Legislazione LEGISLAZIONE
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Suppl. Ordin. alla G.U. n° 49 del 29/02/2000 - Decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000: Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Il regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro.

Pertanto, ai sensi del presente regolamento, la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche, di importo superiore a 150.000 euro.

L'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonchè per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite, secondo 8 livelli di importo (da 300 milioni fino a oltre 30 miliardi).

Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale, ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale (rilasciati da Enti di certificazione UNI EN ISO 9000 accreditati SINCERT - UNI CEI EN 45000 al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione) è attestato dalle SOA.

SOA: Organismi di attestazione, di diritto privato, che accertano ed attestano l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, degli indispensabili elementi di qualificazione (possesso della certificazione della qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ovvero possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale).

Perchè le imprese possano emettere domanda per il conseguimento della qualificazione debbono possedere requisiti d'ordine generale (cittadinanza italiana o Stato UE, inesistenza di sentenze definitive di condanna...) e requisiti d'ordine speciale (adeguata capacità economica e finanziaria, adeguata dotazione di attrezzature tecniche......).

Presso l'Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario informatico delle imprese qualificate formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti.

Le imprese sono qualificate per categorie di Opere Generali (OG 1 -13)

OG 1: Edifici Civili e industriali;

OG2: Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela....

OG 3: Strade, autostrade....

...

OG 13: Opere di ingegneria naturalistica

 

e Categorie di Opere Specializzate (OS 1 - 34)

OS 1: Lavori in terra

OS 2: Superfici decorate

OS 3: impianti idrico-sanitari, cucine...

....

 

Fermi restando i requisiti di ordine generale e speciale, il presente regolamento fissa la cadenza temporale per l'acquisizione dei requisiti indispensabili del sistema di qualità aziendale per le otto classi determinate, per ciascuna categoria, secondo 8 livelli di importo (da 300 milioni fino a oltre 30 miliardi, senza limite superiore).

 

Nell'art. 29, è determinata la Disciplina transitoria.