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ISO 14000 / EMAS

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6. IPPC e Registro Nazionale Emissioni Inquinanti (INES). Sul S.O. alla G.U. del 13 febbraio pubblicato il DM 23 novembre 2001 del Ministero dell'Ambiente e T.T. che, in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), comunica dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 372/1999.  I gestori dei complessi industriali di cui all’allegato I del d.lgs. 372/1999 devono comunicare entro il 1 giugno 2002 i dati identificativi del complesso e, nel caso in cui siano superati i valori di soglia di cui alle tabelle 1.6.2 e 1.6.3 dell’Allegato I, anche i dati sulle emissioni relativi all’anno 2001.

Ciò in conformità alla decisione della Commissione Europea volta alla creazione di un “registro europeo delle emissioni inquinanti” (EPER), ed alla conseguente necessità di approntare il “Registro nazionale delle emissioni” (denominato INES Inventario nazionale delle emissioni e loro sorgenti).

Inizialmente l'inventario INES raccoglierà dati di emissioni in aria e acqua provenienti dalle principali attività produttive presenti sul territorio nazionale. Per l’inventario INES è prevista scadenza annuale (dal 2003 la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile).

Indicazioni dettagliate su cosa e come dichiarare sono contenute nelle Linee guida per la dichiarazione delle emissioni allegate al Decreto M. 23/11/01.                          adm

 

5. requisiti professionali dei responsabili tecnici per l’iscrizione all’albo Con Deliberazione 27 dicembre 2001 (G.U. n. 2 1 del 25 gennaio 2002) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio indica le "Modificazioni alla deliberazione 16 luglio 1999, recante i requisiti professionali dei responsabili per l'iscrizione all'albo". Pertanto, alla luce della presente deliberazione, ai fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione nelle categorie 6D, 6E, 6F, 6G e 6H sono previsti i diplomi di laurea in biologia, chimica, ingegneria e geologia.                          adm

4. ALBO GESTORI E NUOVO REGOLAMENTO RIFIUTI: criteri per l'iscrizione all’albo nella categoria 5. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio ha emanato la Deliberazione 27.12.2001 (G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002) con la quale il comitato nazionale dell’albo gestori rifiuti ha reso noti i criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (legge Lunardi).

La deliberazione stabilisce la modalità di presentazione e la documentazione che deve essere allegata alla richiesta di prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi che in base alle decisioni della Commissione europea e del Consiglio 2000/532/CE, 2001/118/CE e successive modifiche e integrazioni vengono ad essere classificati rifiuti pericolosi.

Alla domanda presentata, per l’iscrizione nella categoria 5 o per la variazione di classe all’interno della medesima categoria, deve essere allegata idonea garanzia finanziaria immediatamente efficace a copertura dei rischi connessi all’esercizio dell’attività svolta.

Il responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d’iscrizione o di variazione nella categoria 5 ai sensi della legge 443/2001, deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per la medesima categoria dalla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO.

L’adeguamento dei requisiti del responsabile tecnico possono essere soddisfatti entro un anno. Fino al 10 febbraio 2003, infatti, limitatamente alla prosecuzione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata dalla decisione 2000/532/CE, la funzione di responsabile tecnico può essere affidata ad uno dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.                                    adm

3. Attività di bonifica dei siti: iscrizione cat. 9 Albo nazionale gestori rifiuti - Nella Deliberazione 12 dicembre 2001,  pubblicata sulla G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002, il Ministero dell'Ambiente e del territorio detta i requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria minimi per l'iscrizione all'Albo nella categoria 9 riguardante le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti.                                           adm

2. ADR: novità sul trasporto di merci pericolose su strada. Decreto 21 dicembre 2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. G.U. n. 1 del 2 gennaio 2002. Alla luce del nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire le direttive comunitarie in materie disciplinate dallo stesso codice, il presente decreto recepisce la direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001, concernente il trasporto di merci pericolose su strada. In particolare, vengono sostituiti gli allegati A e B del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 4 settembre 1996 (aggiornati con decreto del 28 settembre 1999 dello stesso Ministero) con gli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di ADR, in vigore dal 1° luglio 2001 (consultabili sul sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm). L'applicazione delle disposizioni contenute nei due allegati decorre dal 1° luglio 2001, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002 per tutte le merci pericolose, tranne le radioattive (classe 7), per le quali il periodo transitorio è terminato il 31 dicembre 2001.                      adm

1. DENUNCIA DEI POZZI: nuova proroga al 30 giugno 2002. l'art. 52, comma 73, della legge finanziaria 2002 (n. 448 del 28 dicembre 2001, pubblicata sul S.O. alla G.U. 301 del 29 dicembre 2001) apporta modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedendo che il termine:
"30 giugno 2001" sia sostituito da: "30 giugno 2002"
. Pertanto,I termini previsti dall'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2002. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.
               adm