GAZZETTA UFFICIALE N.
94 DEL 21-04-2000
AUTORITA' PER LA
VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 7 aprile
2000
Requisiti e modalita' per il
rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A. - Societa' organismo attestazione.
(Determinazione n. 23/2000).
Numerosi quesiti pervenuti a questa Autorita'
hanno segnalato molteplici questioni interpretative riguardanti il nuovo sistema
di qualificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, ed in particolare concernenti la costituzione stessa delle Societa'
organismo attestazione e le condizioni alle quali e' sottoposta l'autorizzazione
all'attivita' di tali organismi da parte dell'Autorita'.
Con il presente atto si precisano gli elementi necessari ai fini del corretto e
trasparente funzionamento del nuovo meccanismo di qualificazione e del
conseguente equilibrato andamento del mercato nel settore dei lavori pubblici
anche al fine di agevolare la presentazione della documentazione necessaria al
rilascio dell'autorizzazione.
La natura giuridica delle S.O.A., quali societa' per azione di diritto speciale
rispetto al modello societario del codice civile, richiede la preliminare
elencazione degli elementi da inserire nell'atto costitutivo e nello statuto, in
coerenza con la disciplina particolare adottata dal regolamento che li qualifica
quali elementi tipologici dell'organismo di qualificazione.
A) Fase costitutiva delle Societa' organismo di attestazione.
1. Il contenuto dell'atto costitutivo e dello
statuto.
In merito ai requisiti di ordine generale (art. 7, comma 1 e 2 del regolamento)
occorre sottolineare che la qualificazione delle S.O.A. quali societa' per
azioni di diritto speciale anche in linea con una nozione di specialita'
ampiamente analizzato nella letteratura societaria e nell'elaborazione
giurisprudenziale, porta a ritenere che i requisiti indispensabili ai fini
dell'autorizzazione (veri elementi tipologici delle societa') di cui agli
articoli 7, 8 e 9 del regolamento, debbano sussistere ed essere attestati
nell'atto costitutivo e nello statuto della societa'.
In tal senso, la forma societaria della S.p.a., la denominazione sociale quale
"organismo di attestazione", la sede legale nel territorio della
Repubblica, il capitale sociale di un miliardo di lire interamente versato, con
relativa attestazione del versamento effettuato, l'attivita' di qualificazione
come oggetto esclusivo della societa' sono tutti elementi che vanno
espressamente indicati negli atti sopra indicati. In tal modo e' possibile
l'accertamento della loro sussistenza il che e' momento propedeutico alla
ulteriore prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione che in
mancanza risulterebbero inammissibili.
Lo stesso e' a dirsi per i requisiti tecnici di cui all'art. 9 del regolamento.
Anche per essi vale la necessita' della loro previsione gia' dal momento
costitutivo della Societa' organismo di qualificazione sicche' espressamente o
per esplicito richiamo dell'art. 9 del regolamento, occorre includere sempre
negli atti sopraindicati, la indicazione dell'organico, composto dalle figure
professionali, assunte a tempo indeterminato, quanto meno nei termini
dell'organico minimo indicato dall'articolo 9.
Cosi', ancora, occorre la previsione della decadenza dalla carica, dichiarata
dagli organi sociali della S.O.A. entro trenta giorni dalla conoscenza del
fatto, secondo quanto prescrive l'art. 9, comma 3, del regolamento, dei soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella S.O.A.
qualora venga loro meno il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 7,
comma 7, del regolamento.
Deve ancora ritenersi elemento tipologico dell'organismo di qualificazione la
previsione, anche realizzata attraverso un esplicito richiamo all'art. 9 del
regolamento, dell'attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'Autorita'
ai fini degli obblighi di comunicazione secondo il quarto comma della
disposizione regolamentare.
Si rappresenta, poi, la necessita' che sia indicato l'obbligo del singolo o
dell'organo sociale, designato come competente, di comunicare all'Autorita'
preventivamente, ai fini del controllo da parte della stessa Autorita' sul
trasferimento della partecipazione azionaria, i casi in cui il singolo o le
societa', a qualsiasi titolo, intendano acquisire o cedere, direttamente o
indirettamente, una partecipazione azionaria in una S.O.A. nonche' di comunicare
all'Autorita' e alla S.O.A. il trasferimento della partecipazione una volta
avvenuto.
Negli atti sopraindicati, infine, dovra' essere contenuta la indicazione degli
organi sociali deputati ad effettuare le comunicazioni delle circostanze
relative alla composizione e alla struttura organizzativa che possono influire
sul requisito dell'indipendenza, art. 7, comma 5; delle modifiche intervenute
nell'organico, art. 9, e art. 10, comma 2, lettera c), dei fatti e circostanze
che incidano sulle situazioni che precludano lo svolgimento dell'attivita' di
attestazione, art. 7, comma 8.
2. Le partecipazioni azionarie al capitale
S.O.A.
In via generale, giova sottolineare che a fronte di una tendenziale liberta' di
partecipazione al capitale delle S.O.A. salvo i divieti contenuti nell'art. 8
del regolamento, sia pure in via di richiamo alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni, l'accertamento della partecipazione illegittima
all'azionario delle S.O.A. da parte di soggetti pubblici e privati sara' oggetto
di verifica caso per caso da parte dell'Autorita', in quanto la sola verifica in
concreto della partecipazione azionaria, anche sulla base delle diverse
dichiarazioni che la S.O.A. istante deve presentare contestualmente alla domanda
di autorizzazione e sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni che
l'Autorita' puo' richiedere in fase istruttoria, puo' far emergere l'incoerenza
della partecipazione sotto il duplice profilo del requisito dell'indipendenza e
della presenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori, secondo la previsione dell'art.
7, comma 4, del regolamento.
Cosi', le stesse situazioni di controllo e di collegamento, secondo la
previsione dell'art. 2359 del codice civile, eventualmente riscontrabili nella
verifica della compagine sociale ed oggetto, del resto, di una specifica
dichiarazione circa la loro sussistenza (o insussistenza) da parte della S.O.A.
in sede di istanza di autorizzazione, secondo la previsione dell'art. 10, comma
2, lettera b), del regolamento, non possono, di per se', considerarsi impeditive
alla titolarita' di partecipazioni azionarie, salvo la verifica, in concreto,
della loro idoneita' a ledere il principio dell'indipendenza della S.O.A. e a
determinare comportamenti non imparziali o discriminatori nell'attivita' di
qualificazione.
a) Le preclusioni.
Quanto agli espressi divieti di partecipazione, e' qui utile ricordare che non
possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale di una S.O.A.:
i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, ed in particolare:
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti
pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le
loro associazioni e consorzi nonche' gli altri organismi di diritto pubblico,
lettera a). Per amministrazioni locali si devono intendere i comuni, le province
(per quelle autonome, equiparabili alle regioni, il divieto e' gia'
espressamente contenuto nell'art. 8, comma 1), le Comunita' montane, mentre per
enti locali si devono intendere, con riferimento all'art. 118 della
Costituzione, tutti quegli altri soggetti istituiti in un delimitato ambito
geografico;
i concessionari di lavori pubblici, di cui all'art. 19, comma 2, della suddetta
legge, i concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico
servizio, le aziende speciali ed i consorzi di enti locali (articoli 23 e 25
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni) le societa' a
partecipazione pubblica (art. 22 della legge n. 142/1990, e successive
modificazioni ed all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive
modificazioni), le societa' con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita' la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza nonche' i concessionari di servizi pubblici e i soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtu' di diritti
speciali o esclusivi per lo svolgimento di attivita' che riguardino i lavori, di
qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari,
sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate
separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e
funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto
legislativo n. 158/1995 (lettera b);
i soggetti privati relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori civili relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici
industriali, di importo superiore a un milione di ecu, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 2,
della legge quadro, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in
conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori (lettera
c);
i soggetti di cui all'art. 10, comma 1 della legge n. 109/1994, e successive
modificazioni, ed in particolare:
le imprese individuali, anche artigiane, le societa' commerciali, le societa'
cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge
quadro (lettera a);
i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge quadro (lettera b);
i consorzi stabili costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi
dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane,
societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'art. 12 della legge quadro (lettera e);
le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e
dei mandanti (lettera d);
i consorzi di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra
i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di societa' ai sensi
dell'art. 261 5-ter del codice civile (lettera e);
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
(lettera e-bis).
E' appena il caso di ricordare che i soggetti di cui al precedente elenco vanno
intesi con la specificazione che deve trattarsi di soggetti operanti nel settore
dei lavori pubblici, circostanza del resto confermata dal fatto che si tratta di
soggetti che possono essere ammessi alle gare.
Deve poi ritenersi del tutto conseguente alla espressa esclusione dei soggetti
piu' sopra elencati anche il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A.
di ogni societa' e altre figure associative che vedano la partecipazione al
proprio capitale dei soggetti come sopra elencati e di ogni altro organismo
associativo che sia portatore dei loro interessi, salvo, per quest'ultimo caso,
quanto si dira' piu' oltre con riguardo alla partecipazione delle associazioni
nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti, secondo la previsione
dell'art. 8, comma 2, del regolamento;
i soggetti di cui all'art. 17, comma 1 della legge quadro ed in particolare:
gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lettera a);
gli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori che i comuni, i
rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica
possono costituire con le modalita' di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni (lettera b).
L'esclusione degli uffici tecnici trova una sua ragione giustificativa in
quanto, trattandosi appunto di uffici, non hanno soggettivita' propria sia se
dipendenti da singoli enti sia se consortili;
gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi per legge (lettera c);
i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni (lettera d);
le societa' di professionisti di cui all'art. 17, comma 6, lettera a), della
legge quadro (lettera e);
le societa' di ingegneria di cui all'art. 17, comma 6, lettera b), della legge
quadro (lettera f);
i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e)
ed f) (lettera g).
L'indicazione contenuta nell'art. 17 della legge n. 109/1994 dei liberi
professionisti singoli o associati, che ha un chiaro significato nella norma
stessa in quanto riferita allo svolgimento di attivita' di progettazione, va qui
specificata nel senso che deve trattarsi di quei liberi professionisti iscritti
in albi relativi all'attivita' professionali tecniche in materia di lavori
pubblici (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, diplomati in
ingegneria).
E' opportuno, per quanto riguarda le societa' di professionisti e di ingegneria,
chiarire che la ragione della esclusione risiede nella circostanza che tutti
questi soggetti partecipano o hanno titolo a partecipare all'affidamento degli
incarichi di progettazione, ecc. di cui alla legge n. 109/1994 e successive
modificazioni;
le regioni e le province autonome. La previsione e' contenuta espressamente
nell'art. 8, comma 1, del regolamento.
b) Casi di partecipazione limitata al capitale
delle S.O.A.
Accanto ai soggetti che non possono possedere partecipazione, vi sono quelli per
i quali la normativa regolamentare prevede una limitazione alla partecipazione.
L'art. 8, comma 2, del regolamento stabilisce che le associazioni nazionali
delle imprese che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro
per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto e le associazioni
nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di
una S.O.A. nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed
ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%.
Occorre, peraltro, ricordare che la stessa disposizione ha inteso stabilire una
condizione a tale partecipazione, vale a dire quella di una presenza simmetrica
tra i due organismi associativi laddove ha disposto che "la partecipazione
al capitale da parte di associazioni di imprese e' ammessa qualora nella
medesima S.O.A. vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazioni
di stazioni appaltanti e viceversa".
La limitazione nella partecipazione ha altresi' funzione di individuare un'altra
ipotesi di esclusione oltre quelle previste alla lettera precedente: il divieto
di partecipazione al capitale delle S.O.A. si pone per le associazioni nazionali
delle imprese di cui all'art. 10, comma 1, legge n. 109/1994 e successive
modifiche che non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro
per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto. Una tale
preclusione deve ricavarsi dal fatto che e' consentita la partecipazione solo
per dette associazioni sottoscrittrici, (art. 5, comma 1, lettera n), dello
stesso regolamento).
L'Autorita' ritiene di dover fornire una utile indicazione riguardo al problema
se la dizione normativa "una S.O.A." (art. 8, comma 2) limiti la
partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni
appaltanti ad una sola S.O.A. Una piu' attenta lettura del dato normativo sembra
invece suggerire la conclusione che l'uso dell'articolo "una" stia
piu' semplicemente ad indicare indeterminatamente queste societa', ove si
osservi che detto uso ricorre anche nel primo comma nel quale certamente non
potrebbe significare una sola S.O.A. Ne consegue la ammissibilita' di
partecipazione delle associazioni nazionali anche a piu' societa' di
qualificazione, rimanendo ovviamente sempre il limite di partecipazione in ogni
S.O.A. nella misura massima del 10% sia che si tratti di una singola che di piu'
associazioni nazionali, configurandosi tale limite, giova ribadirlo, come misura
complessiva entro la quale e' ammessa la rappresentanza di interessi delle
Associazioni in parola per ciascuna delle S.O.A. partecipata.
Saranno, poi, oggetto di valutazione concreta le situazioni in cui, per la
frammentazione delle altre partecipazioni, il governo delle S.O.A. risulti in
capo a dette associazioni, in quanto la indicazione normativa del limite alla
partecipazione e' coerente con quella del rispetto del principio di indipendenza
e di imparzialita' e di non discriminazione (art. 7, comma 4, del regolamento).
B) Fase dell'istanza e della relativa
autorizzazione.
Occorre premettere che dal regolamento si evincono due fasi del procedimento di
autorizzazione:
la prima relativa alla domanda di autorizzazione da parte della S.O.A. istante;
la seconda relativa al provvedimento di autorizzazione.
In ordine all'istanza di autorizzazione assumono rilievo le condizioni di
ammissibilita' della domanda rappresentate dalla presentazione dei documenti
previsti dall'art. 10, comma 2, del regolamento.
Con riferimento ai singoli documenti si forniscono le seguenti indicazioni:
l'atto costitutivo e il relativo statuto sociale devono essere presentati in
copia autentica, corredati del certificato attestante l'iscrizione della
societa' nel registro delle imprese, rilasciato in data non anteriore a
centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza;
l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali
situazioni di controllo o di collegamento.
Relativamente a tali documenti occorre specificare l'elenco dei soggetti che
partecipano direttamente o indirettamente al capitale della S.O.A., con
l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in
termini percentuali.
Nella dichiarazione circa situazioni di controllo o di collegamento il legale
rappresentante delle S.O.A. potra' anche esporre i motivi per i quali, ad avviso
del competente organismo della societa', la situazione anzidetta non risulti in
contrasto con i principi di indipendenza, di imparzialita' e non
discriminazione.
Si precisa che l'art. 2359 del codice civile individua i casi di controllo nelle
seguenti ipotesi tassative:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti
esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un altra societa' dispone di voti sufficienti per
esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu'
di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) di cui sopra si computano anche i
voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona
interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Detta norma del codice civile stabilisce, poi che sono considerate collegate le
societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato
almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in
borsa.
La nozione di collegamento lascia spazio a precisazioni interpretative e quindi
richiedera' una valutazione caso per caso.
La giurisprudenza ha individuato talune situazioni sintomatiche, quali la
presenza degli stessi soggetti negli organi societari o nell'apparato di
vertice, la concordanza della sede ed ipotesi di partecipazione a mezzo di terza
societa' che possegga partecipazioni nella societa' che concorrano a formare la
compagine societaria delle S.O.A.
L'organigramma delle S.O.A., deve comprendere il curriculum dei soggetti che ne
fanno parte. La previsione di cui all'art. 10, comma 2, lettera c), del
regolamento evidenzia che costituisce condizione di ammissibilita' della domanda
il solo organigramma della S.O.A., comprensivo del curriculum, con cui viene
fotografata anche soggettivamente la struttura organizzativa della S.O.A.
istante. Tale organigramma conterra' l'indicazione delle figure professionali
previste dall'art. 9 del regolamento come costitutive dell'organico minimo delle
S.O.A. oltre quelle ulteriori eventualmente presenti nella struttura
organizzativa.
Sembra opportuno chiarire che sono indicatori dell'esperienza professionale dei
"laureati", art. 9, comma 1, lettera b), nel settore dei lavori
pubblici l'aver maturato detta esperienza presso qualsiasi soggetto pubblico o
privato che svolga la propria attivita' prevalentemente o anche nel settore dei
lavori pubblici ed averla svolta in qualsiasi fase inerente il processo di
realizzazione di lavori pubblici.
Deve, poi chiarirsi, che in sede di domanda la S.O.A. istante potra' richiedere
di presentare la documentazione comprovante la stipula dei contratti di
assunzione delle figure professionali previste come costitutive dell'organico
minimo delle societa', dopo l'esame da parte dell'Autorita' del possesso dei
requisiti richiesti, come specificato sub C (fase del provvedimento di
autorizzazione) del presente atto. In tal caso, peraltro, la formalizzazione di
tali contratti e la loro presentazione all'Autorita' costituisce condizione
indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione;
la dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 10, comma 2,
lettera d);
certificato del casellario giudiziario, ai sensi dell'art. 10, comuna 2, lettera
e);
il documento contenente la definizione delle procedure che saranno utilizzate
per l'esercizio dell'attivita' di attestazione e che deve essere conforme ai
criteri contenuti nel documento che sara' adottato dall'Autorita' secondo quanto
previsto dall'art. 10, comma 2, lettera f) del regolamento;
la documentazione comprovante la dotazione della struttura informatica conforme
al tipo definito dall'Autorita', secondo quanto previsto dell'art. 9, comma 4.
Ove la S.O.A. istante intenda rinviare la produzione della documentazione stessa
dopo l'esame da parte dell'Autorita' del possesso dei requisiti e delle
condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, dovra', in sede di richiesta, comunque
produrre una relazione dettagliata sulla attrezzatura informatica di cui
disporre conformemente al tipo definito dall'Autorita'.
In tal caso, peraltro, la documentazione comprovante la dotazione
dell'attrezzatura informatica e la sua presentazione all'Autorita' costituisce
condizione indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di
autorizzazione;
la polizza assicurativa stipulata ai sensi e con il contenuto di cui all'art.
10, comma 2, lettera a).
La difficolta', ovvia, specie in prima attuazione di determinare il volume di
affari prevedibile non e' di ostacolo alla completezza della polizza dovendo
comunque, nella previsione, questo volume non essere inferiore all'ipotizzabile
normale attivita' del capitale di rischio e dell'organigramma presentato.
C) Fase del provvedimento di autorizzazione.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Autorita' valutera' la ricorrenza
dei requisiti e delle condizioni previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del
regolamento per la costituzione delle societa' organismi di attestazione sulla
base della documentazione prevista dall'art. 10, comma 2, dello stesso
regolamento come sopra specificata ed integrata, nonche' sulla base delle
ulteriori informazioni ed integrazioni richieste ai fini istruttori.
L'art. 10, comma 3, stabilisce che l'Autorita' concluda il procedimento entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
La decorrenza del termine e' data dal giorno dell'assunzione nel registro
cronologico di arrivo degli atti della istanza di autorizzazione.
Ai fini della scadenza il termine finale si intende quello della spedizione
postale del provvedimento adottato relativamente alla richiesta di
autorizzazione.
E', gia', prevista la sospensione del termine nel caso di richieste istruttorie,
cioe' il tempo occorrente per acquisire le integrazioni necessarie che non si
computa nel termine anzidetto.
Detta sospensione si verifica, altresi', nel caso di richiesta di rinvio della
presentazione di contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante
l'attrezzatura informatica, che costituiscono motivo di una sostanziale
integrazione successiva della documentazione che deve corredare le istanze di
autorizzazione;
sospensiva che decorre dal giorno della comunicazione dell'esito positivo della
verifica degli altri documenti, fino all'acquisizione, nel senso specificato,
dei contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante l'attrezzatura
informatica.
Allegato contenente i riferimenti normativi citati nella determinazione
Il decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34 reca: "Istituzione del sistema di qualificazione per
gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni", pubblicati sul supplemento
ordinario n. 35, della Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49.
La legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante:
"Legge quadro in materia di lavori pubblici" e' pubblicata sul
supplemento ordinario n. 180/L nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n.
234.
La rubrica dell'articolo 2359 del codice civile e' la seguente: "Societa'
controllate e societa' collegate".
L'articolo 118 del titolo V "Le regioni, le province, i comuni" della
Costituzione.
La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca: "Ordinamento delle autonomie
locali". Si riporta la rubrica degli articoli citati nella determinazione:
articolo 22 "Servizi pubblici locali";
articolo 23 "Aziende speciali ed istituzioni";
articolo 24 "Convenzioni";
articolo 25 "Consorzi";
articolo 26 "Unioni di comuni".
La legge 23 dicembre 1992, n. 498, reca: "interventi urgenti in materia di
finanza pubblica".
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: "attuazione delle
direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori
esclusi".
Il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, reca: "attuazione della
direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici".
La legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, reca:
"Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori
pubblici".
La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: "legge quadro per
l'artigianato".
La rubrica dell'articolo 2615-ter del codice civile e' la seguente: "Societa'
consortili".
La rubrica dell'articolo 2606 del codice civile e' la seguente: "Nozione e
norme applicabili".
Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca: "Norme per
l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un
Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29
dicembre 1990, n. 428".
La legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: "Disciplina giuridica degli studi
di assistenza e di consulenza".