti che,  alla luce delle nuove disposizioni, da “non pericolosi” sono diventati “pericolosi”, possono proseguire l’attività fino all’emanazione del conseguente provvedimento regionale al rilascio dell’autorizzazione.  

 E’ in corso di pubblicazione un DM del Ministero dell’Ambiente, di trasposizione della nuova legislazione nel nostro ordinamento, con la trascodifica, per ogni tipologia di rifiuto, dal vecchio codice all’attuale.

Rocce e terre da scavo: anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, percio', escluse dall'ambito di applicazione del decreto Ronchi, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attivita' di escavazione, perforazione e costruzione, purchè' la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti. Il rispetto dei limiti  e' verificato mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive modificazioni,  salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore           adm             

Veicoli elettrici, a metano e GPL ed installazione di impianti a metano e GPL. DECRETO 5 aprile 2001 del Ministero dell'Ambiente. G.U. 117 del 22 maggio 2001. Con tale decreto, nei limiti di spesa complessiva pari a 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono concessi contributi diretti ai cittadini per la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita.                                         adm

Registro di detenzione di specie di animali e vegetali.  Decreto 3 maggio 2001 - G.U. 16 maggio 2001.Il Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, hanno decretato l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie di animali e di vegetali. A norma del presente decreto, i detentori di esemplari di specie di flora e fauna selvatiche (vivi o morti) in pericolo di estinzione:

a) appartenenti ad imprese commerciali di qualsiasi natura giuridica ivi comprese le strutture circensi;
b) gli allevatori di esemplari vivi animali e vegetali ivi compresi i giardini zoologici, orti botanici, gli acquari e le mostre faunistiche;
c) chiunque utilizzi esemplari a scopo di lucro, svolga forme di commercio o di scambio o cessione di qualsiasi natura e titolo ivi compreso chiunque ottenga esemplari provenienti da sequestro, confisca, affidamento, 

sono tenuti alla compilazione del registro di detenzione, che va richiesto al servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato competente territorialmente.

Sono esclusi dall'obbligo di compilazione del registro le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private autorizzate e registrate.                                                   adm

Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti: Il Ministero dell'Ambiente ha emanato un Comunicato, pubblicato sulla G.U. 109 del 12 maggio 2001, con il quale informa le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di aver provveduto   alla  sostituzione  dei  fogli  relativi  all'iscrizione all'Albo nelle categorie 4 e 5.                                   adm

Disciplina del settore agricolo e forestale. G.U. 89 del 1 7 aprile 2001 - La LEGGE 27 marzo 2001, n.122  introduce disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale. 

Tra le modifiche apportate, differisce i termini (scaduti il 31 dicembre 2000, prorogati dalla finanziaria 2001 al 30 giugno 2001) per la presentazione della domanda di concessione in sanatoria per le derivazioni o utilizzazioni abusive di acqua pubblica e li fissa a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ecos ricorda che:

Pertanto, tutti coloro che non possiedono la concessione alla derivazione di acqua e che non hanno ancora inoltrato formale richiesta di rilascio, possono farlo, ottenendo la riduzione delle sanzioni a un quinto, fino al 18 ottobre 2001 a mezzo di apposita modulistica.

Per ulteriori chiarimenti  e richieste, i clienti ECOS  possono contattare ECOS telefonicamente o via fax; i visitatori del nostro sito possono farlo tramite il modulo "RICHIESTA INFORMAZIONI" o RICHIESTA DI CONSULENZA”.                                       adm

Incenerimento del materiale specifico a rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili - Ordinanza 30 marzo 2001-  Tra gli interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, il Ministero della sanità ha considerato necessario ed urgente adottare specifiche misure atte a fronteggiare la situazione di rischio sanitario ed ambientale, relativa alla gestione del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio destinati allo smaltimento o al recupero energetico. Pertanto, alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento del materiale specifico a rischio, dei materiali ad alto e basso rischio, degli altri materiali tal quali e prodotti derivati, destinati alla distruzione  non si applicano, fino al 31 dicembre 2001, le disposizioni previste, di cui agli articoli 11, 12, 15, 27, 28 e 30 del decreto Ronchi. 

Le proteine animali ed i grassi fusi ottenuti da materiale specifico a rischio, e da materiali ad alto e a basso rischio presso gli impianti autorizzati, possono essere oggetto di attività di recupero energetico, ai sensi degli articoli 21 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997, a condizione che siano rispettati i requisiti, le modalità di esercizio e le prescrizioni riportate nell'allegato 1 alla presente ordinanza. 

L'allegato 2 alla presente ordinanza contiene misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti.  Sulla G.U. del 7 aprile 2001.                                                      adm

Divieto di fumo Il Ministero della Sanità ha ritenuto opportuno emanare la Circolare  28 marzo 2001, n. 4 (G.U. 85 del 11 aprile 2001), nella quale fornisce interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo. Ciò, in considerazione del fatto che, pur contenendo l'ordinamento giuridico italiano  varie norme dirette a tutelare la salute, come sancito all'art. 32 della Costituzione, dai rischi connessi all'esposizione anche passiva al fumo, alcune di queste, vigenti già da un ventennio, non sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi. 

Eppure, il fumo di sigaretta, com'è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta. L'Organizzazione mondiale di sanità ha più volte richiamato l'attenzione dei Governi su quella che è stata definita «nuova epidemia» (90 mila morti in Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo). Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio, dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce.                          adm

Disposizioni in campo ambientale.  Legge 23 marzo 2001, n. 93. Pubblicata sulla G.U. del 4 aprile 2001,  contiene importanti novità sul modello unico di dichiarazione ambientale, sul riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo dei materiali recuperati. Composta di 23 articoli, prevede nuove disposizioni per amministrazioni impegnate nella tutela dell'ambiente, applica  parziali modifiche al decreto Ronchi, nel quale introduce l'articolo 53-bis, relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, per le quali è prevista la reclusione da uno a sei anni (da tre a otto anni per rifiuti altamente radioattivi).

Altra importante novità riguarda la semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS. Queste, ai fini del rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto (ovvero reiscrizione all'Albo), possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione all'Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti.

Inoltre, tale legge prevede lo stanziamento di fondi per numerose iniziative, quali:

  • promozione delle tecnologie pulite; informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione

  • interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati;

  • sviluppo delle agenzie regionali per l'ambiente, secondo i progetti proposti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, che viene istituita, con un consiglio federale. Sono soppressi l'ANPA ed i servizi tecnici nazionali;

  • valutazione di impatto ambientale, prevenzione e riduzione dell'inquinamento in contesti transfrontalieri e per la protezione delle Alpi;

  • adeguamento della pianta organica del Ministero dell'ambiente e della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

  • realizzazione di aree naturali protette e prosecuzione mappatura delle praterie di "Posidonia Oceanica"; interventi di tutela dall'inquinamento marino;

  • istituzione del Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche;

  • miglioramento ed incremento del patrimonio boschivo dei comuni d'altura del Piemonte;

  • realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgenti;

  • promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni l'adozione dei programmi "Agende 21", ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale.             adm

Controlli efficienza veicoli commerciali - Il DECRETO 19 marzo 2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Recepimento della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunita' è diretto a garantire un maggior controllo della conformità dei veicoli commerciali alla normativa tecnica decreto ministeriale 6 agosto 1998 come modificato dall'allegato I al decreto ministeriale 7 agosto 2000. Previsti ispezioni condotte su 11 punti di controllo, sugli impianti di frenatura e misurazioni condotte sui gas di scarico.Tutto ciò,  al fine di garantire la sicurezza stradale e migliorare la qualità dell'ambiente. Sulla G.U. del 2 aprile.

Programma Tetti fotovoltaici. Decreto 16 marzo 2001 - Il presente decreto definisce e avvia il programma "Tetti fotovoltaici", finalizzato alla realizzazione nel periodo 2000-2002, di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 50 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione e integrati/installati nelle strutture edilizie (ivi inclusi gli elementi di arredo urbano) e relative pertinenze, poste sul territorio italiano. Il Programma e' organizzato in due sottoprogrammi: uno rivolto ai soggetti pubblici e l'altro indirizzato, attraverso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti pubblici e privati. Entrambe le categorie di soggetti, titolari di utenza elettrica e che intendano installare impianti fotovoltaici presso strutture edilizie di loro proprietà o sulle quali esercitano un altro diritto reale di godimento, possono beneficiare, per la realizzazione di detti impianti, di un contributo pubblico in conto capitale.   

Sulla stessa G.U., il Comunicato   del Ministero dell'Ambiente relativo all'emanazione del bando per la presentazione delle domande di contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza 1-20 kw connessi in rete. Tale bando contiene le modalita' per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare, i termini per la presentazione delle domande (entro il 27 giugno 2001), le indicazioni utili per la concessione dei contributi, nonche' le risorse finanziarie disponibili. Il testo integrale del bando con i relativi allegati sono disponibili presso la sede del Ministero dell'ambiente servizio IAR, via Cristoforo Colombo n. 44, e sul sito www.minambiente.it                    adm  

Sicurezza dei mari.  La LEGGE 7 marzo 2001, n.51 in conformità alla politica comunitaria sulla sicurezza dei mari, e compatibilmente con le tecnologie disponibili, al fine di prevenire gli incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna, promuove l'uso di navi cisterna a basso impatto ambientale e dotate dei piu' elevati standard di sicurezza e lo sviluppo dell'attività di controllo e assistenza al traffico marittimo mercantile che interessa i porti italiani e le acque antistanti le coste nazionali.       adm 

Criteri e requisiti per l'iscrizione all'albo gestori rifiuti. Deliberazione 21 febbraio 2001 Il Comitato dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti,  sulla G.U. 67 del 21 marzo 2001 ha ridefinito criteri e requisiti. Ciò scaturisce dal fatto che da parte degli operatori economici e loro associazioni di categoria è stata rappresentata l'esigenza di una radicale revisione dei requisiti minimi di iscrizione nella categoria 1, con specifico riferimento ai criteri per determinare le dotazioni minime e di personale. Tutto ciò appare giustificato dall'esigenza di adeguare i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nella categoria 1 alle reali esigenze operative quali risultano dall'esperienza acquisita in questi primi anni di funzionamento dell'Albo, garantendo, al tempo stesso, la permanenza delle indispensabili garanzie di tutela dell'ambiente e della salute umana, le condizioni indispensabili per assicurare servizi efficienti ed efficaci, nonchè le esigenze di equilibrio economico-finanziario di gestione rappresentate dalle associazioni di categoria                                                                        adm

 

Riduzione dell'impatto ambientale da traffico urbano - Sulla G.U. del 6 aprile pubblicato il DECRETO 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Ambiente riguardante: Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano e del GPL per autotrazione. Nell'ottica della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e il relativo protocollo redatto a Kyoto, il Ministero promuove progetti volti alla realizzazione di interventi radicali finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche volte alla sostituzione dei carburanti a maggiore impatto con altri piu' rispettosi dell'ambiente. Considerato che l'alimentazione a gas metano o gpl consente di abbattere pressoche' completamente le emissioni di benzene e di materiale particolato dei veicoli a motore e di abbattere in modo consistente gli altri inquinanti, con il presente decreto vengono stanziati 40.000 milioni di lire per promuovere lo sviluppo dei carburanti per autotrazione a basso impatto ambientale, in particolare GPL (gas di petrolio liquefatto) e metano, presso i cittadini, convertendo i veicoli non catalizzati. I comuni possono presentare istanza per ottenere il finanziamento.                                           adm

Enti pubblici -Impianto solare fotovoltaico ad alta valenza architettonica - DECRETO 22 dicembre 2000 - Ministero dell'ambiente. Il presente decreto finanzia le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico di grande scala, completamente integrato in un complesso edilizio, caratterizzato da elevate prestazioni energetico-ambientali e da alta valenza architettonica. Sulla stessa G.U. del 4 aprile 2001, il Comunicato relativo all'emanazione del bando per la presentazione (entro il 28 febbraio 2002) delle domande di finanziamento.                    adm    

Installazione di sistemi per la produzione di calore a bassa temperatura. DECRETO 22 dicembre 2000 - Ministero dell'Ambiente - E' varato un programma per l'incentivazione di sistemi solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura. Il programma e' rivolto a:
1) i comuni che intendano installare impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura su strutture edilizie sulle quali esercitano un diritto reale di proprieta' e che, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, devono prevedere, all'interno del piano regolatore generale, uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia;
2) le aziende distributrici del gas di proprieta' comunale che, in relazione all'art. 16, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, devono raggiungere obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili.  G.U. del 6 aprile 2001                                                                       
adm    

Mobilità sostenibile nelle aree urbane. DECRETO 22 dicembre 2000 - G.U. 5 aprile 2001. Il Ministero dell'Ambiente con il presente decreto intende promuovere la realizzazione di interventi strutturali radicali finalizzati alla riduzione permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano tramite l'attuazione di modelli di mobilita' sostenibile. Possono presentare istanza di cofinanziamento entro il 4 luglio 2001 tutti i comuni che abbiano aderito all'iniziativa "Domeniche ecologiche".                                                      adm  

Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti. Supplemento n. 6. Sulla G.U. 21 del 26 gennaio 2001 è pubblicato il Decreto 21 dicembre 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali riguardante il supplemento n. 6 dei metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti.

I metodi di analisi relativi al presente aggiornamento sono i seguenti:

  • Determinazione del carbonio organico secondo Springler-Klee (metodo volumetrico);

  • Determinazione del carbonio organico estraibile in soda e pirofosfato o già estratto (TEC); frazionamento e quantificazione del carbonio organico umificato (HA + FA); determinazione del grado e tasso di umificazione (DH% e HR%).

Tali metodi sostituiscono i metodi precedenti, di cui ai rispettivi decreti ministeriali 19 luglio 1989 e 23 gennaio 1991, e si applicano ai concimi nazionali.                                    adm

Programma nazionale car sharing. DECRETO 20 dicembre 2000 Ministero dell'Ambiente - G.U. 5 aprile 2001.Iil presente decreto promuove l'integrazione ed il completamento del progetto per la realizzazione di un sistema coordinato ed integrato di servizi locali di car sharing, finalizzato, insieme ad altri interventi, alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico urbano tramite l'attuazione di politiche di mobilita' sostenibile, gia' previsto e finanziato nel quadro del progetto nazionale realizzato attraverso ICS - Iniziativa car sharing, di otto comuni, con capofila il comune di Modena. Impegnate a favore di ICS 10.000 milioni di lire, erogate previa valutazione dei progetti presentati e delle attività svolte.                                       adm 

Mobility management - DECRETO 20 dicembre 2000 - Ministero dell'Ambiente - Finanziamenti ai comuni per il governo della domanda di mobilita' (mobility management). G. U. n. 80 del 05 aprile 2001- Stanziati 30.000 milioni di lire a favore di comuni, associazioni di comuni e province al fine di promuovere la realizzazione d'interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilita', delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, tramite l'attuazione di politiche radicali di mobilita' sostenibile.            adm 

 

Comune solarizzato - Decreto 4 dicembre 2000 - Il Ministero dell'Ambiente, sulla scia dei provvedimenti nazionali nell'uso delle fonti rinnovabili nel campo di iniziative a carattere ambientale, emanati in attuazione del protocollo di Kyoto, nel presente decreto impegna la somma di lire 18.000 milioni per l'attuazione del progetto "Comune solarizzato". Nell'ottica della riduzione delle emissioni di gas serra e per il raddoppio del contributo delle fonti rinnovabili che risponde agli obiettivi ed i programmi di sviluppo sostenibile, tale cifra è destinata alla formazione di micro imprese ambientali autonome di tipo di società miste e cooperativo, con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, in grado di creare nuova occupazione per giovani disoccupati. Sulla G.U. del 3 aprile 2001.       adm

TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 258, che corregge ed integra il decreto legislativo 152/1999, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

IMPORTANTE!! 

Tra le modifiche apportate, prevede che:

  • per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto, la sanzione di cui all’articolo 17, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, è ridotta a un quinto qualora sia presentata la domanda in sanatoria entro il 31 dicembre 2000.  (n.d.Ecos: in pratica, per pozzi esistenti il termine di DENUNCIA viene ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2000, mentre per la richiesta di CONCESSIONE in sanatoria il termine viene stabilito al 31 dicembre 2000, con sanzioni pecuniarie ridotte ad un quinto)

  • Non sono soggetti a tale adempimento né al pagamento della sanzione coloro che abbiano presentato comunque domanda prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ( n.d. Ecos: ovvero prima del 3 ottobre).

  • ECOS HA ALLESTITO IL MODELLO DI DOMANDA DI CONCESSIONE E QUELLO DI DENUNCIA PER POZZI ESISTENTI (vedi la circolare 13). POTETE RICHIEDERLI SUBITO!!

  • Le piccole derivazioni a uso idroelettrico di pertinenza dell’Enel, per le quali risulti decorso il termine di 30 anni fissato dal presente D. Legislativo, sono prorogate per ulteriori 30 anni a far data dall’entrata in vigore del d.lgs 16 marzo 1999, n. 79, previa presentazione della relativa domanda entro il 31 dicembre 2000.

ULTIMA RELAZIONE ECOS AI CONVEGNI

Gestione dei rifiuti sanitari: nel DM 219/2000 è pubblicato il regolamento e la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari. Vengono dettate iniziative volte a favorire in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti sanitari, che devono essere gestiti in modo tale da diminuirne la pericolosità, favorirne il reimpiego, il riciclaggio ed il recupero e da ottimizzarne la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento. Tutto questo deve essere ottenuto tramite:

  • organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie;

  • raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli urbani;

  • ottimizzazione dell'approvvigionamento di reagenti, farmaci e derrate alimentari;

  • utilizzo preferenziale di prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;

  • utilizzo preferenziale di plastiche non clorurate;

  • utilizzo di tecnologie di trattamento dei rifiuti sanitari per recupero di materia e di energia.

Pertanto, a far data dall'entrata in vigore del DM (pubblicato sulla G.U. 181 del4 agosto 2000), tutti i rifiuti sanitari che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 833/1978, devono essere gestiti secondo criteri di sicurezza, nel rispetto dei requisiti stabiliti dal D.Lgs. 22/1997, e da presente regolamento.

TRASPORTO RIFIUTI SOGGETTI AD A.D.R.

  •  Il D.Lgs. 40 del 4 febbraio 2000 disciplina la designazione e la qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, ferrovia o via navigabile di merci pericolose. 

  • Il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fissato, e pubblicato nel Decreto 6 giugno 2000. le norme attuative del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40, concernente i consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile.

  • Circ. (Min Trasp.) 6 marzo 2000, prot. 513/4915/10 - Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40: attuazione della direttiva 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose. Sintesi

  • BREVE SINTESI Riepilogativa della legislazione sulla sicurezza dei trasporti e la nomina del consulente

  • Circ. (Min.Trasp.) 21/2000: Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti. Al punto n. 5: Campo di applicazione, vengono forniti alcuni chiarimenti interpretativi riguardo l'obbligo di nomina del consulente per le imprese che effettuano "operazioni di carico e scarico", e vengono citati alcuni esempi esplicativi. Nell'allegato II, gli estremi delle 14 commissioni d'esame.

Bonifica dei siti inquinati :

 Decreto Min. Ambiente  n° 471 del 25/10/99 : Regolamento di attuazione dell'art. 17 D.Lgs. 22/97.

La 1° Scadenza = 16 giugno 2000 (data entro al quale le aziende possono comunicare al Comune lo stato di "sito inquinato", Vedere Circolare ECOS n° 6/2000) è stata differita al 31 marzo 2001 dalla Legge 224/2000